Art. 2 
 
                 Protezione temporanea dei disegni e 
                       dei modelli nelle fiere 
 
  1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente: 
    «Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). -  1.
Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni
o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale  o  ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel  territorio  di
uno  Stato  estero  che  accordi  reciprocita'  di  trattamento.   La
protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e  del
made in Italy. 
    2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della
domanda  di  registrazione,  a  condizione  che  detta  domanda   sia
depositata entro sei mesi dalla data di  esposizione  dei  disegni  e
modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati. 
    3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione
dichiarata nella richiesta  di  protezione  temporanea  e  verificata
dall'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi.  Quando  piu'  disegni  o
modelli identici ottengono la protezione di  cui  al  comma  1  nella
medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il
quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione».