Art. 8 Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare 1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorita' di sistema portuale, sentite le Autorita' marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso. 2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilita' tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonche' le modalita' di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.