Art. 5 
 
  Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi  personalizzati
per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni,  e  per  favorire  percorsi
autonomi di ricerca di lavoro e  rafforzamento  delle  competenze  da
parte  dei   beneficiari,   nonche'   per   finalita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
Sistema informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa  -  SIISL,
realizzato    dall'INPS.    Il    Sistema    informativo     consente
l'interoperabilita' di tutte le  piattaforme  digitali  dei  soggetti
accreditati al sistema sociale  e  del  lavoro  che  concorrono  alle
finalita' di cui all'articolo 1. 
  2.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo  opera  la   piattaforma
digitale  dedicata  ai  beneficiari  dell'Assegno  di  inclusione.  I
beneficiari  della  misura  attivabili  al  lavoro,  secondo   quanto
previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione  sulla
piattaforma, accedono a informazioni  e  proposte  sulle  offerte  di
lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento  e  formazione,
progetti utili alla  collettivita'  e  altri  strumenti  di  politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
nonche' a informazioni sullo stato  di  erogazione  del  beneficio  e
sulle attivita' previste dal progetto personalizzato. La  piattaforma
agevola la  ricerca  di  lavoro,  l'individuazione  di  attivita'  di
formazione e rafforzamento delle competenze  e  la  partecipazione  a
progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una  parte  delle
esperienze educative e formative  e  delle  competenze  professionali
pregresse  del  beneficiario,  dall'altra  della  disponibilita'   di
offerte di lavoro, di corsi di formazione,  di  progetti  utili  alla
collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con  il
Ministro  dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  predisposto  un  piano
tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme  e  sono
individuate  misure  appropriate  e   specifiche   a   tutela   degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni
necessarie e  adeguati  tempi  di  conservazione  dei  dati.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso
specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a  controllo  o  a
partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo  per
la ricerca di personale. 
  4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3,
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, dopo la lettera d-bis) e'  aggiunta  la  seguente:  ‹‹d-ter):
Piattaforma digitale per l'inclusione sociale  e  lavorativa  per  la
presa in carico e  la  ricerca  attiva,  implementata  attraverso  il
sistema  di  cooperazione  applicativa  con  i  sistemi   informativi
regionali del lavoro.ยป. 
  5. Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.