Art. 7 
 
       Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a),  e'  inserita  la
seguente: 
      «a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 :
stoccaggio geologico di CO2 che avviene,  per  un  periodo  di  tempo
limitato e a fini di sperimentazione, all'interno  di  giacimenti  di
idrocarburi esauriti situati  nel  mare  territoriale  e  nell'ambito
della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»; 
    b) all'articolo 7: 
      1) al comma  3,  secondo  periodo,  le  parole  «autorizzare  i
titolari  delle  relative  concessioni  di  coltivazione  a  svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico  di  CO2  ,  ai  sensi
delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma  1,  in
quanto  applicabili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rilasciare
licenze  di  esplorazione,  autorizzazioni   a   svolgere   programmi
sperimentali di stoccaggio geologico di  CO2  e  autorizzazioni  allo
stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»; 
      2) al comma  4,  dopo  le  parole  «comma  3»  sono  inseritele
seguenti «, primo periodo,»; 
      3) al comma 8,  dopo  le  parole  «stoccaggio  di  CO2  »  sono
inserite le seguenti: «o la  domanda  di  autorizzazione  a  svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »; 
      4) ai commi 9 e 10, dopo le parole «stoccaggio di  CO2  »  sono
inserite le seguenti: «, anche nel caso  in  cui  lo  stesso  avvenga
nell'ambito di programmi sperimentali,»; 
    c) all'articolo 8, comma  5,  secondo  periodo,  le  parole  «una
proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una  durata
non superiore a due anni ciascuna»; 
    d) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis  (Autorizzazioni  allo  svolgimento  di  programmi
sperimentali di stoccaggio di CO2 ).  -  1.  Le  autorizzazioni  allo
svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di  CO2
sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato,  dal
Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   con
procedimento unico nel cui ambito e' acquisito ogni atto  di  assenso
delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali
di cui al titolo III della parte seconda del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, secondo la procedura di  cui  all'articolo  11-ter  del
presente decreto. Qualora lo  stoccaggio  geologico  di  CO2  a  fini
sperimentali di cui al primo periodo imponga anche  la  realizzazione
ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione  di  cui  al
medesimo  periodo  e'  rilasciata   previa   intesa   della   regione
territorialmente interessata. 
      2. I soggetti richiedenti  dimostrano  di  essere  in  possesso
delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo
svolgimento  delle  attivita'  del  programma  sperimentale,  secondo
quanto previsto all'allegato III. 
      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima  di
tre anni. Entro la data di scadenza,  il  soggetto  autorizzato  puo'
richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per  una  durata  non
superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte,  le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei
tempi  previsti  e  gli  elementi  che  consentono  di  prevedere  un
risultato  positivo   della   sperimentazione,   nonche'   il   tempo
ulteriormente necessario per completare  la  sperimentazione  stessa.
Durante  il  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   non   sono
consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili
con quanto previsto dall'autorizzazione medesima. 
      4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di  stoccaggio
geologico di CO2 sono  sottoposti,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni  ambientali
di cui al titolo III della parte seconda del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 e l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e' rilasciata a condizione che: 
        a) sia stato presentato  un  programma  di  indagine  idoneo,
coerente con i criteri fissati nell'allegato I; 
        b) siano esclusi effetti  negativi  a  danno  di  concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
        c)  siano  previste  le  misure  necessarie  a  garantire  la
prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta'  delle
persone addette al servizio e dei terzi; 
        d) siano garantite e intraprese le precauzioni  adeguate  per
la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia  possibile,
sia garantito il ripristino dei beni stessi; 
        e)  non  siano  compromesse  la   sicurezza,   l'ambiente   e
l'efficienza del traffico marittimo; 
        f) la posa in opera, la manutenzione e la  gestione  di  cavi
sottomarini  e  condotte,   nonche'   l'effettuazione   di   ricerche
oceanografiche o  altre  ricerche  scientifiche,  non  danneggino  la
pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in  maniera
impropria; 
        g) sia data prova dell'avvenuta  prestazione  della  garanzia
finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi  dell'articolo  25,
prima che abbiano  inizio  le  attivita'  di  sperimentazione,  fatta
eccezione per  i  progetti  relativi  a  programmi  sperimentali  che
interessino un volume complessivo  di  stoccaggio  geologico  di  CO2
inferiore a 100.000 tonnellate. 
      5. In caso di  autorizzazione  allo  svolgimento  di  programmi
sperimentali di cui al presente articolo, si applicano  gli  articoli
14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3,  27  e  33.
L'articolo  25  non  si  applica  nel  caso  di  autorizzazione  allo
svolgimento di  programmi  sperimentali  che  interessino  un  volume
complessivo di  stoccaggio  geologico  di  CO2  inferiore  a  100.000
tonnellate. 
      6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio
geologico di CO2 oggetto di  autorizzazione  sono  consentite  previa
approvazione  del   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, su parere del Comitato. 
      7. In caso di inosservanza delle  prescrizioni  autorizzatorie,
il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  anche  su
segnalazione  del  Comitato,  procede,  secondo  la  gravita'   delle
infrazioni,  alla  diffida,  con  eventuale  sospensione   temporanea
dell'attivita'  di   sperimentazione,   del   soggetto   interessato,
assegnando  un  termine  entro  il  quale  devono  essere  sanate  le
irregolarita'. 
      8. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
anche   su   segnalazione   del   Comitato,   dispone    la    revoca
dall'autorizzazione di cui al presente articolo: 
        a) in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni  oggetto
della diffida  di  cui  al  comma  7  ovvero  in  caso  di  reiterate
violazioni che determinino situazioni di  pericolo  o  di  danno  per
l'ambiente; 
        b) in caso di mancata presentazione della  relazione  di  cui
all'articolo 20; 
        c)  se  dalla  relazione  di  cui  all'articolo  20  o  dalle
ispezioni effettuate ai sensi  dell'articolo  21  emerge  il  mancato
rispetto delle condizioni fissate  nell'autorizzazione  o  rischi  di
fuoriuscite o di irregolarita' significative; 
        d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3. 
      9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8,
si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo  e  terzo  periodo.
Qualora sussistano le condizioni di sicurezza  per  il  proseguimento
delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di  un  soggetto
terzo, il sito  di  stoccaggio  e'  messo  a  disposizione  di  altri
concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo. 
      10. Le  opere  necessarie  allo  stoccaggio  geologico  di  CO2
nell'ambito del programma sperimentale e  quelle  necessarie  per  il
trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica  utilita'
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327. 
      11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di  programmi
sperimentali di cui al presente articolo contengono  le  informazioni
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n),  o),  p),
q), r) e s) del  comma  1  dell'articolo  13  e  le  finalita'  delle
attivita' oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo  si  applica
anche nel caso di programmi sperimentali che  interessino  un  volume
complessivo di  stoccaggio  geologico  di  CO2  inferiore  a  100.000
tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r). 
      12.  Per  ciascuna  unita'  idraulica  e'  rilasciata  un'unica
autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  al
presente articolo, nel caso di piu'  siti  di  stoccaggio  insistenti
nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione
debbono essere tali che tutti i siti  rispettino  simultaneamente  le
prescrizioni del presente decreto. 
      13.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  reca  i
seguenti elementi: 
        a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore; 
        b) l'ubicazione  e  la  delimitazione  precise  del  sito  di
stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonche' i dati sulle unita'
idrauliche interessate; 
        c) le prescrizioni in materia di gestione  dello  stoccaggio,
il quantitativo totale di CO2 consentito  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e
le pressioni di iniezione massimi; 
        d) la composizione del flusso di  CO2  per  la  procedura  di
valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai  sensi  dell'articolo
18; 
        e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo  di  mettere
in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19,
nonche'  le  istruzioni  in  materia  di   comunicazione   ai   sensi
dell'articolo 20; 
        f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica e, per  conoscenza,  il  Comitato,  in  caso  di
qualunque irregolarita' o rilascio di CO2 e di mettere  in  atto  gli
opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22; 
        g) le condizioni per la chiusura e la fase  di  post-chiusura
di cui all'articolo 23; 
        h) fatta  eccezione  per  i  progetti  relativi  a  programmi
sperimentali che interessino  un  volume  complessivo  di  stoccaggio
geologico  di  CO2  inferiore  a  100.000  tonnellate,  l'obbligo  di
presentare  la  prova  dell'avvenuta   prestazione   della   garanzia
finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio  le
attivita' di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25. 
       Art.   11-ter   (Norme    procedurali    per    il    rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento  di  programmi  sperimentali  di
stoccaggio  di  CO2  ).   -   1.   La   domanda   per   il   rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento  di  programmi  sperimentali  di
stoccaggio di CO2 di cui all'articolo  11-bis  e'  redatta  in  forma
cartacea e su supporto  informatico  ed  e'  trasmessa  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  Comitato,  nonche',
nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo  periodo,  alla
regione  interessata,  esclusivamente  su  supporto  informatico.  Il
soggetto interessato garantisce la conformita' della domanda  redatta
in forma cartacea con quella presentata  su  supporto  informatico  e
sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato,
rilasciato da un  certificatore  accreditato  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005. La domanda e' pubblicata sul sito web del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
      2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni
sufficienti alla valutazione del complesso di  stoccaggio,  ulteriori
istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza. 
      3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  ai
fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  11-bis,
convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi  della  legge  n.
241  del  1990,  alla  quale  partecipano  tutte  le  amministrazioni
interessate. 
      4. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda o  dal  termine  del
periodo  di  concorrenza  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  in  cui,
nell'ambito  della  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma   3,
pervengano  richieste   di   integrazioni   documentali   ovvero   di
chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione  ad
aspetti di propria competenza, il  soggetto  interessato  provvede  a
trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti  richiesti  entro  i
successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine  di
cui al primo periodo.  Ciascuna  amministrazione  puo'  formulare  la
richiesta di cui al secondo periodo una sola volta. 
      5. Nei casi  di  cui  all'articolo  11-bis,  comma  1,  secondo
periodo, la regione rende l'intesa  nel  termine  di  novanta  giorni
dalla ricezione della domanda di autorizzazione. 
      6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis  comprende  ogni
altra autorizzazione,  approvazione,  visto,  nulla  osta  o  parere,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire e a esercitare  tutte  le  opere  e  tutte  le  attivita'
previste  nel  progetto  approvato.  Nel  procedimento   unico   sono
compresi,  oltre  alle  autorizzazioni  minerarie,  tutti  gli   atti
necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio
di compatibilita' ambientale, varianti  agli  strumenti  urbanistici,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  dell'opera  e  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso  di
stoccaggio, nonche' l'intesa con la regione interessata nei  casi  di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo. 
      7.  In  caso   di   concorrenza   ai   sensi   del   comma   2,
l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis e' rilasciata sulla  base
della valutazione tecnica della  documentazione  presentata,  nonche'
tenuto  conto  del   programma   lavori   presentato   dal   soggetto
richiedente, del grado di compatibilita' con le  eventuali  attivita'
minerarie gia' in  atto  nella  medesima  area,  delle  modalita'  di
svolgimento dei programmi lavori, con  particolare  riferimento  alla
sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei
costi.»; 
    e) all'articolo 12: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Fatte  salve  le  valutazioni  tecniche  relative  al
programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di
cui al presente articolo per un determinato sito, e' data  precedenza
al titolare dell'autorizzazione a  svolgere,  nel  medesimo  sito  di
stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2  ai
sensi  dell'articolo  11-bis,   a   condizione   che   il   programma
sperimentale autorizzato sia stato  ultimato  e  che  la  domanda  di
autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo,   non   soggetta   a
concorrenza,  sia  presentata  durante  il   periodo   di   validita'
dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»; 
      2) il comma 8 e' abrogato; 
    f) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato; 
    g) all'articolo 16: 
      1) al comma 2, dopo le parole  «per  le  quali  non  sia  stata
rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione»  sono  inserite
le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi  sperimentali
di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi  dell'articolo  7,  comma  3,
secondo periodo»; 
      2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8.  In  caso  di  concorrenza  ai   sensi   del   comma   2,
l'autorizzazione di cui all'articolo  12  e'  rilasciata  sulla  base
della valutazione tecnica della  documentazione  presentata,  nonche'
tenuto  conto  del   programma   lavori   presentato   dal   soggetto
richiedente, del grado di compatibilita' con le  eventuali  attivita'
minerarie gia' in  atto  nella  medesima  area,  delle  modalita'  di
svolgimento dei programmi lavori, con  particolare  riferimento  alla
sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei
costi.»; 
      3) il comma 12 e' abrogato; 
    h) all'articolo 25, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del  decreto
di cui al comma 2, l'entita' della garanzia finanziaria e' stabilita,
previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze  ovvero
delle autorizzazioni allo  stoccaggio,  tenuto  conto  dei  costi  da
sostenere  per  la  realizzazione  del  progetto,  di  ogni   obbligo
derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione,  compresi  quelli
di chiusura e post-chiusura,  dei  costi  da  sostenere  in  caso  di
fuoriuscite o irregolarita' ai sensi dell'articolo 22, nonche'  delle
capacita'  tecniche,  organizzative  ed   economiche   del   soggetto
interessato, incluso il  livello  di  rating  di  lungo  termine  del
medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta  allo
stesso.»; 
      i) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nelle more dell'efficacia del decreto di cui  al  comma
2, gli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi degli articoli
4 e 6, comma 1, nonche' dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni
allo  stoccaggio  geologico  di  CO2  o  autorizzazioni  a   svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2  ai  sensi  del
presente decreto, sono posti a  carico  degli  operatori  interessati
dalle attivita' medesime mediante il versamento di un  contributo  di
importo pari all'uno per mille del valore delle opere da  realizzare.
L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti  per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
si sia gia' conclusa l'istruttoria.»; 
    l) all'articolo 31: 
      1) al comma 1, dopo le parole «geologico di CO2 » sono inserite
le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»; 
      2) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle  richieste  per
l'ottenimento  delle  licenze  di  esplorazione,  alle   domande   di
autorizzazione  allo  svolgimento  di   programmi   sperimentali   di
stoccaggio geologico di CO2 e alle  domande  di  autorizzazione  allo
stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  anche  avvalendosi   di   societa'   aventi   comprovata
esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 ,
anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica,
predispone, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, uno studio propedeutico a: 
    a) effettuare la ricognizione della  normativa  vigente  relativa
alla filiera della cattura, stoccaggio  e  utilizzo  di  CO2  (Carbon
Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un
quadro di riferimento  normativo  funzionale  all'effettivo  sviluppo
della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee  e
internazionali in materia; 
    b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei  servizi
di trasporto e stoccaggio della CO2 ; 
    c) elaborare schemi di regole tecniche per la  progettazione,  la
costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di
trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di
produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio; 
    d) effettuare analisi di fattibilita' e di sostenibilita',  anche
sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per  le
diverse tipologie di utenza; 
    e) individuare la platea di potenziali fruitori del  servizio  di
trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori  industriali
piu' inquinanti e  difficili  da  riconvertire  (Hard  To  Abate),  e
termoelettrico; 
    f) definire  le  modalita'  per  la  remunerazione  ed  eventuali
meccanismi di supporto  per  le  diverse  fasi  della  filiera  della
cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 . 
  4. Il  decreto  di  cui  all'articolo  28,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 162 del 2011, e'  adottato  entro  centottanta  giorni
dalla data di predisposizione dello studio di  cui  al  comma  3  del
presente articolo. 
  5. All'articolo 52-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo  le  parole  «ivi  incluse  le
opere, gli impianti e  i  servizi  accessori  connessi  o  funzionali
all'esercizio degli stessi,» sono inserite le seguenti: «le  condotte
necessarie per  il  trasporto  e  funzionali  per  lo  stoccaggio  di
biossido di carbonio,».