Art. 12 Registro delle tecnologie per il fotovoltaico 1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalita' di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione. 3. L'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione. 4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.