Art. 12 
 
            Registro delle tecnologie per il fotovoltaico 
 
  1. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA,  procede  alla
formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in  tre
distinte sezioni,  su  istanza  del  produttore  o  del  distributore
interessato, i prodotti  che  rispondono  ai  seguenti  requisiti  di
carattere territoriale e qualitativo: 
    a) moduli fotovoltaici prodotti negli  Stati  membri  dell'Unione
europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per
cento; 
    b) moduli fotovoltaici con celle,  prodotti  negli  Stati  membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno  pari
al 23,5 per cento; 
    c)  moduli  prodotti  negli  Stati  membri  dell'Unione   europea
composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di  silicio  o  tandem
prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella  almeno  pari
al 24,0 per cento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy e il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
pubblica sul proprio sito istituzionale le modalita' di  invio  della
richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma  1
e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione. 
  3. L'ENEA pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  dei
prodotti, nonche' dei produttori e distributori  che  hanno  ottenuto
l'inserimento nel  registro  di  cui  al  comma  1,  fatta  salva  la
possibilita' di procedere a controlli documentali e prestazionali sui
prodotti indicati come rientranti nelle categorie  di  cui  alle  tre
sezioni  del  registro,  con   oneri   a   carico   dei   richiedenti
l'iscrizione. 
  4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.