Art. 2
Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le
intercettazioni
1. Al fine di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di
sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicita' e
capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali
alle attivita' di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del
pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali
interdistrettuali.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti
i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore
capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di sicurezza e
l'interoperabilita' dei sistemi.
3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione
dei dati, che assicurano l'autenticita', l'integrita' e la
riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e
ai sistemi di ripristino, ed e' disciplinato il collegamento
telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di
ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo
livello di sicurezza e riservatezza.
4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono
l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di
direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attivita' di
intercettazione e sui relativi dati, nonche' sugli accessi e sulle
operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e
le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della
giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle
infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso,
con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.
5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro il 1° marzo 2024, e' disposta l'attivazione presso le
infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro
piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269,
comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5,
e' autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della
Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalita' e
i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono
definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono
effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.
7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la
procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di
intercettazione.
8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti
successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate
mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.
9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il
Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione
dei dati personali e il Comitato interministeriale per la
cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso entro venti giorni
dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento
puo' essere comunque adottato.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la
realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la
manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si
provvede:
a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.