Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento
                        e teleraffrescamento 
 
  1. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuovi  sistemi  di
teleriscaldamento   ovvero   di   teleraffrescamento   efficiente   o
l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di
euro per l'anno 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti di  cui
all'Allegato  1  al  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica 23 dicembre  2022,  n.  435,  non  finanziati  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'Investimento  3.1,  Missione  2,
Componente 3, del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR).
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota
parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022
di  competenza  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato  e  che
restano acquisiti definitivamente all'erario. 
    
  2. Con riguardo ai  proventi  derivanti  dalle  aste  CO2  maturati
nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto  legislativo
n. 47 del 2020, ferma restando  la  quota  di  cui  al  comma  5  del
medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli
di Stato di cui all'articolo 44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50  per  cento  dei  proventi
medesimi e' assegnato complessivamente ai Ministeri  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella
misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e  del  made
in Italy.