Art. 7 Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 : stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»; b) all'articolo 7: 1) al comma 3, secondo periodo, le parole «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»; 2) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono inseritele seguenti «, primo periodo,»; 3) al comma 8, dopo le parole «stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »; 4) ai commi 9 e 10, dopo le parole «stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,»; c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»; d) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ). - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito e' acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo e' rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata. 2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attivita' del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato puo' richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonche' il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima. 4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo e' rilasciata a condizione che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi; e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonche' l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita' di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate. 5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate. 6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato. 7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravita' delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attivita' di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarita'. 8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall'autorizzazione di cui al presente articolo: a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20; c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarita' significative; d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3. 9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio e' messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo. 10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e le finalita' delle attivita' oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r). 12. Per ciascuna unita' idraulica e' rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di piu' siti di stoccaggio insistenti nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto. 13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi: a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore; b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonche' i dati sulle unita' idrauliche interessate; c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi; d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai sensi dell'articolo 18; e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonche' le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20; f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarita' o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22; g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23; h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attivita' di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25. Art. 11-ter (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ). - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonche', nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda e' pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza. 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. 4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione puo' formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta. 5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione. 6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio di compatibilita' ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonche' l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo. 7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche' tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita' minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»; e) all'articolo 12: 1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, e' data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validita' dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»; 2) il comma 8 e' abrogato; f) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato; g) all'articolo 16: 1) al comma 2, dopo le parole «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo»; 2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche' tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita' minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»; 3) il comma 12 e' abrogato; h) all'articolo 25, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entita' della garanzia finanziaria e' stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarita' ai sensi dell'articolo 22, nonche' delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»; i) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle more dell'efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonche' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attivita' medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia gia' conclusa l'istruttoria.»; l) all'articolo 31: 1) al comma 1, dopo le parole «geologico di CO2 » sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»; 2) il comma 2 e' abrogato. 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di societa' aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 , anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a: a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia; b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2 ; c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio; d) effettuare analisi di fattibilita' e di sostenibilita', anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza; e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali piu' inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico; f) definire le modalita' per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 . 4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo. 5. All'articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi,» sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».