Art. 5 
 
Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico  da
  parte  degli  impianti  non  abilitati  alimentati  da   bioliquidi
  sostenibili 
 
  1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  del  Piano  nazionale
integrato  energia  e  clima  (PNIEC)  di  cui  al  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, e' istituito  un  meccanismo  per  la  contrattualizzazione  di
capacita'  produttiva  alimentata  da  bioliquidi   sostenibili   che
rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40  e  42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  e  i  cui  impianti
siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. Il meccanismo di cui  al  primo  periodo  tiene  conto,  tra
l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore
di     funzionamento     degli     impianti,     della     logistica,
dell'approvvigionamento,   dello   stoccaggio   e   della    gestione
dell'energia  primaria,  nonche'  delle  esigenze   di   mantenimento
efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare
il contributo dei medesimi alla flessibilita' del sistema  elettrico.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, su proposta dell'Autorita'  di  regolazione  per  energia
reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalita' e  le
condizioni per l'attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo
di cui al primo  periodo,  nonche'  definiti  i  relativi  schemi  di
contratto tipo. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo  di  cui  al
comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre  2024,  agli  impianti  a
bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni  di
cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si
applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri  di
cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   l'ARERA   adotta   i   provvedimenti   necessari
all'attuazione del primo periodo. 
  3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico  ed  il
Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite  dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali»; 
    b) il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La commissione e'  composta  da  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  due  rappresentanti  del
Ministero   della   salute,   due   rappresentanti   del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
nonche'  da  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».