Art. 6 Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa 1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. 2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale e' svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. 3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. 4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5. 5. I componenti con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4: a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni; b) i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; c) i componenti affetti da patologie oncologiche; d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5. 8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, e' destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Per le finalita' di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresi', le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite. 11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonche', a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ». 12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.