La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per l'adozione dei piani per la  rete  di  trasporto  del  gas
  naturale  e  del  Piano  di  sviluppo  della  rete   elettrica   di
  trasmissione nazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16: 
      1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore  trasmette
annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa  maggiore  di
trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli  altri  gestori
della rete, trasmette ogni due anni»; 
      2) al comma 4, le parole: «il Gestore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»; 
      3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»; 
      4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a  esso»  sono
sostituite dalle seguenti:  «l'impresa  maggiore  di  trasporto,  per
cause a essa»  e  le  parole:  «al  Gestore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»; 
    b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: 
      «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un  Piano  decennale
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,  coerente  con  gli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e  di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico  stabiliti  nel  Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo  presenta,
entro il 31 gennaio di ogni biennio,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla
data di presentazione, comprensivi dei  termini  per  la  valutazione
ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di  Terna
S.p.A.  ai  sensi  della  parte  seconda,  titolo  II,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  previa  acquisizione  del  parere
delle regioni e delle province autonome territorialmente  interessate
dagli interventi in programma, che si esprimono entro il  termine  di
sessanta  giorni  dalla   richiesta   di   parere,   nonche'   previa
acquisizione delle valutazioni  formulate  dall'ARERA  ai  sensi  del
comma 13. In caso di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  alle
regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano.  Il
Piano individua le  linee  di  sviluppo  degli  interventi  elettrici
infrastrutturali da compiere nei  dieci  anni  successivi,  anche  in
risposta alle criticita' e  alle  congestioni  riscontrate  o  attese
sulla  rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati   e   i   nuovi
investimenti  da   realizzare   nel   triennio   successivo   e   una
programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto
stabilito  nella  concessione  per  l'attivita'  di  trasmissione   e
dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a  Terna  S.p.A.  ai
sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni  anno  Terna
S.p.A.  presenta  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica  e  all'ARERA  un  documento   sintetico   relativo   agli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. puo'  integrare
il  Piano  trasmesso  nel  caso  in  cui  si  renda   necessaria   la
pianificazione  di  nuovi  interventi  in  ragione   di   specifiche,
indifferibili e comprovate esigenze del  sistema  elettrico.  In  tal
caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui
al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  della   proposta   di
integrazione del Piano, sono ridotti della meta'. 
      13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla  valutazione
dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti,  effettua  una
consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e  trasmette
l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di  presentazione  del
Piano medesimo». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificato o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  16  e  36  del
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 16 (Sviluppo della rete e poteri decisionali in
          materia di investimenti). - 1. 
                2. L'impresa maggiore  di  trasporto,  anche  tenendo
          conto degli interventi  degli  altri  gestori  della  rete,
          trasmette  ogni  due  anni  all'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero  dello
          sviluppo economico il piano  decennale  di  sviluppo  della
          rete,  che  contiene  misure  efficaci  atte  a   garantire
          l'adeguatezza   del   sistema    e    la    sicurezza    di
          approvvigionamento, tenendo conto  anche  dell'economicita'
          degli   investimenti   e   della   tutela    dell'ambiente.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla  consultazione
          degli utenti della  rete  effettivi  o  potenziali  secondo
          modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati
          della consultazione. 
                3. In particolare, il  piano  decennale  di  sviluppo
          della rete: 
                  a) contiene  una  descrizione  di  dettaglio  delle
          caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in  cui
          la  stessa  e'  funzionalmente  articolata,  nonche'  delle
          criticita' e delle congestioni presenti o attese; 
                  b) indica ai partecipanti al mercato le  principali
          infrastrutture  di  trasporto  da  costruire  o  potenziare
          nell'arco dei dieci anni successivi; 
                  c) contiene tutti gli investimenti gia'  decisi  ed
          individua, motivandone la scelta, i nuovi  investimenti  da
          realizzare  nel  triennio  successivo,  anche  ai  fini  di
          consentire  il  superamento  delle  criticita'  presenti  o
          attese; 
                  d) indica, per tutti i progetti di investimento, la
          data prevista di realizzazione. 
                4. Nell'elaborare  il  piano  decennale  di  sviluppo
          della rete, l'impresa maggiore di trasporto procede ad  una
          stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione,
          fornitura, consumo e  scambi  di  gas  naturale  con  altri
          Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le  reti
          degli altri Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo
          stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL. 
                5. Alle imprese del gas naturale  che  si  dichiarano
          utenti potenziali di sistema puo' essere fatto  obbligo  di
          comprovare  le  loro  affermazioni.   I   risultati   della
          procedura consultiva sono  resi  pubblici,  ivi  inclusi  i
          possibili fabbisogni in termini di investimenti. 
                6. Il Ministero dello sviluppo  economico  valuta  la
          coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con  la
          strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i
          programmi    infrastrutturali    derivanti    da    accordi
          internazionali  firmati  dal   Governo   italiano   e   con
          l'esigenza di garantire, nel  medio  e  lungo  termine,  la
          sicurezza degli approvvigionamenti di cui  all'articolo  8,
          senza  pregiudizio  delle  competenze   dell'autorita'   di
          regolazione per  quanto  riguarda  il  piano  decennale  di
          sviluppo della rete. 
                6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
          il sistema idrico valuta se il piano decennale di  sviluppo
          della rete contempli  tutti  i  fabbisogni  in  materia  di
          investimenti  individuati   nel   corso   della   procedura
          consultiva e se esso sia coerente con  il  piano  decennale
          non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
          cui  all'articolo  8,  paragrafo   3,   lettera   b),   del
          regolamento  (CE)  n.  715/2009.Se  insorgono  dubbi  sulla
          coerenza con il piano decennale di sviluppo  della  rete  a
          livello europeo,  l'Autorita'  consulta  l'Agenzia  per  la
          cooperazione  tra  i  regolatori  nazionali   dell'energia.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico puo' chiedere all'impresa maggiore di  trasporto  di
          modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. 
                7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
          sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del
          piano decennale di sviluppo della rete. 
                8. Nei casi in cui l'impresa maggiore  di  trasporto,
          per cause a essa imputabili, non realizzi  un  investimento
          che, in base al piano decennale  di  sviluppo  della  rete,
          doveva essere realizzato nel  triennio  successivo,  e  nei
          casi in cui la mancata realizzazione  costituisca  ostacolo
          all'accesso al sistema o allo sviluppo  concorrenziale  del
          mercato  del  gas  naturale,  l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas e il sistema  idrico  impone  all'impresa
          maggiore di trasporto di realizzare l'investimento medesimo
          entro un termine definito, purche'  tale  investimento  sia
          ancora  pertinente  sulla  base  del  piu'  recente   piano
          decennale di sviluppo della rete. 
                9.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,  le  pertinenti
          regolazioni tariffarie coprono i costi  degli  investimenti
          in questione. 
                9-bis.  Le  modalita'  di   valutazione   dei   piani
          decennali di  sviluppo  della  rete,  di  cui  al  presente
          articolo,  si  applicano  anche  ai  piani  in   corso   di
          valutazione». 
              «Art. 36 (Gestore dei sistemi di  trasmissione).  -  1.
          L'attivita' di trasmissione  e  dispacciamento  di  energia
          elettrica e' riservata allo Stato e  svolta  in  regime  di
          concessione da  Terna  Spa,  che  opera  come  gestore  del
          sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma  1,
          del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  secondo
          modalita'  definite  nella  convenzione  stipulata  tra  la
          stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
          disciplina della stessa concessione. 
              2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non
          puo',  ne'  direttamente  ne'  indirettamente,   esercitare
          attivita'  di  produzione  e  di   fornitura   di   energia
          elettrica,   ne'    gestire,    neppure    temporaneamente,
          infrastrutture  o  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica.  Il  personale  del  gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese
          elettriche che esercitano attivita' di  generazione  ovvero
          di fornitura di energia elettrica. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto la  concessione  relativa  alle
          attivita' di  trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia
          elettrica  e  l'annessa  convenzione  sono  modificate   in
          attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche'  al  fine
          di assicurare che le attivita' del gestore del  sistema  di
          trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione,
          manutenzione e sviluppo della  rete  non  pregiudichino  il
          rispetto dei principi  di  indipendenza,  terzieta'  e  non
          discriminazione. 
              4. 
              5 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro
          tre mesi  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          definisce e avvia la procedura ai  sensi  dell'articolo  10
          della  direttiva  2009/72/CE  per  la  certificazione   del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale,  sulla  base
          della quale la medesima Autorita' e'  tenuta  ad  adottare,
          entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione  nei
          confronti di Terna Spa. 
              7. Ai fini della certificazione  di  cui  al  comma  6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          dei  criteri  di  cui  all'articolo   9   della   direttiva
          2009/72/CE e in particolare: 
                a) la stessa persona o le stesse persone,  fisiche  o
          giuridiche,   non   sono    autorizzate    ad    esercitare
          contemporaneamente un controllo su un'impresa che  esercita
          l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura  e  a
          esercitare un controllo o diritti sul gestore  del  sistema
          di trasmissione; 
                b) la stessa persona o le stesse persone,  fisiche  o
          giuridiche, non sono  autorizzate  a  nominare  membri  del
          collegio sindacale,  del  consiglio  di  amministrazione  o
          degli  organi  che   rappresentano   legalmente   l'impresa
          all'interno del gestore del sistema  di  trasmissione  e  a
          esercitare direttamente o  indirettamente  un  controllo  o
          diritti  su  un'impresa   che   esercita   l'attivita'   di
          generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa; 
                c) la stessa persona o le stesse persone,  fisiche  o
          giuridiche,  non  sono  autorizzate  a  essere  membri  del
          consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione  o
          degli organi che rappresentano legalmente  un'impresa,  sia
          all'interno del gestore del  sistema  di  trasmissione  sia
          all'interno  di  un'impresa  che  esercita  l'attivita'  di
          generazione o l'attivita' di fornitura. 
              7-bis. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale
          notifica  tempestivamente  all'ARERA  tutte  le  operazioni
          idonee  a  richiedere  un  riesame  dell'osservanza   delle
          prescrizioni di cui al precedente comma. 
              8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          comunica al  Ministero  dello  sviluppo  economico  l'esito
          della procedura di certificazione di  Terna  Spa  e  vigila
          sulla permanenza delle condizioni  favorevoli  al  rilascio
          della stessa. 
              8-bis.   L'ARERA   avvia   una   nuova   procedura   di
          certificazione di Terna S.p.a.: 
                a) se ha ricevuto la notifica di cui al  comma  7-bis
          del presente articolo; 
                b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che
          una modifica dei diritti o  dell'influenza  esercitati  nei
          confronti del gestore della rete di trasmissione  nazionale
          rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di
          cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi  e'  fondato
          motivo  di  ritenere  che  tale  violazione  si  sia   gia'
          verificata; 
                c) su richiesta della Commissione europea. 
              8-ter.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,
          l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla
          notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento
          ovvero dalla richiesta della Commissione europea.  In  caso
          di  inutile  decorso  del  termine  di  quattro  mesi,   la
          certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni
          della precedente. 
              8-quater. La decisione espressa o tacita ai  sensi  del
          comma precedente deve essere notificata senza indugio  alla
          Commissione europea, unitamente  a  tutte  le  informazioni
          rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia  essa
          espressa o tacita, acquista efficacia  soltanto  una  volta
          che si sia conclusa la procedura di valutazione di  cui  al
          presente comma. 
              8-quinquies. L'ARERA e la Commissione  europea  possono
          richiedere al gestore della rete di trasmissione  nazionale
          e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di
          fornitura  di  energia  elettrica  tutte  le   informazioni
          pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione
          loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte
          le informazioni commercialmente sensibili. 
              9. Ai fini della certificazione  di  cui  al  comma  6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete  di
          trasmissione  nazionale  sono  di  proprieta'  di  soggetti
          diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari: 
                a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a
          Terna  Spa  nell'espletamento  dei  suoi  compiti   e,   in
          particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti; 
                b) finanzino gli investimenti decisi da Terna  e  gli
          interventi di sviluppo della rete approvati  dal  Ministero
          dello sviluppo economico, ovvero diano il  proprio  assenso
          al finanziamento ad opera di  altri  soggetti  interessati,
          compreso lo stesso gestore; 
                c) garantiscano la  copertura  della  responsabilita'
          civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
          responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita'  di
          Terna Spa; 
                d) forniscano le garanzie necessarie  per  facilitare
          il  finanziamento  di  eventuali  espansioni  di  rete,  ad
          eccezione degli investimenti per i quali,  ai  sensi  della
          lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti  da  parte
          di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa. 
              10. Al fine di migliorare la sicurezza  e  l'efficiente
          funzionamento  della   rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
          determina idonei meccanismi volti a promuovere la  completa
          unificazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale   da
          conseguire nei successivi 36 mesi. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   della   transizione
          ecologica, adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabiliti i criteri per la certificazione di  Terna  S.p.a.
          nell'ipotesi in cui un  soggetto  stabilito  in  uno  Stato
          terzo, non appartenente all'Unione europea,  ne  acquisisca
          il controllo. Ferma restando  la  disciplina  nazionale  in
          materia di poteri speciali  sulle  attivita'  di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, l'ARERA  e'  tenuta  a
          decidere in merito alla certificazione sulla base  di  tali
          criteri, i quali: 
                a) assicurano il rispetto delle prescrizioni  di  cui
          al comma 7; 
                b) prevedono che l'ARERA,  prima  di  decidere  sulla
          certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione
          europea circa il rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al
          comma  7,  nonche'   circa   gli   eventuali   rischi   per
          l'approvvigionamento  dell'Unione  europea,  adottando   la
          decisione entro quattro  mesi  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta di parere ad opera della Commissione; 
                c)   consentono    all'ARERA    di    rifiutare    la
          certificazione, a  prescindere  dal  contenuto  del  parere
          della Commissione europea, nel caso  in  cui  il  controllo
          esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale
          sia   tale   da   mettere   a    rischio    la    sicurezza
          dell'approvvigionamento  nazionale  ovvero   la   sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   un   altro   Stato    membro
          dell'Unione europea. 
                d) stabiliscono che l'ARERA,  una  volta  assunta  la
          decisione finale sulla certificazione, trasmetta la  stessa
          alla   Commissione   europea,   unitamente   a   tutte   le
          informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al
          parere della Commissione, la decisione sulla certificazione
          deve  essere  motivata  e  la   relativa   motivazione   e'
          pubblicata sul sito web dell'Autorita'. 
              11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
          notifica all'ARERA qualsiasi operazione o  circostanza  che
          abbia  come  risultato  l'acquisizione  del  controllo  del
          medesimo gestore ovvero  del  sistema  di  trasmissione  da
          parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo. 
              12. Terna S.p.A. predispone  ogni  due  anni  un  Piano
          decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
          coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili,
          di decarbonizzazione  e  di  adeguatezza  e  sicurezza  del
          sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale  integrato
          per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta,  entro  il
          31 gennaio di ogni biennio, al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  sicurezza  energetica  e  all'ARERA.  Il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano
          entro  diciotto   mesi   dalla   data   di   presentazione,
          comprensivi  dei  termini  per  la  valutazione  ambientale
          strategica e per i relativi adempimenti a carico  di  Terna
          S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione  del
          parere   delle   regioni   e   delle   province    autonome
          territorialmente interessate dagli interventi in programma,
          che si esprimono entro il termine di sessanta giorni  dalla
          richiesta di  parere,  nonche'  previa  acquisizione  delle
          valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13.  In
          caso di inutile decorso del termine assegnato alle  regioni
          e alle province  autonome,  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della     sicurezza     energetica     procede     comunque
          all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee  di
          sviluppo degli  interventi  elettrici  infrastrutturali  da
          compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta  alle
          criticita' e alle congestioni riscontrate  o  attese  sulla
          rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati  e  i  nuovi
          investimenti da realizzare nel triennio  successivo  e  una
          programmazione  temporale  dei  progetti  di  investimento,
          secondo quanto stabilito nella concessione per  l'attivita'
          di trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia  elettrica
          attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna  S.p.A.  presenta  al
          Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e
          all'ARERA un documento sintetico relativo  agli  interventi
          di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da
          compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento
          degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A.
          puo' integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si  renda
          necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione
          di specifiche,  indifferibili  e  comprovate  esigenze  del
          sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo
          periodo del presente comma  e  di  cui  al  comma  13,  che
          decorrono  dalla  data  di   presentazione   al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica  della  proposta
          di integrazione del Piano, sono ridotti della meta'. 
              13. Il Piano di cui al  comma  12  e'  sottoposto  alla
          valutazione  dell'ARERA  che,  secondo  i  propri  autonomi
          regolamenti, effettua una  consultazione  pubblica  di  cui
          rende  pubblici  i  risultati  e  trasmette  l'esito  della
          propria valutazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica  entro  sei  mesi   dalla   data   di
          presentazione del Piano medesimo. 
              14. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          controlla e valuta l'attuazione del Piano e,  nel  caso  in
          cui Terna non realizzi un investimento  in  base  al  Piano
          decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto  essere
          realizzato nel triennio  successivo,  provvede  ad  imporre
          alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
          mancata  realizzazione  non  sia  determinata   da   motivi
          indipendenti dal controllo della societa'  stessa.  Restano
          ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
          e sanzioni previste  nella  convenzione  tra  il  Ministero
          dello sviluppo economico e  Terna  Spa  per  la  disciplina
          della  concessione  per  l'attivita'  di   trasmissione   e
          dispacciamento dell'energia elettrica. 
              14-bis.  L'ARERA  verifica  la   coerenza   del   piano
          decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui  ai
          commi precedenti, oltre che con  i  fabbisogni  individuati
          nell'ambito  della  procedura  di  consultazione  pubblica,
          altresi' con il piano  decennale  di  sviluppo  della  rete
          dell'Unione europea di cui all'articolo  30,  paragrafo  1,
          lettera b), del  regolamento  (UE)  2019/943.  In  caso  di
          dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER.  L'ARERA  valuta
          inoltre la  coerenza  del  piano  decennale  con  il  piano
          nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi  del
          regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche
          di cui  al  presente  comma,  l'ARERA  puo'  richiedere  al
          gestore della rete di trasmissione nazionale di  modificare
          il piano decennale presentato. 
              15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di
          favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore
          condivisione delle esigenze di sviluppo della  rete,  Terna
          redige con cadenza annuale una relazione sullo stato  della
          rete,  da  trasmettersi   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  alle  Regioni  e  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, da cui si evincano  le  caratteristiche
          della rete di trasmissione, le aree di  carico  in  cui  la
          stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita',
          le congestioni e i livelli di  sovraccarico  riscontrati  o
          previsti».