Art. 2 Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilita' 1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli). - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di seguito "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. 3. E' consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1. 5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre: a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7; b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo. 6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita' istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, e' svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). 7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali. 8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo: a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione; b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e' pari al costo di cui al comma 7; c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono: 1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra: 1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento; 1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh; 2) i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantita' comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita' ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1); 3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantita' di diritti richiedibili dai clienti; 4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura; d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione. 9. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, e' destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantita' offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura. 10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE: a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7; b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma. 11. La quantita' di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettera a), e' rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente. 12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. 13. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).». 2. In considerazione della necessita' di incrementare la flessibilita' delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonche' le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.