Art. 9 Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica 1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.A., in qualita' di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale: a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo; b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonche' le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A. 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalita' di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. 5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9. 6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonche' ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni: a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni; b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. 8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.