Art. 3 
 
               Titolarita' delle invenzioni realizzate 
            nell'ambito di universita' ed enti di ricerca 
 
  1. L'articolo 65 del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 65 (Invenzioni dei  ricercatori  delle  universita',  degli
enti pubblici di ricerca e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico - IRCCS).  -  1.  In  deroga  all'articolo  64,
quando  l'invenzione   industriale   e'   fatta   nell'esecuzione   o
nell'adempimento di un  contratto  o  di  un  rapporto  di  lavoro  o
d'impiego, anche se a tempo determinato,  con  un'universita',  anche
non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),  nonche'
nel quadro di una convenzione tra  i  medesimi  soggetti,  i  diritti
nascenti dall'invenzione  spettano  alla  struttura  di  appartenenza
dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore  di  esserne
riconosciuto autore, nei termini di  cui  al  presente  articolo.  Se
l'invenzione e' conseguita  da  piu'  persone,  i  diritti  derivanti
dall'invenzione appartengono a  tutte  le  strutture  interessate  in
parti uguali, salva  diversa  pattuizione  e  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 6. 
    2. L'inventore deve  comunicare  l'oggetto  dell'invenzione  alla
struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti  di
salvaguardare la novita' della stessa.  Qualora  non  effettui  detta
comunicazione, l'inventore non puo'  depositare  a  proprio  nome  la
domanda di  brevetto,  ai  sensi  del  comma  3,  fermi  restando  la
possibilita'  di  rivendica  ai  sensi  dell'articolo  118  e  quanto
previsto dagli obblighi contrattuali. 
    3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti  dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la  domanda
di  brevetto  o  comunica  all'inventore  l'assenza  di  interesse  a
procedervi. Il termine di  sei  mesi  di  cui  al  primo  periodo  e'
prorogato  per  un  massimo  di  tre   mesi,   previa   comunicazione
all'inventore,  a  condizione  che  la  proroga  sia  necessaria  per
completare  le  valutazioni  tecniche  avviate  dalla  struttura   di
appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione  di
cui al comma 2. Qualora la struttura  di  appartenenza  non  provveda
entro il predetto  termine  a  depositare  la  domanda  di  brevetto,
l'inventore puo' procedere autonomamente al deposito a  proprio  nome
della  domanda  di  brevetto.  L'inventore  puo'  altresi'  procedere
autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza  abbia
comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di  interesse
a procedervi. 
    4. I soggetti indicati al  comma  1,  nell'ambito  della  propria
autonomia, disciplinano: 
      a) le modalita' di applicazione delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo ai soggetti che hanno  titolo  a  partecipare  alle
attivita' di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i
risultati  inventivi  conseguiti  nell'ambito  delle   attivita'   di
laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; 
      b) i rapporti con gli inventori e le premialita'  connesse  con
l'attivita' inventiva; 
      c) i rapporti con i  finanziatori  della  ricerca  che  produca
invenzioni  brevettabili,  regolati  mediante  accordi   contrattuali
redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5; 
      d)  ogni  altro  aspetto  relativo  alle  migliori   forme   di
valorizzazione delle invenzioni. 
    5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione
di attivita' di ricerca svolta  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati
dagli accordi contrattuali tra le  parti  redatti  sulla  base  delle
linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per  la
regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione.  Sono
fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima  dell'emanazione
delle predette linee guida». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 64  e  118  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002, n. 273): 
                «Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto di proprieta'
          industriale  appartiene  a  piu'  soggetti,   le   facolta'
          relative sono regolate,  salvo  convenzioni  in  contrario,
          dalle  disposizioni  del  codice   civile   relative   alla
          comunione in quanto compatibili. 
                1-bis.  In  caso  di  diritto  appartenente  a   piu'
          soggetti, la presentazione della domanda di brevetto  o  di
          registrazione,  la   prosecuzione   del   procedimento   di
          brevettazione  o  registrazione,  la  presentazione   della
          domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei  diritti
          di mantenimento in vita, la presentazione della  traduzione
          in lingua italiana delle rivendicazioni di una  domanda  di
          brevetto europeo o del testo del brevetto europeo  concesso
          o mantenuto in forma modificata  o  limitata  e  gli  altri
          procedimenti di  fronte  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi  possono  essere  effettuati  da  ciascuno  di  tali
          soggetti nell'interesse di tutti». 
              «Art. 64  (Invenzioni  dei  dipendenti).  -  1.  Quando
          l'invenzione  industriale  e'   fatta   nell'esecuzione   o
          nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
          o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista  come
          oggetto del  contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo
          retribuita,  i  diritti  derivanti  dall'invenzione  stessa
          appartengono  al  datore  di  lavoro,  salvo   il   diritto
          spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 
                2. Se non e' prevista e stabilita  una  retribuzione,
          in compenso dell'attivita'  inventiva,  e  l'invenzione  e'
          fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto  o
          di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti  derivanti
          dall'invenzione  appartengono  al  datore  di  lavoro,   ma
          all'inventore,  salvo   sempre   il   diritto   di   essere
          riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro  o
          suoi  aventi  causa  ottengano  il  brevetto  o  utilizzino
          l'invenzione in regime di segretezza industriale,  un  equo
          premio per la determinazione  del  quale  si  terra'  conto
          dell'importanza dell'invenzione, delle  mansioni  svolte  e
          della retribuzione percepita  dall'inventore,  nonche'  del
          contributo che questi ha ricevuto  dall'organizzazione  del
          datore di lavoro.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva
          conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
          la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
          puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione  del
          datore di  lavoro  interessata,  l'esame  anticipato  della
          domanda volta al rilascio del brevetto. 
                3. Qualora non ricorrano le condizioni  previste  nei
          commi 1 e 2 e  si  tratti  di  invenzione  industriale  che
          rientri nel  campo  di  attivita'  del  datore  di  lavoro,
          quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,  esclusivo
          o  non  esclusivo  dell'invenzione  o  per  l'acquisto  del
          brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
          per  la  medesima  invenzione,  brevetti  all'estero  verso
          corresponsione del canone o del  prezzo,  da  fissarsi  con
          deduzione  di  una  somma  corrispondente  agli  aiuti  che
          l'inventore abbia comunque ricevuti dal  datore  di  lavoro
          per pervenire all'invenzione. Il datore  di  lavoro  potra'
          esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla  data
          di ricevimento della comunicazione  dell'avvenuto  deposito
          della  domanda  di  brevetto.  I  rapporti  costituiti  con
          l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto,  ove  non
          venga integralmente pagato alla scadenza  il  corrispettivo
          dovuto. 
                4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
          all'accertamento della  sussistenza  del  diritto  all'equo
          premio,  al  canone  o  al  prezzo,  se  non  si  raggiunga
          l'accordo  circa  l'ammontare  degli   stessi,   anche   se
          l'inventore e' un dipendente  di  amministrazione  statale,
          alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio  di
          arbitratori,  composto  di  tre  membri,  nominati  uno  da
          ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
          in  caso  di  disaccordo,  dal  Presidente  della   sezione
          specializzata del Tribunale competente dove  il  prestatore
          d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
          in quanto  compatibili  le  norme  degli  articoli  806,  e
          seguenti, del codice di procedura civile. 
                5. Il collegio degli arbitratori  puo'  essere  adito
          anche  in  pendenza  del  giudizio  di  accertamento  della
          sussistenza del diritto all'equo premio,  al  canone  o  al
          prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
          e' subordinata a quella  della  sentenza  sull'accertamento
          del diritto. Il collegio degli arbitratori  deve  procedere
          con   equo   apprezzamento.   Se   la   determinazione   e'
          manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
          dal giudice. 
                6. Agli effetti dei commi 1,  2  e  3,  si  considera
          fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto  di
          lavoro o d'impiego l'invenzione industriale  per  la  quale
          sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore
          ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione  pubblica
          nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra». 
                «Art. 118 (Rivendica). - 1. Chiunque ne abbia diritto
          ai sensi del presente codice puo' presentare una domanda di
          registrazione oppure una domanda di brevetto. 
                2. Qualora  con  sentenza  passata  in  giudicato  si
          accerti  che  il  diritto  alla  registrazione  oppure   al
          brevetto  spetta  ad  un  soggetto  diverso  da  chi  abbia
          depositato  la  domanda,  questi  puo',  se  il  titolo  di
          proprieta' industriale non e' stato  ancora  rilasciato  ed
          entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: 
                  a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o
          la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti
          la qualita' di richiedente; 
                  b) depositare una nuova domanda di brevetto  oppure
          di registrazione la cui decorrenza, nei limiti  in  cui  il
          contenuto di essa non ecceda quello della prima  domanda  o
          si riferisca  ad  un  oggetto  sostanzialmente  identico  a
          quello della prima domanda, risale alla data di deposito  o
          di  priorita'  della  domanda  iniziale,  la  quale   cessa
          comunque  di  avere  effetti;  depositare,  nel  caso   del
          marchio,  una  nuova  domanda  di  registrazione   la   cui
          decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in  essa
          sia sostanzialmente identico a quello della prima  domanda,
          risale alla data di deposito o di priorita'  della  domanda
          iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; 
                  c) ottenere il rigetto della domanda. 
                3. Se il  brevetto  e'  stato  rilasciato  oppure  la
          registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa
          dall'avente diritto, questi puo' in alternativa: 
                  a) ottenere con sentenza  il  trasferimento  a  suo
          nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione  a
          far data dal momento del deposito; 
                  b) far valere la  nullita'  del  brevetto  o  della
          registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. 
                4. Decorso il termine  di  due  anni  dalla  data  di
          pubblicazione   della   concessione   del   brevetto    per
          invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta'
          vegetale,  oppure  dalla  pubblicazione  della  concessione
          della  registrazione  della  topografia  dei   prodotti   a
          semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso  di
          una delle facolta' di cui al  comma  3,  la  nullita'  puo'
          essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. 
                5.  La  norma  del  comma  4  non  si  applica   alle
          registrazioni di marchio e di disegni e modelli. 
                6. Salvo l'applicazione  di  ogni  altra  tutela,  la
          registrazione di  nome  a  dominio  aziendale  concessa  in
          violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede,  puo'
          essere, su domanda dell'avente diritto, revocata  oppure  a
          lui trasferita da parte dell'autorita' di registrazione».