Art. 9 
 
Riorganizzazione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  e
               potenziamento dell'attivita' di ricerca 
 
  1. In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le  parole:  «finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle  attivita'  per  la  diffusione
della cultura scientifica e artistica;» sono  inserite  le  seguenti:
«supporto alle attivita' degli Osservatori,  nazionale  e  regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli  43  e
44 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  alle
attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di
cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009;  promozione  del
coordinamento delle attivita' di  ricerca  delle  universita',  degli
enti pubblici di ricerca e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di  eccellenza
e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi  e  con  il
sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione
dei progetti di ricerca;»; 
    b)  all'articolo  51-quater,  le  parole:  «pari  a   sei»   sono
sostituite dalle seguenti: «pari a otto». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e'
abrogato; 
    b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, il primo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati; 
    d) all'articolo 28 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2-bis, la lettera b) e' soppressa; 
      2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi. 
  3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la
valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse  derivanti  da
progetti di ricerca, europei o  internazionali,  non  ricompresi  nel
Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  ammessi  al  finanziamento
sulla  base  di   bandi   competitivi,   limitatamente   alla   parte
riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a  puntuale
rendicontazione. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca sono definite le modalita' di erogazione della quota premiale
in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato,  in
relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche  nel  caso
di partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30  per  cento  del
trattamento  economico  individuale,   per   il   solo   periodo   di
realizzazione dei progetti da cui derivano i  fondi  e  comunque  nel
limite della disponibilita' delle risorse di cui  al  primo  periodo,
tenendo conto dell'impegno individuale  nella  elaborazione  e  nella
realizzazione degli interventi proposti  e  finanziati,  nonche'  dei
principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.». 
  4. All'articolo 15 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-bis.  Il  trattamento   accessorio   di   ricercatori,   primi
ricercatori e dirigenti  di  ricerca,  nonche'  di  tecnologi,  primi
tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo'  essere
integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei
o internazionali, non ricompresi nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,
limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o  comunque
non destinata a puntuale rendicontazione. Con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo,
per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui  derivano  i
fondi e comunque  nel  limite  della  disponibilita'  delle  relative
risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione  e
nella realizzazione degli interventi proposti e  finanziati,  nonche'
dei principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I  compensi
aggiuntivi di cui  al  primo  periodo  non  possono  comunque  essere
superiori al 30 per  cento  del  trattamento  economico  fondamentale
individuale, anche nel caso di  partecipazione  a  piu'  progetti  di
ricerca.».