Art. 2 Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio 1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»; b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale,». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti: a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario; c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. 4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023. 5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e' incrementato per l'anno 2023 dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.