Art. 4 
 
Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti  a  fonti
                             rinnovabili 
 
  1. Per finalita' di compensazione e di  riequilibrio  ambientale  e
territoriale, una quota  dei  proventi  delle  aste  delle  quote  di
emissione di anidride carbonica di cui all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  di  competenza  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e'  destinata
ad  alimentare  un  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
da  ripartire  tra  le  regioni  per  l'adozione  di  misure  per  la
decarbonizzazione e la  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  del
territorio. 
  2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  i  titolari  di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili  di
potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito  il  titolo  per  la
costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra  il
1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo
pari a 10 euro per ogni chilowatt di  potenza  dell'impianto,  per  i
primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il  contributo  di
cui al primo periodo,  al  netto  delle  risorse  necessarie  per  la
copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3,  e'  versato
dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere  riassegnato
al fondo di cui al comma 1. 
  3. Le attivita' necessarie all'operativita' delle misure di cui  ai
commi 1 e 2  sono  affidate  al  GSE  e  sono  disciplinate  mediante
apposita convenzione sottoscritta con il  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica  sul  proprio
sito internet istituzionale i  flussi  informativi  che  la  societa'
Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema  di
Gestione  delle  anagrafiche  uniche  degli  impianti  di  produzione
(GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore  medesimo  in  relazione
agli impianti di produzione di cui al comma  2.  Alla  copertura  dei
costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo  si  provvede
nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a  valere  sulle  risorse
relative ai contributi annui di cui al comma 2. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  stabiliti  le
modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di  cui
ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via  prioritaria,  del  livello  di
conseguimento degli obiettivi annui di potenza  installata  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 199, nonche' dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione
territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente  articolo.
Per l'anno 2024, il decreto di cui al  primo  periodo  stabilisce  le
modalita' di riparto dello stanziamento di cui  al  comma  1  tra  le
regioni che abbiano provveduto  con  legge  all'individuazione  delle
aree idonee entro il termine di cui all'articolo  20,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il  termine
del 31 dicembre 2024. 
  5. Il presente articolo non si  applica  ai  titolari  di  impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al  pagamento  dei
contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del  decreto  legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, ne' ai titolari  di  impianti  idroelettrici
tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure  di
compensazione ambientale e territoriale ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
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