Art. 8 
 
        Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande 
             di brevetto utili per la difesa dello Stato 
 
  1. All'articolo 198 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma  6,  la  parola:
«novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando: 
        a) l'inventore presti la propria attivita' lavorativa  presso
filiali italiane di imprese multinazionali la  cui  capogruppo  abbia
sede legale all'estero; 
        b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto
precedentemente al deposito della domanda di brevetto». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  198  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 198 (Procedure di segretazione militare). -  1.
          Coloro  che  risiedono  nel  territorio  dello  Stato   non
          possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
          produttive,  depositare  esclusivamente  presso  uffici  di
          Stati esteri  o  l'Ufficio  brevetti  europeo  o  l'Ufficio
          internazionale    dell'organizzazione    mondiale     della
          proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio  ricevente,
          le loro domande di concessione di brevetto per  invenzione,
          modello di utilita' o di topografia, qualora dette  domande
          riguardino oggetti  che  potrebbero  essere  utili  per  la
          difesa del Paese, ne' depositarle presso tali uffici  prima
          che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito
          in Italia, o da quella  di  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione.  Il  Ministero  predetto   provvede   sulle
          istanze di autorizzazione, previo nulla osta del  Ministero
          della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza
          che  sia   intervenuto   un   provvedimento   di   rifiuto,
          l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le  disposizioni
          previste  dal  presente  comma  non   si   applicano   alle
          invenzioni realizzate a seguito di  accordi  internazionali
          ratificati con legge nazionale. 
                1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
          quando: 
                  a)  l'inventore   presti   la   propria   attivita'
          lavorativa   presso    filiali    italiane    di    imprese
          multinazionali  la  cui  capogruppo   abbia   sede   legale
          all'estero; 
                  b) l'inventore abbia  ceduto  l'invenzione  oggetto
          del brevetto precedentemente al deposito della  domanda  di
          brevetto. 
                2. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          la violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita  con
          l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
          violazione e' commessa quando  l'autorizzazione  sia  stata
          negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad  un
          anno. 
                3. L'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  mette  con
          immediatezza  a  disposizione  del  Servizio   brevetti   e
          proprieta' intellettuale  del  Ministero  della  difesa  le
          domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
          di utilita' e per topografie di prodotti  a  semiconduttori
          ad esso pervenute. 
                4.  Qualora  il  Servizio  predetto  ritenga  che  le
          domande riguardino invenzioni, modelli o  topografie  utili
          alla  difesa  del  Paese,  anche  ufficiali  o   funzionari
          estranei al  Servizio  stesso  espressamente  delegati  dal
          Ministro della difesa possono prendere visione, nella  sede
          dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei
          disegni allegati alle domande. 
                5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande  e
          di documenti relativi a  brevetti  o  che  ne  hanno  avuto
          notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo  del
          segreto. 
                6. Entro sessanta giorni  successivi  alla  data  del
          deposito delle domande,  il  Ministero  della  difesa  puo'
          chiedere  all'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi   il
          differimento della concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
          comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
          ad osservare l'obbligo del segreto. 
                7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito  della
          domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
          e al  richiedente,  in  quanto  questi  abbia  indicato  il
          proprio  domicilio  nello  Stato,  la  notizia   di   voler
          procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
          ordinaria per  la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale.  Nel  termine  predetto,  il  Ministero  della
          difesa puo' chiedere che sia ulteriormente  differito,  per
          un tempo non superiore a tre anni dalla  data  di  deposito
          della domanda, la  concessione  del  titolo  di  proprieta'
          industriale ed ogni pubblicazione  relativa.  In  tal  caso
          l'inventore  o  il  suo  avente   causa   ha   diritto   ad
          un'indennita'  per  la  determinazione   della   quale   si
          applicano le disposizioni in materia di espropriazione. 
                8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento
          previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un  tempo  non
          superiore a un anno dalla data di deposito della domanda. 
                9. A richiesta  di  Stati  esteri  che  accordino  il
          trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
          richiedere, per un tempo anche superiore  a  tre  anni,  il
          differimento della  concessione  del  brevetto  e  di  ogni
          pubblicazione  relativa  all'invenzione  per   domande   di
          brevetto gia' depositate all'estero e  ivi  assoggettate  a
          vincolo di segreto. 
                10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato
          estero richiedente. 
                11. L'invenzione deve essere tenuta segreta  dopo  la
          comunicazione della richiesta di differimento e  per  tutta
          la durata  del  differimento  stesso,  nonche'  durante  lo
          svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
          se questo porti l'obbligo del segreto. 
                12.  L'invenzione  deve  essere,   altresi',   tenuta
          segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che  sia  stata
          comunicata all'interessato la determinazione di  promuovere
          l'espropriazione con imposizione del segreto. 
                13. L'obbligo del segreto cessa qualora il  Ministero
          della difesa lo consenta. 
                14. La violazione del segreto e'  punita  ai  termini
          dell'articolo 262 del codice penale. 
                15. Il Ministero della difesa puo'  chiedere  che  le
          domande  di  brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di
          organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 
                16. Qualora, per invenzione  interessante  la  difesa
          militare del Paese, il Ministero della difesa  richieda  o,
          nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
          concessione del brevetto, la procedura relativa si  svolge,
          su domanda dello stesso Ministero,  in  forma  segreta.  In
          tale caso non si effettua alcuna  pubblicazione  e  non  si
          consentono le visioni nel presente codice. 
                17. In caso di esposizioni da tenersi nel  territorio
          dello  Stato,  il  Ministero  della  difesa  ha   facolta',
          mediante propri funzionari od  ufficiali,  di  procedere  a
          particolareggiato  esame  degli  oggetti  e   dei   trovati
          consegnati per l'esposizione che  possano  ritenersi  utili
          alla difesa militare del Paese ed ha facolta'  altresi'  di
          assumere notizie e chiedere  chiarimenti  sugli  oggetti  e
          trovati stessi. 
                18. Gli  enti  organizzatori  di  esposizioni  devono
          consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali  gli  elenchi
          completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
          industriali non protette ai sensi del presente codice. 
                19. I funzionari e gli ufficiali di cui al  comma  17
          possono imporre all'ente stesso il divieto  di  esposizione
          degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 
                20. Il Ministero della difesa, a  mezzo  raccomandata
          con  avviso  di  ricevimento,  deve   dare   notizia   alla
          presidenza dell'esposizione e agli interessati del  divieto
          di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo  del  segreto.
          La presidenza dell'esposizione deve conservare gli  oggetti
          sottoposti al divieto di  esposizione  con  il  vincolo  di
          segreto sulla loro natura. 
                21. Nel caso che  il  divieto  di  esposizione  venga
          imposto dopo che  gli  oggetti  siano  stati  esposti,  gli
          oggetti  stessi  devono  essere  subito   ritirati   senza,
          peraltro, imposizione del vincolo del segreto. 
                22. E' fatta salva, in ogni  caso,  la  facolta'  del
          Ministero della difesa, per gli oggetti che si  riferiscono
          ad invenzioni riconosciute utili alla difesa  militare  del
          Paese,  di   procedere   all'espropriazione   dei   diritti
          derivanti dall'invenzione, modello o  topografia  ai  sensi
          delle  norme  relative  all'espropriazione  contenute   nel
          presente codice. 
                23.  Qualora  non  sia  rispettato  il   divieto   di
          esposizione, i responsabili dell'abusiva  esposizione  sono
          puniti con la  sanzione  amministrativa  da  25,00  euro  a
          13.000,00 euro».