Art. 4 
 
                 Uffici di trasferimento tecnologico 
 
  1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente: 
    «Art. 65-bis (Uffici  di  trasferimento  tecnologico).  -  1.  Le
istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero  gli  IRCCS  possono
dotarsi,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
vigente,  anche  in  forma  associativa  nell'ambito  della   propria
autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione
di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale,
anche attraverso la promozione di collaborazioni con le  imprese.  Il
personale addetto all'ufficio di cui al presente comma e' in possesso
di  qualificazione  professionale  adeguata  allo  svolgimento  delle
attivita' di promozione della  proprieta'  industriale  del  medesimo
ufficio».