La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas
naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore trasmette
annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa maggiore di
trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori
della rete, trasmette ogni due anni»;
2) al comma 4, le parole: «il Gestore» sono sostituite dalle
seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»;
3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore» sono
sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a esso» sono
sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto, per
cause a essa» e le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle
seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta,
entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla
data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione
ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna
S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere
delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate
dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonche' previa
acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del
comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle
regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il
Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici
infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in
risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese
sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto
stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai
sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna
S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. puo' integrare
il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la
pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche,
indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal
caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui
al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di
integrazione del Piano, sono ridotti della meta'.
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla valutazione
dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una
consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette
l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del
Piano medesimo».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 36 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Sviluppo della rete e poteri decisionali in
materia di investimenti). - 1.
2. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo
conto degli interventi degli altri gestori della rete,
trasmette ogni due anni all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello
sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della
rete, che contiene misure efficaci atte a garantire
l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita'
degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione
degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo
modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati
della consultazione.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo
della rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle
caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui
la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' delle
criticita' e delle congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali
infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare
nell'arco dei dieci anni successivi;
c) contiene tutti gli investimenti gia' decisi ed
individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da
realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di
consentire il superamento delle criticita' presenti o
attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la
data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo
della rete, l'impresa maggiore di trasporto procede ad una
stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione,
fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri
Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti
degli altri Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo
stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. Alle imprese del gas naturale che si dichiarano
utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di
comprovare le loro affermazioni. I risultati della
procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i
possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la
coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la
strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i
programmi infrastrutturali derivanti da accordi
internazionali firmati dal Governo italiano e con
l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la
sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8,
senza pregiudizio delle competenze dell'autorita' di
regolazione per quanto riguarda il piano decennale di
sviluppo della rete.
6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo
della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di
investimenti individuati nel corso della procedura
consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale
non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (CE) n. 715/2009.Se insorgono dubbi sulla
coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a
livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia per la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di
modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del
piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui l'impresa maggiore di trasporto,
per cause a essa imputabili, non realizzi un investimento
che, in base al piano decennale di sviluppo della rete,
doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei
casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo
all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del
mercato del gas naturale, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico impone all'impresa
maggiore di trasporto di realizzare l'investimento medesimo
entro un termine definito, purche' tale investimento sia
ancora pertinente sulla base del piu' recente piano
decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti
regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti
in questione.
9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani
decennali di sviluppo della rete, di cui al presente
articolo, si applicano anche ai piani in corso di
valutazione».
«Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1.
L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di
concessione da Terna Spa, che opera come gestore del
sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo
modalita' definite nella convenzione stipulata tra la
stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non
puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare
attivita' di produzione e di fornitura di energia
elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente,
infrastrutture o impianti di produzione di energia
elettrica. Il personale del gestore della rete di
trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese
elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero
di fornitura di energia elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la concessione relativa alle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in
attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche' al fine
di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di
trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione,
manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il
rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non
discriminazione.
4.
5
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto,
definisce e avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10
della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del
gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base
della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare,
entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei
confronti di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva
2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare
contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita
l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a
esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema
di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del
collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente l'impresa
all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a
esercitare direttamente o indirettamente un controllo o
diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del
consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia
all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia
all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura.
7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni
idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle
prescrizioni di cui al precedente comma.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito
della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila
sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio
della stessa.
8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di
certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis
del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che
una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei
confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale
rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di
cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi e' fondato
motivo di ritenere che tale violazione si sia gia'
verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente,
l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla
notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento
ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso
di inutile decorso del termine di quattro mesi, la
certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni
della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del
comma precedente deve essere notificata senza indugio alla
Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni
rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa
espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta
che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al
presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono
richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale
e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di
fornitura di energia elettrica tutte le informazioni
pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione
loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte
le informazioni commercialmente sensibili.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di
trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti
diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a
Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in
particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli
interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero
dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso
al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati,
compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita'
civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di
Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare
il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad
eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della
lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte
di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente
funzionamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa
unificazione della rete di trasmissione nazionale da
conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a.
nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato
terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca
il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in
materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a
decidere in merito alla certificazione sulla base di tali
criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla
certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione
europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per
l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la
decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento
della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la
certificazione, a prescindere dal contenuto del parere
della Commissione europea, nel caso in cui il controllo
esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale
sia tale da mettere a rischio la sicurezza
dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza
dell'approvvigionamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la
decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa
alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al
parere della Commissione, la decisione sulla certificazione
deve essere motivata e la relativa motivazione e'
pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che
abbia come risultato l'acquisizione del controllo del
medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da
parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano
decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili,
di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del
sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il
31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano
entro diciotto mesi dalla data di presentazione,
comprensivi dei termini per la valutazione ambientale
strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna
S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del
parere delle regioni e delle province autonome
territorialmente interessate dagli interventi in programma,
che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla
richiesta di parere, nonche' previa acquisizione delle
valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In
caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni
e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica procede comunque
all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi
di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da
compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento
degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A.
puo' integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda
necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione
di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del
sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo
periodo del presente comma e di cui al comma 13, che
decorrono dalla data di presentazione al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta
di integrazione del Piano, sono ridotti della meta'.
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla
valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi
regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui
rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della
propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di
presentazione del Piano medesimo.
14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in
cui Terna non realizzi un investimento in base al Piano
decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere
realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre
alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
mancata realizzazione non sia determinata da motivi
indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano
ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina
della concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica.
14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano
decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai
commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati
nell'ambito della procedura di consultazione pubblica,
altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete
dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di
dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta
inoltre la coerenza del piano decennale con il piano
nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche
di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al
gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare
il piano decennale presentato.
15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di
favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore
condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna
redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della
rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo
economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche
della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la
stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita',
le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o
previsti».