Art. 4 Uffici di trasferimento tecnologico 1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente: «Art. 65-bis (Uffici di trasferimento tecnologico). - 1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma e' in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attivita' di promozione della proprieta' industriale del medesimo ufficio».