Art. 11 Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25, comma 2: 1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»; 2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»; b) all'articolo 26: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 1.2) dopo la lettera e-bis), e' aggiunta la seguente: «e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. c) all'articolo 27: 1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente: «(CNAI)»; 2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonche' il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneita'. Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI. 5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorita' di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita' di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. 5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneita', tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorita' di regolamentazione competente. 5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 3) al comma 6: 3.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneita'.»; 3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta e' pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»; 4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari. 6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 5) al comma 7: 5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»; 5.2) al quarto periodo, le parole «il livello di priorita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»; 6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»; d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».