Art. 3 Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma 1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero e' determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti gia' titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante: a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992; b) la gestione in proprio, anche secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. 2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di citta' metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze gia' rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2. 3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza e' fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalita' di calcolo del medesimo, e' trasmesso all'Autorita' di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorita' si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune puo' comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo puo' essere interrotto dall'Autorita' per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge e' privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. 4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita' dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti e' altresi' riconosciuto: a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio. 6. La misura di cui ai commi 4 e 5 e' riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis». 7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilita' delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocita' commerciale dei servizi taxi, nonche' per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e gia' finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di licenze taxi e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 5-ter. Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa. 5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»; b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,»; 10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.