Art. 2 Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere 1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente: «Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1. Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. La protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati. 3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione».