Art. 6 
 
                Aumento della sanzione amministrativa 
 
  1. All'articolo  127,  comma  2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le  parole:  «da  51,65  euro  a
516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da  150  euro  a  1.500
euro». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  127  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 127 (Sanzioni penali e  amministrative).  -  1.
          Abrogato 
                1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato  motivo
          di  rispondere  alle   domande   del   giudice   ai   sensi
          dell'articolo 121-bis ovvero  fornisce  allo  stesso  false
          informazioni e' punito con le pene  previste  dall'articolo
          372 del codice penale, ridotte della meta'. 
                2.  Chiunque  appone,  su  un   oggetto,   parole   o
          indicazioni non corrispondenti  al  vero,  tendenti  a  far
          credere che l'oggetto sia protetto da brevetto,  disegno  o
          modello oppure topografia o a far credere  che  il  marchio
          che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con
          la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro. 
                3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro,  anche
          quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un
          marchio registrato, dopo che la relativa  registrazione  e'
          stata  dichiarata  nulla,  quando  la  causa  di   nullita'
          comporta  la  illiceita'  dell'uso  del   marchio,   oppure
          sopprima il marchio del produttore o  del  commerciante  da
          cui  abbia  ricevuto  i  prodotti  o  le   merci   a   fini
          commerciali».