Art. 4
Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti
rinnovabili
1. Per finalita' di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e' destinata
ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la
decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del
territorio.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i titolari di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la
costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il
1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo
pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i
primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di
cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la
copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, e' versato
dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato
al fondo di cui al comma 1.
3. Le attivita' necessarie all'operativita' delle misure di cui ai
commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante
apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio
sito internet istituzionale i flussi informativi che la societa'
Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di
Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione
(GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione
agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei
costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo si provvede
nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse
relative ai contributi annui di cui al comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le
modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui
ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di
conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, nonche' dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione
territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo.
Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le
modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le
regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle
aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine
del 31 dicembre 2024.
5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei
contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, ne' ai titolari di impianti idroelettrici
tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di
compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12,
comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
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