Art. 5 Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili 1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacita' produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonche' delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilita' del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo di cui al primo periodo, nonche' definiti i relativi schemi di contratto tipo. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo. 3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»; b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».