Art. 8 
 
Misure per lo sviluppo della filiera relativa  agli  impianti  eolici
                        galleggianti in mare 
 
  1. Al fine  di  promuovere  misure  finalizzate  al  raggiungimento
dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere  gli  investimenti
nelle  aree  del  Mezzogiorno  mediante  la  creazione  di  un   polo
strategico  nazionale  nel   settore   della   progettazione,   della
produzione e dell'assemblaggio di piattaforme  galleggianti  e  delle
infrastrutture   elettriche   funzionali    allo    sviluppo    della
cantieristica navale per la produzione di  energia  eolica  in  mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica pubblica un avviso volto  alla  acquisizione  di
manifestazioni di interesse per la individuazione, in due  porti  del
Mezzogiorno rientranti nelle Autorita' di  sistema  portuale  di  cui
all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di aree  demaniali
marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee  ai
sensi dell'articolo 18, comma  1,  secondo  periodo,  della  medesima
legge n. 84 del 1994, destinate,  nel  rispetto  degli  strumenti  di
pianificazione   in   ambito   portuale,   alla   realizzazione    di
infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti  del
settore della cantieristica navale per la produzione,  l'assemblaggio
e  il  varo  di  piattaforme  galleggianti  e  delle   infrastrutture
elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la
produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di  interesse
di cui al primo periodo sono presentate dalle  Autorita'  di  sistema
portuale, sentite le Autorita' marittime  competenti  per  i  profili
attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del relativo avviso. 
  2. Entro centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto,  per
gli aspetti di competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro  per  la
protezione  civile  e  le   politiche   del   mare   e   le   regioni
territorialmente  competenti,  sono  individuate  le  aree  demaniali
marittime di cui al medesimo comma 1. Il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle
suddette aree, anche  sulla  base  di  una  analisi  di  fattibilita'
tecnico-economica  e  delle  tempistiche   di   realizzazione   degli
interventi medesimi  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento  degli
interventi  individuati,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente.