Art. 3 
 
Misure urgenti in materia  di  giustizia  amministrativa,  contabile,
                        militare e tributaria 
 
  1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023,  sono  sospesi  i  termini
processuali  per  il  compimento  di  qualsiasi  atto   nei   giudizi
amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi  quelli
per la proposizione degli atti  introduttivi  del  giudizio,  per  le
impugnazioni e per la proposizione  di  ricorsi  amministrativi,  nei
casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio  2023  era
residente,  domiciliata  o  aveva   sede   nei   territori   indicati
nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o  lo  studio
legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore
al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto. 
  2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze  fissate  nel  periodo
che intercorre tra il 1°  maggio  2023  e  il  31  luglio  2023  sono
rinviate a data successiva, su istanza proposta  in  qualunque  forma
dalla parte  residente,  domiciliata  o  avente  sede  nei  territori
indicati nell'allegato 1 ovvero  dal  difensore  residente  o  avente
studio legale nei medesimi territori, nominato  anteriormente  al  1°
maggio 2023, salvo quelle  che  si  siano  regolarmente  tenute  alla
presenza di tutte le parti.