Art. 7 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi  di
informazione nazionali e  internazionali;  effettua  il  monitoraggio
dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa,  con
particolare riferimento  ai  profili  di  competenza  del  Ministero;
promuove  e  sviluppa,   anche   in   raccordo   con   le   strutture
amministrative del Ministero, programmi e  iniziative  editoriali  di
informazione istituzionale. 
  2 All'Ufficio stampa e' preposto il Capo  dell'Ufficio  stampa,  il
quale e' scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori  del  settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche amministrazioni, enti, organismi e  imprese  pubbliche,  in
possesso di specifica capacita' e  comprovata  esperienza  nel  campo
della comunicazione istituzionale  o  dell'editoria,  iscritti  negli
appositi albi professionali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. Il
medesimo requisito di iscrizione agli albi professionali e' richiesto
anche per il personale addetto all'Ufficio  stampa,  ai  sensi  della
legge 7 giugno 2000, n. 150. 
  3.  Il  Ministro  puo'  nominare  un   portavoce,   anche   esterno
all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, della legge  7  giugno
2000, n. 150, che, in collaborazione con  l'Ufficio  stampa,  cura  i
rapporti  di  carattere  politico-istituzionale  con  gli  organi  di
informazione.  Le  funzioni  del  portavoce,  qualora  non  nominato,
possono essere svolte dal Capo dell'Ufficio stampa. 
  4. Il Ministro, inoltre, su proposta del Capo Ufficio stampa,  puo'
nominare fino  a  due  vice  Capi  Ufficio  stampa,  nell'ambito  del
contingente previsto dall'articolo 10, comma 2. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  7
          giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle   attivita'   di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  13  giugno
          2000, n. 136: 
                «Art.  7.  (Portavoce).  -  1.  L'organo  di  vertice
          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un
          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il
          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
          e delle relazioni pubbliche. 
                2.  Al  portavoce  e'   attribuita   una   indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.»