Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno  dei
componenti del nucleo  familiare,  a  garanzia  delle  necessita'  di
inclusione dei componenti di nuclei familiari con  disabilita',  come
definita ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5  dicembre  2013,  n.  159,  nonche'  dei
componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta'. 
  2. I nuclei familiari di cui  al  comma  1,  devono  risultare,  al
momento della presentazione della richiesta e  per  tutta  la  durata
dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di  residenza  e
di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 
      1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia  titolare  del
diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di  lungo  periodo,  ovvero  titolare  dello  status  di
protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251; 
      2) al momento della presentazione della domanda,  residente  in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi  due  anni  in  modo
continuativo; 
      3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai  componenti
del nucleo familiare che  rientrano  nel  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui al comma 4; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 
      1)  un   valore   dell'indicatore   di   situazione   economica
equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore  a
euro 9.360; nel caso di nuclei familiari  con  minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato  ai  sensi  dell'articolo  7  del  medesimo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
      2) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di cui al comma 4. Se  il  nucleo  familiare  e'
composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67  anni  ovvero
da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e  da  altri  familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la
soglia  di  reddito  familiare  e'  fissata  in  euro  7.560   annui,
moltiplicata secondo la medesima scala di  equivalenza.  Il  predetto
requisito anagrafico di 67 anni e'  adeguato  agli  incrementi  della
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed e' da  intendersi  come  tale  ovunque  ricorra  nel
presente  Capo.  Dal  reddito   familiare,   determinato   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  n.  159  del  2013,  sono   detratti   i   trattamenti
assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli  in  corso  di
godimento, che saranno rilevati  nell'ISEE,  da  parte  degli  stessi
componenti, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla
prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui  al  presente  articolo
sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in  corso  di
godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza
successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita',
fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di  ISEE  corrente.
Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non  si
computa quanto percepito  a  titolo  di  Assegno  di  inclusione,  di
Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o  regionali
di contrasto alla poverta'. I compensi di lavoro  sportivo  nell'area
del dilettantismo che,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non  costituiscono  base
imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000, sono inclusi nel valore  del  reddito  familiare  di  cui  al
presente  articolo  ai  fini  della  valutazione   della   condizione
economica del nucleo familiare; 
      3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai  fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione di  valore  ai  fini  IMU  non
superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 
      4) un valore del patrimonio mobiliare, come  definito  ai  fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
fino a un massimo di euro  10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro
1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti  massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente  in
condizione di disabilita' e di euro  7.500  per  ogni  componente  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 
    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri
indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque  titolo  o  avere  piena  disponibilita'  di
autoveicoli di cilindrata superiore  a  1600  cc.  o  motoveicoli  di
cilindrata superiore a 250 cc.,  immatricolati  la  prima  volta  nei
trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e  i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto
di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti  dal
Codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.
327; 
    d) per il beneficiario dell'Assegno  di  inclusione,  la  mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione,
nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate  ai
sensi dell'articolo 444 e seguenti del  codice  di  procedura  penale
intervenute nei dieci anni precedenti  la  richiesta,  come  indicate
nell'articolo 8, comma 3. 
  3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare  in
cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4,
risulta disoccupato a seguito di dimissioni  volontarie,  nei  dodici
mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni
per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del  rapporto  di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo  7
della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
  4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  2,
lettera b), numero 2), corrispondente  a  una  base  di  garanzia  di
inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari  a
1  ed  e'  incrementato,  fino  a  un  massimo  complessivo  di  2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti  in  condizione
di disabilita' grave o non autosufficienza: 
    a) di 0,5 per ciascun altro  componente  con  disabilita'  o  non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    b) di 0,4 per ciascun altro componente con eta' pari o  superiore
a 60 anni; 
    c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi
di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5; 
    d) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due; 
    e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo. 
  5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale  carico  pubblico.  Non  sono  conteggiati  nella   scala   di
equivalenza  i  componenti  del  nucleo  familiare  nei  periodi   di
interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10. 
  6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo
familiare e' definito  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano
le seguenti disposizioni: 
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella  stessa
abitazione; 
    b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo  familiare,  come
definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come  definito  ai  fini
anagrafici, continuano a farne parte anche a  seguito  di  variazioni
anagrafiche,  qualora   continuino   a   risiedere   nella   medesima
abitazione. 
  7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di  cui  al  comma  2,
lettera b), numero 2), non rilevano: 
    a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale; 
    b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
    c) le specifiche e  motivate  misure  di  sostegno  economico  di
carattere   straordinario,   aggiuntive   al   beneficio    economico
dell'Assegno di  inclusione,  individuate  nell'ambito  del  progetto
personalizzato  a  valere  su  risorse  del  comune   o   dell'ambito
territoriale; 
    d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per
le  componenti  espressamente  definite   aggiuntive   al   beneficio
economico dell'Assegno di inclusione; 
    e) le riduzioni nella compartecipazione  al  costo  dei  servizi,
nonche' eventuali  esenzioni  e  agevolazioni  per  il  pagamento  di
tributi; 
    f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di  spese  sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 
  8. I redditi e  i  beni  patrimoniali  eventualmente  non  compresi
nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta  del  beneficio  e
valutati a tal fine. 
  9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di  ogni
strumento di sostegno al reddito per la  disoccupazione  involontaria
ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini  del
diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo,
gli emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto  previsto  dalla
disciplina dell'ISEE. 
  10. Ai  soli  fini  del  presente  decreto,  la  continuita'  della
residenza  si  intende  interrotta  nella  ipotesi  di  assenza   dal
territorio italiano per un  periodo  pari  o  superiore  a  due  mesi
continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano
un periodo pari o superiore a quattro  mesi  anche  non  continuativi
nell'arco di diciotto  mesi.  Non  interrompono  la  continuita'  del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro  mesi
complessivi nell'arco di  diciotto  mesi,  le  assenze  per  gravi  e
documentati motivi di salute.