Art. 9 Riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca 1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione dei progetti di ricerca;»; b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' abrogato; b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo e' soppresso; c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati; d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2-bis, la lettera b) e' soppressa; 2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi. 3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.». 4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonche' di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo' essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca.».