Art. 2 
 
Misure per il rafforzamento della sicurezza degli  approvvigionamenti
             di gas naturale e la relativa flessibilita' 
 
  1.  L'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  16  (Misure  per  il  rafforzamento  della  sicurezza   di
approvvigionamento di gas naturale a prezzi  ragionevoli).  -  1.  Al
fine  di  contribuire  al   rafforzamento   della   sicurezza   degli
approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione
delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione,  il  Gestore  dei
servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di
seguito  "Gruppo   GSE")   avviano,   su   direttiva   del   Ministro
dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   procedure   per
l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale  di  produzione
nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. 
    2.  Sono   legittimati   a   partecipare   alle   procedure   per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di
concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas  naturale
sono situati in tutto o in  parte  in  aree  considerate  compatibili
nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle
aree idonee approvato con  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 28 dicembre 2021, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022,  anche  nel  caso  di
concessioni improduttive o in condizione  di  sospensione  volontaria
delle attivita' e  considerando,  anche  ai  fini  dell'attivita'  di
ricerca e di sviluppo con  nuove  infrastrutture  minerarie,  i  soli
vincoli  classificati  come  assoluti  dal  Piano  medesimo  e   gia'
costituiti  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, nonche' garantendo, per quanto  ivi  non  previsto,  il
rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e   degli   accordi
internazionali. 
    3. E' consentita, per la durata di vita utile del giacimento,  in
deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo
6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, la coltivazione  di  gas  naturale  sulla  base  di  concessioni
esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6
del presente articolo,  nel  tratto  di  mare  compreso  tra  il  45°
parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud
e che dista almeno  9  miglia  marittime  dalle  linee  di  costa,  a
condizione che: 
      a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas
per un quantitativo di riserva certa superiore a una  soglia  di  500
milioni di metri cubi; 
      b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti
nuove concessioni aderiscano alle procedure per  l'approvvigionamento
di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione  di  analisi
tecnico-scientifiche e di programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica dell'assenza di effetti significativi  di  subsidenza  sulle
linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 5. 
    4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' consentita,  per
la durata di vita  utile  del  giacimento,  la  coltivazione  di  gas
naturale sulla base di nuove  concessioni  rilasciate  ai  sensi  del
comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le  12
miglia marittime  dalle  linee  di  costa  lungo  l'intero  perimetro
costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra  le  9  e  le  12
miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine  e  costiere
protette, a condizione che: 
      a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas
per un quantitativo di riserva certa superiore a una  soglia  di  500
milioni di metri cubi; 
      b) i soggetti richiedenti  nuove  concessioni  aderiscano  alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui  al  comma
1. 
    5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al  Gruppo  GSE
la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure  di  cui  al
comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas
naturale per la durata di vita utile del  giacimento,  un  elenco  di
possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni  di  gas
naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso
di produzione e i relativi investimenti necessari. La  manifestazione
di interesse reca inoltre: 
      a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione,  la  relazione
dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7; 
      b) l'impegno, riferito  a  ciascun  campo  di  coltivazione  ed
eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da
costi medi differenziati e crescenti, a cedere  il  gas  prodotto  al
punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo
GSE un quantitativo di  diritti  sul  gas  corrispondente  ai  volumi
produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di
cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al  periodo
precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal  1°
ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto  di  cui  al  comma  10,
lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile  2024,  dal
primo giorno del sesto mese successivo  alla  stipula  del  contratto
medesimo. 
    6. Le  nuove  concessioni,  le  proroghe  e  le  modifiche  delle
concessioni  esistenti,  nonche'  le   autorizzazioni   delle   opere
necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas  di  cui
al presente articolo sono rilasciate a  seguito  di  un  procedimento
unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo  III
della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le  modalita'  stabilite  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di  cui  al  primo
periodo si conclude entro il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che  hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5.  L'attivita'  istruttoria
per le valutazioni di impatto ambientale,  ove  previste,  e'  svolta
dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  Le  disposizioni  di
cui al terzo periodo si  applicano,  su  richiesta  dell'interessato,
anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia'  in  corso  alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  L'efficacia
degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla  stipula  dei
contratti ai sensi del comma 10, lettera a). 
    7. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  conclusione,  con
esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i  titolari
degli atti  di  cui  al  medesimo  comma  6  comunicano,  a  pena  di
decadenza, al  Gruppo  GSE  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, il costo a MWh  della  produzione  oggetto  dei
programmi di cui al comma 5, per livello di  produzione  e  campo  di
coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in  ordine  alla
sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di  remunerazione
del capitale impiegato. La relazione  di  cui  al  primo  periodo  e'
asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello
internazionale, iscritta al registro dei revisori legali. 
    8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite
dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti  sul
gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria
ai clienti finali industriali a forte consumo di  gas,  che  agiscano
anche in forma aggregata, aventi diritto alle  agevolazioni  previste
dal decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  21  dicembre
2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo  GSE.
Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo: 
      a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per  campo  di
coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7  risultano
crescenti al crescere del  livello  di  produzione,  per  livelli  di
produzione; 
      b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e'  pari
al costo di cui al comma 7; 
      c) i diritti sono aggiudicati in  ordine  crescente  di  prezzo
all'esito di una o piu' aste che prevedono: 
        1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali  a
forte consumo di gas che possono  presentare  offerte  per  quantita'
pari al prodotto tra il consumo medio degli  ultimi  tre  anni  e  il
maggiore fra: 
          1.1) il minore tra uno e il valore assunto  dall'intensita'
di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento; 
          1.2) l'indice  di  prevalenza  dell'uso  del  gas  rispetto
all'energia elettrica determinato dal rapporto tra  il  prelievo  del
gas nel periodo di  riferimento  espresso  in  MWh  e  la  somma  del
suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete  nel
medesimo periodo espressi in MWh; 
        2) i diritti non  assegnati  ai  sensi  del  numero  1)  sono
oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta  a
tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di
gas per quantita' comunque non superiori al  relativo  consumo  medio
degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo
di gas per la differenza tra i  loro  consumi  medi  e  le  quantita'
ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1); 
        3) la verifica da parte del Gruppo  GSE  delle  quantita'  di
diritti richiedibili dai clienti; 
        4) la  regolazione  al  prezzo  marginale  differenziato  per
procedura; 
      d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del
Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi  definiti  ai  sensi  del
comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se  del  caso,  per
livello di produzione. 
    9. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' con le  quali  la
differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione  di
cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo  costo
riconosciuto dal  Gruppo  GSE,  e'  destinata  alla  riduzione  delle
tariffe per il servizio di trasporto e  distribuzione  a  favore  dei
clienti finali ammessi  alla  specifica  procedura.  Nel  determinare
l'entita' della riduzione delle tariffe per il servizio di  trasporto
e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i  clienti
finali in ragione delle quantita' offerte  dagli  stessi  nell'ambito
della specifica procedura. 
    10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8,  il
Gruppo GSE: 
      a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano
ottenuto gli atti ai sensi del comma  6,  contratti  di  acquisto  di
lungo termine per  i  diritti  sul  gas,  nella  forma  di  contratti
finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a
cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi  del  comma
7; 
      b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto
finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati
al prezzo definito in esito alle procedure di  cui  al  comma  8,  di
durata pari a  quella  dei  contratti  sottoscritti  ai  sensi  della
lettera a) del presente comma. 
    11. La quantita' di diritti oggetto del contratto di cui al comma
10, lettera a), e' rideterminata al 31 gennaio  di  ogni  anno  sulla
base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente. 
    12.  Il  Gruppo  GSE   comunica   periodicamente   al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica  l'elenco  dei  contratti
stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di  cui
al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti  finali  in  forma
aggregata, il contratto  medesimo  assicura  che  gli  effetti  siano
trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E'  fatto  divieto  di
cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. 
    13.  Il  Gruppo  GSE  e'  autorizzato  a  rilasciare  garanzie  a
beneficio dei soggetti di cui ai commi 2,  3  e  4  in  relazione  ai
contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo  GSE
acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas  una
corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai  sensi
del comma 10, lettera b).». 
  2.  In  considerazione  della   necessita'   di   incrementare   la
flessibilita' delle fonti di approvvigionamento del  gas  naturale  e
delle  esigenze  di  sicurezza  energetica  nazionale,  costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili  e  urgenti
le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas  naturale  liquefatto  on-shore,  nonche'  le
connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  sia  stato  rilasciato  il  provvedimento  di
autorizzazione.