Art. 2 Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresi' indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.