Art. 6 
 
     Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa 
 
  1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di  inclusione,  una
volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono  tenuti  ad
aderire  ad  un  percorso  personalizzato  di  inclusione  sociale  o
lavorativa. Il percorso viene definito  nell'ambito  di  uno  o  piu'
progetti finalizzati a identificare i bisogni  del  nucleo  familiare
nel suo complesso e dei singoli componenti. 
  2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5,
primo periodo,  e'  effettuata  da  operatori  del  servizio  sociale
competente  del  comune  o  dell'ambito  territoriale  sociale.   Ove
necessario, la valutazione multidimensionale e' svolta attraverso una
equipe multidisciplinare definita dal servizio  sociale  coinvolgendo
operatori  afferenti  alla  rete  dei   servizi   territoriali,   con
particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la  formazione,  le
politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo,  viene
sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui  all'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.  Il  patto  di
servizio  personalizzato  puo'  prevedere  l'adesione   ai   percorsi
formativi  previsti  dal  Programma  nazionale  per  la  Garanzia  di
occupabilita'  dei  Lavoratori  (GOL),  di  cui  alla  Missione   M5,
componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. 
  4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva
a tutte le attivita' formative, di lavoro,  nonche'  alle  misure  di
politica attiva, comunque denominate,  individuate  nel  progetto  di
inclusione sociale e  lavorativa  di  cui  al  presente  articolo,  i
componenti del  nucleo  familiare,  maggiorenni,  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti  un
regolare corso di studi, e che  non  abbiano  carichi  di  cura  come
indicati al comma 5. 
  5. I componenti con disabilita'  o  di  eta'  pari  o  superiore  a
sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a  un
percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo
o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto  dal  primo  periodo,
sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4: 
    a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di  pensione
diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni; 
    b) i componenti con disabilita', ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; 
    c) i componenti affetti da patologie oncologiche; 
    d) i componenti con carichi di  cura,  valutati  con  riferimento
alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre  o  piu'
figli minori di eta', ovvero di componenti il  nucleo  familiare  con
disabilita' o non autosufficienza come indicati nell'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. 
  6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli  enti
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117.  L'attivita'  di  tali  enti  e'   riconosciuta,   agevolata   e
valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di  specifici
accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale  o  di  ambito
territoriale sociale, gli operatori  del  servizio  sociale  e  delle
equipe    multidisciplinari     includono     nella     progettazione
personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del  Terzo
settore o presso i medesimi. 
  7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato,
e la relativa  presa  in  carico  del  beneficiario  dell'Assegno  di
inclusione attivabile al lavoro, sia  effettuata  presso  i  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo
di cui all'articolo 5. 
  8. I servizi per la definizione dei  percorsi  personalizzati  e  i
sostegni in essi  previsti  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  9. Nei limiti della quota residua  del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma  386,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  attribuita  agli  ambiti
territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi  e
i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, riferibili,  a  decorrere  dalla  data  di  istituzione
dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di  tale  misura.  A
tale fine,  e'  destinata  una  quota  residua  del  predetto  Fondo,
definita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  10. Per le finalita' di cui al comma 9, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota  residua
del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee  guida
per  la  costruzione  di  Reti  di  servizi  connessi  all'attuazione
dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
periodo sono definite, altresi', le modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio delle risorse trasferite. 
  11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo
utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma
1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo le parole: «n. 285,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche',  a
decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per  la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,  comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ». 
  12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni
coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a  legislazione
vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse  finanziarie  di
cui al comma 9.