Art. 8 
 
Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle  aree  di
                    rilevante interesse nazionale 
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 13-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «13-sexies.  Per  il  coordinamento  e   la   realizzazione   degli
interventi e delle opere di cui al comma  3,  nell'ex  area  militare
denominata Arsenale militare e area militare contigua  molo  carbone,
situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario puo'
nominare un sub-commissario, responsabile di uno o  piu'  interventi.
La remunerazione del sub-commissario  e'  pari  ad  euro  80.000  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».