Art. 2 Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano 1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle universita' interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.