Art. 3
Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea
e internazionale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai
principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei
diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche
conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le
raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and
profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento
nazionale e di quello dell'Unione europea;
c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza
fiscale delle persone fisiche, delle societa' e degli enti diversi
dalle societa' come criterio di collegamento personale
all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi
internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per
evitare le doppie imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina
della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la
possibilita' di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa
in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione
sul reddito a una maggiore competitivita' sul piano internazionale,
nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea
e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della
disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la
concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di
capitali in Italia per la promozione di attivita' economiche nel
territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono
previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a
livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE
sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le
imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo
multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in
materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti
riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e
nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo
per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
f) semplificare e razionalizzare il regime delle societa' estere
controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di
determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e
coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della
lettera e).
Note all'art. 3:
- La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione
fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di
imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
328/1 del 22 dicembre 2022.