Art. 3 
 
      Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche 
 
  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16: 
      1) al comma 10 e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «Per
le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per  l'indizione
della gara previsto dall'articolo 9, comma 1,  e'  stabilito  in  due
anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»; 
      2)  al  comma  10-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: 
      «Art.  16-bis  (Piano  pluriennale  per  la  promozione   degli
investimenti).  -  1.  Ai  fini  del   rafforzamento   dell'autonomia
energetica  nazionale  e  del  conseguimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione,   l'autorita'   competente   puo'   chiedere    al
concessionario uscente di  presentare,  entro  un  termine  stabilito
dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30  giugno  2024,
un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto: 
        a) interventi di manutenzione e di miglioramento  tecnologico
degli  impianti  in  esercizio,  anche  volti  alla  riduzione  delle
emissioni; 
        b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del
campo geotermico; 
        c) interventi per la sostenibilita'  ambientale,  comprensivi
di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei  territori
interessati dalla concessione di coltivazione; 
        d) interventi per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
produzione e le attivita' minerarie a essi  connesse  ovvero  per  il
potenziamento degli impianti esistenti; 
        e) misure per l'innalzamento dei  livelli  occupazionali  nei
territori interessati dalla concessione di coltivazione. 
      2. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di
investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello
stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e  della
sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data
di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita'  competente
ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato  modifiche
o integrazioni del piano medesimo. In caso di  valutazione  positiva,
da esprimersi entro trenta giorni dalla  data  di  presentazione  del
piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni  dalla  data  di
presentazione del piano modificato o integrato ai sensi  del  secondo
periodo  del  presente  comma,  l'autorita'  competente  rimodula  le
condizioni di esercizio della concessione  di  coltivazione  relativa
agli impianti interessati dal piano stesso, anche  sotto  il  profilo
della durata, comunque non superiore a  venti  anni,  secondo  quanto
previsto nel piano valutato positivamente. 
      3. Qualora il concessionario uscente non presenti il  piano  ai
sensi  del  comma  1  o  l'autorita'   competente   non   lo   valuti
positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla
riassegnazione   della   concessione   di   coltivazione   ai   sensi
dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun  compenso  o  rimborso
spese per le attivita' connesse alla predisposizione della  proposta.
L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio,  da
svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita'  medesima,
l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli
interventi e delle misure del piano, anche  sotto  il  profilo  delle
relative    tempistiche,    avvia,    entro    centottanta     giorni
dall'accertamento stesso, le procedure per  la  riassegnazione  della
concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi  1,  3  e
4.».