Art. 10
Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento
e teleraffrescamento
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di
teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o
l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di
euro per l'anno 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti di cui
all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a
valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2,
Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota
parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022
di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato e che
restano acquisiti definitivamente all'erario.
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati
nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo
n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del
medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi
medesimi e' assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e
della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella
misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made
in Italy.