Art. 3 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio  economico  dell'Assegno  di  inclusione,  su  base
annua, e' composto da una integrazione del  reddito  familiare,  come
definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000  annui,
ovvero di euro 7.560 annui se il  nucleo  familiare  e'  composto  da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di
eta' pari o superiore a  67  anni  e  da  altri  familiari  tutti  in
condizioni  di  disabilita'   grave   o   di   non   autosufficienza,
moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro   della   scala   di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.  Il  beneficio  economico
e', altresi', composto da una integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto
ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del  canone
annuo previsto nel contratto in locazione,  come  dichiarato  a  fini
ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero  di  1.800  euro
annui se il nucleo familiare e' composto da  persone  tutte  di  eta'
pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore
a 67 anni e da altri familiari tutti  in  condizioni  di  disabilita'
grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai  fini
del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), numero 2). 
  2. Il beneficio e' erogato mensilmente per un periodo  continuativo
non superiore  a  diciotto  mesi  e  puo'  essere  rinnovato,  previa
sospensione di un mese, per periodi ulteriori di  dodici  mesi.  Allo
scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre  prevista  la
sospensione di un mese. 
  3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura
come sussidio di sostentamento a  persone  comprese  nell'elenco  dei
poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile. 
  4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque,  inferiore  ad
euro 480  annui,  fatto  salvo  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2. 
  5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente  da  parte
di  uno  o  piu'   componenti   il   nucleo   familiare   nel   corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione,  il  maggior  reddito  da
lavoro percepito  non  concorre  alla  determinazione  del  beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro  lordi  annui.  Sono
comunicati  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   di
seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite  massimo
con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro  eccedente
la soglia concorre alla determinazione  del  beneficio  economico,  a
decorrere dal mese successivo a quello  della  variazione  e  fino  a
quando il maggior reddito non  e'  recepito  nell'ISEE  per  l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro  dipendente  e'  desunto
dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita'
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS  entro  trenta  giorni
dall'avvio della medesima secondo modalita'  definite  dall'Istituto,
che mette l'informazione a disposizione del  sistema  informativo  di
cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di  trenta  giorni
dall'avvio  della  attivita',  come  desumibile  dalle  comunicazioni
obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore  sia
stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto  che  tale
obbligo non e' ottemperato e comunque non oltre tre  mesi  dall'avvio
dell'attivita', decorsi i quali la prestazione decade. 
  6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro  autonomo,  svolta
sia in forma individuale che di partecipazione, da  parte  di  uno  o
piu'  componenti  il  nucleo  familiare  nel  corso   dell'erogazione
dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS  entro  il  giorno
antecedente  all'inizio  della  stessa  a  pena  di   decadenza   dal
beneficio,  secondo  modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette
l'informazione  a  disposizione  del  sistema  informativo   di   cui
all'articolo 5. Il reddito e' individuato  secondo  il  principio  di
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le  spese
sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed  e'  comunicato  entro  il
quindicesimo  giorno  successivo  al  termine  di  ciascun  trimestre
dell'anno. A titolo  di  incentivo,  il  beneficiario  fruisce  senza
variazioni  dell'Assegno  di  inclusione  per   le   due   mensilita'
successive a quella di  variazione  della  condizione  occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il  beneficio  e'
successivamente aggiornato ogni trimestre  avendo  a  riferimento  il
trimestre precedente, e il reddito concorre per  la  parte  eccedente
3.000 euro lordi annui. 
  7. In caso di partecipazione a  percorsi  di  politica  attiva  del
lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque
denominati, o di accettazione di offerte di lavoro  anche  di  durata
inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio  previsto  dal
presente articolo e' riconosciuta entro il limite  massimo  annuo  di
3.000 euro lordi. 
  8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni
caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare
ogni variazione riguardante le condizioni e i  requisiti  di  accesso
alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio,
entro quindici giorni dall'evento modificativo. 
  9. In caso  di  trattamenti  pensionistici  intervenuti  nel  corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione  reddituale
degli interessati e' corrispondentemente  aggiornata  ai  fini  della
determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei  casi
di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6. 
  10. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un  mese  dalla
variazione, a pena di  decadenza  dal  beneficio,  una  dichiarazione
sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni  in
ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio
e all'aggiornamento della misura da parte di INPS. 
  11. Ai beneficiari dell'Assegno  di  inclusione  si  applicano  gli
obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.