Art. 3 
 
Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione  europea
                          e internazionale 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo  2,  anche  i  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri
direttivi generali: 
    a) garantire l'adeguamento del diritto  tributario  nazionale  ai
principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di  protezione  dei
diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche
conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte  di  giustizia
dell'Unione europea in materia tributaria; 
    b)  assicurare  la  coerenza  dell'ordinamento  interno  con   le
raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) nell'ambito del  progetto  BEPS  (Base  erosion  and
profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento
nazionale e di quello dell'Unione europea; 
    c) provvedere alla revisione  della  disciplina  della  residenza
fiscale delle persone fisiche, delle societa' e  degli  enti  diversi
dalle   societa'   come   criterio    di    collegamento    personale
all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore  prassi
internazionale e con  le  convenzioni  sottoscritte  dall'Italia  per
evitare le doppie imposizioni, nonche' coordinarla con la  disciplina
della stabile organizzazione e dei  regimi  speciali  vigenti  per  i
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando  la
possibilita' di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa
in modalita' agile; 
    d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione
sul reddito a una maggiore competitivita' sul  piano  internazionale,
nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea
e dalle raccomandazioni predisposte  dall'OCSE.  Nel  rispetto  della
disciplina  europea  sugli  aiuti  di  Stato  e  dei  principi  sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono  comprendere  la
concessione di  incentivi  all'investimento  o  al  trasferimento  di
capitali in Italia per la  promozione  di  attivita'  economiche  nel
territorio  nazionale.  In  relazione  ai  suddetti  incentivi   sono
previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso; 
    e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2022,  seguendo  altresi'  l'approccio  comune  condiviso  a
livello  internazionale  in  base  alla   guida   tecnica   dell'OCSE
sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: 
      1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a  tutte  le
imprese,  localizzate   in   Italia,   appartenenti   a   un   gruppo
multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione; 
      2) un  regime  sanzionatorio,  conforme  a  quello  vigente  in
materia di imposte sui redditi, per la violazione  degli  adempimenti
riguardanti  l'imposizione  minima  dei   gruppi   multinazionali   e
nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo
per la violazione dei relativi adempimenti informativi; 
    f) semplificare e razionalizzare il regime delle societa'  estere
controllate (controlled foreign companies), rivedendo  i  criteri  di
determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia  e
coordinando la conseguente  disciplina  con  quella  attuativa  della
lettera e). 
 
          Note all'art. 3: 
              - La direttiva (UE) 2022/2523  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione
          fiscale minimo  globale  per  i  gruppi  multinazionali  di
          imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L
          328/1 del 22 dicembre 2022.