Art. 4 
 
Fondo  a  favore  dei  viaggiatori  e  degli  operatori  del  settore
                        turistico e ricettivo 
 
  1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli  operatori  del  settore
turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa  degli
eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli  incendi  che,  nel
periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023,  hanno  colpito  il
territorio della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  del  turismo,  un
Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per  l'anno  2023,  da
destinare ai viaggiatori e agli operatori  del  settore  turistico  e
ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i  tour  operator,  le
strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e  balneari,  i
parchi  tematici,  i  parchi  divertimento,  gli   agriturismi,   gli
operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio  di
autobus con conducente, i locali  da  ballo,  i  porti  turistici,  i
campeggi, per l'erogazione di  un  contributo  a  totale  o  parziale
rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali,
quali le difficolta' nel raggiungimento delle destinazioni turistiche
dell'isola,  la  mancata  fruizione   dei   servizi   originariamente
prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la  riprotezione  dei
viaggiatori per i disagi nei collegamenti. 
  2. Con decreto  del  Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso,  le  procedure  di
erogazione,  le  modalita'   di   assegnazione   e   i   criteri   di
determinazione del rimborso nel limite della dotazione del  Fondo  di
cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo  e  di
revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo. 
  3. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b),  e
108   del   Trattato   sul   funzionamento    dell'Unione    europea,
all'autorizzazione   della   Commissione   europea,    fatta    salva
l'applicazione delle condizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non
applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo
1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.