Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica 1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e' trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. 3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita' di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalita' stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in particolare: a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica; b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione; c) l'entita' del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio; d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a ogni altra attivita'; e) il divieto per il fornitore di utilizzare: 1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato; 2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita' diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso; 3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del servizio medesimo. 2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.». 4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilita' secondo le modalita' di all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.». 5. Al fine di garantire la continuita' della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o dall'esercente il servizio di vulnerabilita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonche' la regolarita' dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico a intermediari finanziari per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rilasciata, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele graduali o dall'esercente il servizio di vulnerabilita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. 6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16- ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonche' la piu' ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure. 7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche' per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente Unico S.p.A. effettua, secondo criteri e modalita' definiti dall'ARERA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attivita' di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonche' alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.