Art. 12 
 
               Supporto per la formazione e il lavoro 
 
  1. Al fine di favorire l'attivazione nel  mondo  del  lavoro  delle
persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,  e'  istituito,
dal 1° settembre 2023, il Supporto per  la  formazione  e  il  lavoro
quale misura di attivazione al lavoro, mediante la  partecipazione  a
progetti  di  formazione,  di   qualificazione   e   riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento  al  lavoro  e  di
politiche attive del lavoro  comunque  denominate.  Nelle  misure  di
Supporto per la formazione e il lavoro  rientra  il  servizio  civile
universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per  lo
svolgimento del quale  gli  enti  preposti  possono  riservare  quote
supplementari  in  deroga  ai  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui  all'articolo  16,
comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle  misure
di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettivita'. 
  2. Il Supporto per la formazione e il lavoro  e'  utilizzabile  dai
componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e  59  anni,
con un  valore  dell'ISEE  familiare,  in  corso  di  validita',  non
superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il  lavoro
puo'  essere  utilizzato  anche  dai  componenti   dei   nuclei   che
percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano  calcolati  nella
scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non  siano
sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il  Supporto
per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il  Reddito  e  la
Pensione di cittadinanza e  con  ogni  altro  strumento  pubblico  di
integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. 
  3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e
il lavoro con le modalita' telematiche di cui  all'articolo  4  e  il
relativo  percorso  di  attivazione   viene   attuato   mediante   la
piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio  automatico  ai
servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta,  l'interessato  e'
tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro e  ad  autorizzare  espressamente  la  trasmissione  dei  dati
relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per  il
lavoro e agli enti autorizzati all'attivita'  di  intermediazione  ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il  lavoro  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150. 
  4. Il richiedente deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e  10,
rimanendo  fermo  l'obbligo  di   assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione e formazione  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento. 
  5. Il richiedente e' convocato presso il  servizio  per  il  lavoro
competente, per la stipula del patto di  servizio  personalizzato  di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
150, dopo la sottoscrizione del patto di  attivazione  digitale.  Nel
patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la
formazione e il lavoro deve indicare, con idonea  documentazione,  di
essersi  rivolto  ad  almeno  tre  agenzie  per  il  lavoro  o   enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli  articoli
4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura
di attivazione al lavoro. Il patto di  servizio  personalizzato  puo'
prevedere l'adesione ai servizi al lavoro  e  ai  percorsi  formativi
previsti dal Programma nazionale per la  Garanzia  occupabilita'  dei
lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5,  Componente  1,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza. 
  6. A seguito della stipulazione del patto di  servizio,  attraverso
la piattaforma di cui all'articolo  5,  l'interessato  puo'  ricevere
offerte di lavoro,  servizi  di  orientamento  e  accompagnamento  al
lavoro, ovvero essere inserito in specifici  progetti  di  formazione
erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla  formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici  interprofessionali  e  da
enti  bilaterali.  L'interessato   puo'   autonomamente   individuare
progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli  indicati  al
primo periodo, ai quali essere ammesso e, in  tal  caso,  deve  darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5. 
  7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma
6, e a progetti utili alla collettivita', per tutta la loro durata  e
comunque per un periodo massimo di dodici  mensilita',  l'interessato
riceve un beneficio economico,  quale  indennita'  di  partecipazione
alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile  di
350  euro.  Il  beneficio  economico  e'  erogato  mediante  bonifico
mensile, da parte dell'INPS. 
  8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di  formazione  e
di  attivazione   lavorativa   indicate   nel   patto   di   servizio
personalizzato,  dando  conferma,  almeno  ogni  novanta  giorni,  ai
servizi competenti, anche in via telematica, della  partecipazione  a
tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma
7 e' sospeso. 
  9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione  e  il  lavoro  si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo  1,  comma  316,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  10. Al Supporto per la formazione  e  il  lavoro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  5,  6,  7,  8,  9  e  10,
all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7,
e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.  Le  cause  di  decadenza  indicate
all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente. 
  11. Con uno dei decreti di cui  all'articolo  4,  comma  7,  per  i
beneficiari del  Supporto  per  la  formazione  e  il  lavoro  e  dei
componenti  dei  nuclei   familiari   beneficiari   dell'Assegno   di
inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni  attivabili  al  lavoro,
sono individuate  le  misure  per  il  coinvolgimento,  nei  percorsi
formativi e di attivazione lavorativa, dei  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione  e  le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con  il  coinvolgimento
di  ANPAL  e  di  Anpal  Servizi  S.p.A.,  nell'ambito  di  programmi
operativi nazionali finanziati con  il  Fondo  Sociale  Europeo  Plus
nella programmazione 2021-2027. 
  12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati  di
avanzamento,  criticita'  nell'attuazione   del   Supporto   per   la
formazione e il lavoro, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali individua le regioni e le province  Autonome  che  presentano
particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa  con  le
medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva  specifici
interventi  di  tutoraggio,  fermi  restando  i  poteri   sostitutivi
previsti dalla normativa vigente. 
  13. Con uno dei decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  sono
definite le modalita' di trasmissione delle liste  di  disponibilita'
dei beneficiari dell'Assegno  di  inclusione,  del  Supporto  per  la
formazione e il lavoro, della NASPI e di  eventuali  altre  forme  di
sussidio o di misure per l'inclusione  attiva  alle  agenzie  per  il
lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003,  n.  276,  ai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   delle
attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo e ai  soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo. 
  14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.