Art. 2
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di
conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
settantesimo anno di eta'.».
2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il
sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del
settantesimo anno di eta'.».
3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il
settantesimo anno di eta', cessano anticipatamente dalla carica a
decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di
scadenza degli eventuali contratti in corso.