Art. 14 
 
Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di  tutela
  dei  clienti  domestici  nel  mercato  al  dettaglio   dell'energia
  elettrica 
 
  1. Al  fine  di  prevenire  ingiustificati  aumenti  dei  prezzi  e
alterazioni delle condizioni di fornitura  di  energia  elettrica  in
esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   nonche'
assicurare un'adeguata informazione dei  clienti  domestici,  inclusi
quelli qualificabili come  vulnerabili  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  in  ordine
alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio  di  maggior
tutela e dall'avvio del servizio  a  tutele  graduali,  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, promuove per il tramite di Acquirente  unico  S.p.A.  e  per  un
periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro  per  l'anno
2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e
delle azioni a tutela  dei  consumatori  energetici  e  del  servizio
idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il  fondo  di  cui
all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80  e'
trasferito allo stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del
decreto-legge n. 35 del 2005,  le  parole  «Ministro  dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente  e
della sicurezza  energetica».  La  disposizione  di  cui  al  secondo
periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. A decorrere  dalla  data  di  cessazione  del  servizio  di
maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4  agosto
2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a
essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito  del  servizio  di
vulnerabilita' di  cui  al  presente  comma,  secondo  le  condizioni
disciplinate  dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti   e
ambiente (ARERA) e a un prezzo che  riflette  il  costo  dell'energia
elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita'
di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla  base
di criteri  di  mercato.  Acquirente  unico  S.p.A.  svolge,  secondo
modalita' stabilite dall'ARERA e basate su  criteri  di  mercato,  la
funzione di approvvigionamento centralizzato  dell'energia  elettrica
all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di
vulnerabilita'.  Il  servizio  di  vulnerabilita'  e'   esercito   da
fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di
energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del  Ministro  della
transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati  mediante
procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi  del
comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  2,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
l'ARERA disciplina il  servizio  di  vulnerabilita',  prevedendo,  in
particolare: 
        a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia
elettrica; 
        b) l'assegnazione del servizio, per una durata non  superiore
a quattro anni,  mediante  procedure  competitive  relative  ad  aree
territoriali omogenee  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione; 
        c) l'entita' del corrispettivo massimo  di  assegnazione  del
servizio; 
        d) l'obbligo per ciascun fornitore  di  svolgere  l'attivita'
relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a
ogni altra attivita'; 
        e) il divieto per il fornitore di utilizzare: 
          1)  il  canale  di  commercializzazione  del  servizio   di
vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato; 
          2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del
servizio  di  vulnerabilita'  per  attivita'  diverse  da  quella  di
commercializzazione del servizio stesso; 
          3) per  l'esercizio  del  servizio  di  vulnerabilita',  lo
stesso marchio con cui svolge attivita'  al  di  fuori  del  servizio
medesimo. 
      2-ter. In  caso  di  mancata  aggiudicazione  del  servizio  di
vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate  ai
sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire  una
nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.». 
  4. Al fine di assicurare il regolare  svolgimento  delle  procedure
competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233,  nonche'  evitare  incrementi  dei  costi  per
l'utenza, all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei  servizi  di
contact center prestati da  soggetti  terzi  con  salvaguardia  degli
stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione  delle  procedure
di  individuazione  dei  fornitori  del  servizio  di  vulnerabilita'
secondo le  modalita'  di  all'articolo  11,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  ferma  restando  la  scadenza
naturale  dei  contratti   che   disciplinano   detti   servizi,   se
anteriore.». 
  5. Al fine di garantire la continuita' della  fornitura  elettrica,
l'emissione  con  cadenza  bimestrale  delle  fatture  relative  alla
fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a
tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive  di
cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233,  o  dall'esercente  il  servizio  di  vulnerabilita'  di  cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n.  210  del  2021,
come modificato  dal  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  la
regolarita' dei  relativi  pagamenti,  l'autorizzazione  all'addebito
diretto sul conto corrente bancario, postale  o  su  altri  mezzi  di
pagamento, da parte del cliente domestico a  intermediari  finanziari
per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia  elettrica
nell'ambito  del  servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2007,  n.  125,  si  intende  automaticamente
rilasciata, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione  da
parte del cliente medesimo, anche  per  il  pagamento  delle  fatture
emesse dall'esercente il servizio a tutele graduali o  dall'esercente
il  servizio  di  vulnerabilita'.   Entro   sessanta   giorni   dalla
conclusione delle procedure competitive di cui  all'articolo  16-ter,
comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque,  non
oltre il 31 maggio 2024, l'Autorita' di regolazione per energia  reti
e ambiente (ARERA)  definisce  con  proprio  provvedimento,  adottato
d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e
della  sicurezza  energetica,  le  condizioni   e   i   termini   per
l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. 
  6. L'ARERA provvede  ad  adottare  i  provvedimenti  di  competenza
necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure  competitive
di cui all'articolo 16- ter, comma 2, del decreto-legge  n.  152  del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  233  del  2021,
coerente con le disposizioni di cui ai  commi  4  e  5  del  presente
articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre
il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli
operatori economici, al fine di  garantire  un'adeguata  informazione
preventiva  dell'utenza  domestica,  anche   mediante   le   campagne
informative di cui al comma 1, nonche' la piu'  ampia  partecipazione
degli operatori economici alle predette procedure. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare  un  efficace
coordinamento delle politiche e delle azioni  a  tutela  dei  clienti
domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche'  per  garantire
la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente
Unico  S.p.A.  effettua,  secondo  criteri   e   modalita'   definiti
dall'ARERA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e sentite le  associazioni  dei  consumatori  maggiormente
rappresentative,  nei  limiti  delle  risorse  umane  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, specifiche attivita'  di  monitoraggio
relativamente alle  condizioni  di  fornitura  di  energia  elettrica
praticate nei confronti dei clienti  domestici  successivamente  alla
conclusione delle procedure competitive di cui  all'articoli  16-ter,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  152  del  2021,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 233  del  2021,  e  11,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201,  nonche'  alla  corretta
applicazione  delle  condizioni   del   servizio   da   parte   degli
aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive.
Gli esiti delle attivita' di cui al primo periodo sono  contenuti  in
una relazione trasmessa  dall'ARERA  alle  Commissioni  parlamentari,
competenti per materia, entro il 31 marzo  2025  e,  successivamente,
con cadenza annuale a decorrere da detta data.