Art. 3 
 
Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema  di  trasporto
                            taxi su gomma 
 
  1.  Nelle  more  della  ricognizione  dei   dati   riguardanti   la
consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici
non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo
10-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i
comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo
periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono  rilasciare,  in
via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio  di
taxi per  fronteggiare  lo  straordinario  incremento  della  domanda
legato a grandi eventi o a flussi di  presenze  turistiche  superiori
alla media stagionale. Le licenze di cui al  primo  periodo,  il  cui
numero e' determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno
carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore
a dodici mesi, prorogabili per un massimo di  ulteriori  dodici  mesi
per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla  ricognizione
dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono  essere
rilasciate esclusivamente in favore dei  soggetti  gia'  titolari  di
licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai  sensi  dell'articolo
7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante: 
    a) l'affidamento, anche a titolo oneroso,  a  terzi,  purche'  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge  n.  21  del
1992; 
    b) la gestione in proprio, anche  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. 
  2. Al fine di far fronte al consistente  e  strutturale  incremento
della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea,
nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i  comuni  capoluogo
di regione, i comuni capoluogo  sede  di  citta'  metropolitane  e  i
comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati,  in  deroga
alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera  m),  secondo
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di
cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a
incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore  al  20
per  cento  delle  licenze  gia'  rilasciate,  tramite  un   concorso
straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze  da
assegnare  ai  soggetti   in   possesso   dei   requisiti   stabiliti
dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario
di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il
rilascio della licenza, l'utilizzo di  veicoli  a  basso  livello  di
emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2. 
  3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza
e' fissato da ciascun comune  sulla  base  di  una  ricognizione  del
valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio  del  servizio
di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del  contributo  e
le modalita' di calcolo del medesimo, e' trasmesso  all'Autorita'  di
regolazione  dei  trasporti  per  un  preventivo  parere.   Trascorsi
quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorita' si
sia pronunciata o abbia  chiesto  ulteriori  elementi  istruttori  il
comune   puo'   comunque   procedere   all'indizione   del   concorso
straordinario. Il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  puo'  essere
interrotto  dall'Autorita'  per  una  sola  volta  per  esigenze   di
approfondimento istruttorio  e  decorre  nuovamente  dal  momento  di
ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio
o definitivo emesso oltre il  termine  di  legge  e'  privo  di  ogni
effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle  licenze  aggiuntive
confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono
destinati integralmente a compensare i soggetti titolari  di  licenza
per l'esercizio del servizio di taxi alla data di  pubblicazione  del
bando. 
  4. Ai soggetti  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  3  e'
riconosciuto, fino al 31 dicembre  2024,  ai  fini  dell'acquisto  di
veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi  nelle  fasce  0-20,
21-60 e 61-135 di g/km di  CO2,  da  adibire  al  servizio  taxi,  un
incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita'
dai provvedimenti attuativi dell'articolo  22  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al
31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma  4  per  l'acquisto  di
veicoli non inquinanti e' altresi' riconosciuto: 
    a) ai titolari di  licenza  taxi  che  sostituiscono  il  proprio
autoveicolo adibito al servizio; 
    b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio. 
  6. La misura di cui ai commi 4 e 5  e'  riconosciuta  nel  rispetto
della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis». 
  7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023
e 2024, a valere  sulle  disponibilita'  delle  risorse  presenti  in
bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo  22  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  mediante  la  previsione  di  una
riserva sino al limite complessivo di  40  milioni  di  euro.  Con  i
decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   attuativi
dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  le  misure  di
cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata apposita intesa in sede di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni
di regolazione del traffico e  di  corsie  preferenziali  nelle  aree
urbane,  finalizzate  ad  accelerare  la  velocita'  commerciale  dei
servizi  taxi,  nonche'  per  la  realizzazione  di  aree  di  sosta,
supportate dall'installazione di colonnine di  ricarica  per  veicoli
elettrici, idonee a  garantire  un  ordinato  utilizzo  del  servizio
specialmente nelle zone ad intenso traffico di  passeggeri  quali  le
stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le  risorse
finanziare disponibili a legislazione vigente e gia' finalizzate agli
scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  9.  Alla  legge  n.  21  del  1992,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono  aggiunti  i  seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi  il  tempestivo
adeguamento ai livelli essenziali di offerta del  servizio  necessari
all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di
licenze taxi e' sempre consentito avvalersi di sostituti  alla  guida
come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da  quelle
svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso
dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita'
in conformita' alla vigente normativa. Si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 
  5-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  5-bis,  il  titolare  di
licenza presenta al comune entro il giorno precedente  all'avvio  del
servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di  inizio
attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il  giorno
precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa. 
  5-quater. I comuni garantiscono idonee  forme  di  controllo  circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»; 
    b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione
regionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  con   cadenza   almeno
mensile,»; 
    10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le lettere a) e c) sono soppresse.