Art. 11 
 
Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning  e
                 la gestione dei rifiuti radioattivi 
 
  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2: 
      1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«, lo stoccaggio e lo smaltimento,»; 
      2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le  seguenti:
«o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione
di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»; 
    b) all'articolo 26: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera e-bis) il segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.2) dopo la lettera e-bis), e' aggiunta la seguente: 
          «e-ter) predispone,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  un  programma  degli
interventi  oggetto  di  misure  premiali  e  delle  relative  misure
premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il  Parco
tecnologico  e  lo  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  che  lo  approva  entro  i  successivi  trenta
giorni.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024  finalizzata  al  riconoscimento  di  misure
premiali sulla base del programma approvato ai  sensi  del  comma  1,
lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1
milione  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    c) all'articolo 27: 
      1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente:
«(CNAI)»; 
      2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica pubblica sul proprio  sito  istituzionale  l'elenco  delle
aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti  territoriali  le  cui
aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche'  il  Ministero
della difesa per le  strutture  militari  interessate,  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  primo  periodo,
possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul  proprio
territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica e  alla  Sogin  S.p.A.  di  avviare  una
rivalutazione  del  territorio  stesso,  al   fine   di   verificarne
l'eventuale  idoneita'.  Possono  altresi'  presentare   la   propria
autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le
cui aree sono presenti nella proposta di CNAI. 
        5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine  previsto,
di  autocandidature  ai  sensi  del   comma   5-bis,   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  redige  un  elenco  delle
autocandidature medesime e lo trasmette alla  Sogin  S.p.A.  Entro  i
trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di
competenza  e  trasmette  le  relative  risultanze  all'autorita'  di
regolamentazione competente.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
delle  risultanze  di  cui  al  secondo   periodo,   l'autorita'   di
regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere  e
a  trasmetterlo  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica e alla Sogin S.p.A. 
        5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  di
cui al  comma  5-ter,  la  Sogin  S.p.A.,  tenuto  conto  del  parere
medesimo, predispone una  proposta  di  Carta  nazionale  delle  aree
autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi
incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica. 
        5-quinquies.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
proposta di  CNAA,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la
proposta stessa, la procedura di  valutazione  ambientale  strategica
(VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In caso di  mancata  presentazione,  entro  il
termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco
tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  stesso,
avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 
        5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta  giorni  successivi
alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA
o di CNAI e il relativo ordine  di  idoneita',  tenendo  conto  delle
risultanze della procedura  medesima  e  la  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che  richiede  il  parere
tecnico all'autorita' di regolamentazione competente. 
        5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente,  entro
trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il
proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di  CNAI  di  cui  al
comma 5-sexies e lo trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.»; 
      3) al comma 6: 
        3.1)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  con  proprio
decreto,  di  concerto  con  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, approva la CNAA o la  CNAI,  con  il  relativo  ordine  di
idoneita'.»; 
        3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta  e'  pubblicata»
sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»; 
      4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA,  la
Sogin S.p.A. avvia con le  regioni  e  gli  enti  locali  delle  aree
incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in
relazione alle strutture militari, trattative bilaterali  finalizzate
all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico  protocollo  di
accordo, sottoscritto nel corso delle  trattative  di  cui  al  primo
periodo, sono individuati gli interventi descritti nel  programma  di
incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera  e-ter),  che
beneficiano di misure premiali  nel  rispetto  delle  quantificazioni
economiche di  cui  al  comma  1-bis  del  medesimo  articolo  26.  A
conclusione del procedimento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  acquisisce  l'intesa  delle  regioni  nel  cui
territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero  della
difesa in relazione alle strutture militari. 
        6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di  intesa  ai
sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma  6  e
fino all'individuazione dell'area  ove  ubicare  il  sito  del  Parco
tecnologico, la  Sogin  S.p.A.  effettua,  entro  quindici  mesi  dal
perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto  delle
modalita' definite  dall'Agenzia.  L'Agenzia  vigila  sull'esecuzione
delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali  ed  esprime
al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  parere
vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle  indagini
tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di  localizzazione  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      5) al comma 7: 
        5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis  o
nel caso che le medesime non siano  risultate  idonee  ai  sensi  del
comma 5-ter, entro cinque giorni  dall'approvazione  della  CNAI,  la
Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel  cui  territorio
ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco  tecnologico  a
comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro  interesse  a
ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al
suo insediamento. Con specifico protocollo di  accordo,  sottoscritto
nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono  individuati
gli interventi descritti  nel  programma  di  incentivazione  di  cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano  di  misure
premiali nel rispetto delle  quantificazioni  economiche  di  cui  al
comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice  manifestazione  di
interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni  o  degli
enti locali.»; 
        5.2) al quarto periodo, le parole «il livello  di  priorita'»
sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»; 
      6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono
sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»; 
    d) all'articolo 34-bis, comma 1,  dopo  le  parole  «all'Agenzia»
sono aggiunte le seguenti: «e ogni  riferimento  al  Ministero  o  al
Ministro dello sviluppo  economico  e  al  Ministero  o  al  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  da
intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».