Art. 7 
 
Conservazione della data di deposito della  domanda  di  brevetto  in
  caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito 
 
  1. All'articolo 148 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le domande di brevetto, di registrazione e di  rinnovazione
di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: 
        a)  se  il  richiedente  non  e'  identificabile  o  non   e'
raggiungibile; 
        b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito,  non
contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei  prodotti  ovvero
dei servizi; 
        c) in assenza di pagamento, per le domande  di  brevetto  per
invenzione o modello di utilita', dei diritti di  deposito  entro  il
termine di cui al comma 4-bis»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma  3,
e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi»; 
    c) al comma 2, lettera e), le parole: «entro il  termine  di  cui
all'articolo 226» sono soppresse; 
    d) al comma 4, dopo  le  parole:  «l'Ufficio»  sono  inserite  le
seguenti: «, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di
brevetto per invenzione o modello di utilita',»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello  di
utilita',  il  pagamento  dei  diritti  di  deposito  e'   effettuato
improrogabilmente entro un mese dalla  data  di  presentazione  della
domanda stessa.  In  tal  caso,  ai  fini  del  riconoscimento  della
priorita', e' ritenuta valida la data di presentazione». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  148  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  148  (Ricevibilita'  ed   integrazione   delle
          domande e data di deposito). - 1. Le domande  di  brevetto,
          di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147,
          comma 1, non sono ricevibili: 
                  a) se il richiedente non e' identificabile o non e'
          raggiungibile; 
                  b) se la domanda, nel  caso  dei  marchi  di  primo
          deposito,  non  contiene  la  riproduzione  del  marchio  o
          l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi; 
                  c) in assenza  di  pagamento,  per  le  domande  di
          brevetto per invenzione o modello di utilita', dei  diritti
          di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis. 
                1-bis. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito  nel
          comma 3, e' dichiarata  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi. 
                2. L'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  invita  il
          richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette  ad
          un diritto di mora in caso di pagamento tardivo,  entro  il
          termine di due  mesi  dalla  data  della  comunicazione  se
          constata che: 
                  a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli
          di utilita' non e' allegato un documento che  possa  essere
          assimilato ad una descrizione  ovvero  manchi  parte  della
          descrizione o un  disegno  in  essa  richiamato  ovvero  la
          domanda contiene, in  sostituzione  della  descrizione,  il
          riferimento ad  una  domanda  anteriore  di  cui  non  sono
          forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui  e'
          avvenuto  il  deposito  ed  i   dati   identificativi   del
          richiedente; 
                  b)  alla  domanda  di  varieta'  vegetale  non   e'
          allegato almeno un esemplare della descrizione  con  almeno
          un esemplare delle fotografie in essa richiamate; 
                  c)  alla  domanda  di  modelli  e  disegni  non  e'
          allegata la riproduzione grafica o fotografica; 
                  d) alla domanda di topografie non  e'  allegato  un
          documento che ne consenta l'identificazione; 
                  e) non sono consegnati i documenti  comprovanti  il
          pagamento dei diritti prescritti; 
                  e-bis) non  e'  indicato  un  domicilio  ovvero  un
          mandatario abilitato. 
                3.   Se   il   richiedente    ottempera    all'invito
          dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o  provvede
          spontaneamente  alla   relativa   integrazione,   l'Ufficio
          riconosce quale data del deposito, da valere  a  tutti  gli
          effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
          e ne da' comunicazione al richiedente.  Se  il  richiedente
          non ottempera all'invito dell'ufficio entro il  termine  di
          cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro  tale  termine,
          abbia fatto espressa rinuncia alla parte della  descrizione
          o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
          dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
          1. 
                4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la  prova
          dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine  prescritto
          ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e  tale
          prova o indicazione e' consegnata entro il termine  di  cui
          al comma 2, l'Ufficio, salvo  quanto  stabilito  dal  comma
          4-bis per le domande di brevetto per invenzione  o  modello
          di utilita', riconosce quale data di  deposito  quella  del
          ricevimento della domanda. 
                4-bis. Per la domanda di brevetto  per  invenzione  o
          modello di utilita', il pagamento dei diritti  di  deposito
          e' effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di
          presentazione della domanda stessa. In tal  caso,  ai  fini
          del riconoscimento della priorita', e' ritenuta  valida  la
          data di presentazione. 
                5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi  di  cui
          all'articolo 147, con  gli  atti  allegati,  devono  essere
          redatti in lingua italiana. Degli atti  in  lingua  diversa
          dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in  lingua
          italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme  al
          testo  originale  dal  richiedente  o  da   un   mandatario
          abilitato.  Se  la  descrizione  e'  presentata  in  lingua
          diversa  da  quella  italiana,  la  traduzione  in   lingua
          italiana deve essere depositata entro  il  termine  fissato
          dall'Ufficio. 
                5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o  copia
          autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
          del  deposito.  La  traduzione  italiana,  ove   presentata
          successivamente, viene allegata su richiesta».