Art. 2 
 
Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto  agli
                   studenti del Comune di Caivano 
 
  1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti
del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della  ricerca
sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo  5,  comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una  o  piu'  Universita'
statali aventi  sede  in  Campania,  volto  alla  predisposizione  di
specifici  percorsi  di  orientamento  universitario  finalizzati  al
supporto sociale, culturale e psicologico degli  studenti  presso  le
scuole secondarie di secondo grado site nel  territorio  comunale  di
Caivano e nei comuni limitrofi. 
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a  1  milione
di euro per l'anno 2024, si provvede sui  bilanci  delle  universita'
interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1  milione  di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.