Art. 5 
 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
            d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
      1) al primo periodo, le parole: «entro  il  30  novembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto
e le modalita' di trasmissione del modello di  comunicazione  per  la
richiesta di applicazione della procedura sono  definiti  con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
    b) al comma 10: 
      1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024  e
il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16
dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 
      3) al terzo periodo, le parole «a  decorrere  dal  17  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  17  dicembre
2024»; 
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; 
    d) al comma 12, dopo le parole: «al  comma  10»  e'  inserito  il
seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza  per  l'emissione  degli
atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento  impositivo,  e'
prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di  cui  al
comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  33
milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.