Art. 5 
 
                   Rapporti tra brevetto europeo e 
                          brevetto italiano 
 
  1. L'articolo 59 del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 59 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto  italiano).  -
1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore,
siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un
brevetto italiano e  un  brevetto  europeo  valido  in  Italia  o  un
brevetto europeo con effetto unitario, aventi  la  medesima  data  di
deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti
e coesiste con il brevetto europeo. 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  continuano  ad  applicarsi
anche in caso di successivo annullamento  o  decadenza  del  brevetto
europeo».