Art. 10 
 
          Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici 
 
  1. Al fine di potenziare la rete mobile  e  garantire  a  utenti  e
imprese l'offerta di servizi di connettivita'  di  elevata  qualita',
senza pregiudizio per la salute  pubblica,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  i  limiti  di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi  di  qualita'  di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22  febbraio  2001,  n.  36,
sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce  delle
piu' recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto  delle
regole,  delle  raccomandazioni  e  delle  linee  guida   dell'Unione
europea. Si applica  il  comma  3  dell'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36. 
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza  di  specifiche
previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non
sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria
e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per  quanto  attiene
all'intensita' di campo elettrico E, a un valore pari  a  0,039  A/m,
per quanto attiene all'intensita' di campo magnetico H, e a un valore
pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densita' di potenza D. 
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera b),  della  legge  22  febbraio
2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in particolare il  Ministro  della  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»; 
    b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «,
e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la  raccolta
e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse  ad  impianti,
apparecchiature  e  sistemi  radioelettrici   per   usi   civili   di
telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di  cui
all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere  le  attivita'  di
monitoraggio ambientale e consentire una piu' efficiente e  razionale
gestione dello spettro elettromagnetico». 
  4. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla  protezione  dalle
          esposizioni    a    campi    elettrici,    magnetici     ed
          elettromagnetici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4  (Funzioni  dello  Stato).  -  1.  Lo   Stato
          esercita le funzioni relative: 
                  a) alla determinazione dei limiti  di  esposizione,
          dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',  in
          quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
          1, lettera d), numero 2), in considerazione del  preminente
          interesse nazionale alla definizione di criteri  unitari  e
          di normative omogenee in relazione alle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1; 
                  b) alla promozione di attivita'  di  ricerca  e  di
          sperimentazione     tecnico-scientifica,     nonche'     al
          coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
          di  diffusione  dei   dati,   informando   annualmente   il
          Parlamento su tale attivita', in  particolare  il  Ministro
          della salute promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
          e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza
          nel campo scientifico, un programma pluriennale di  ricerca
          epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine  di
          approfondire i  rischi  connessi  all'esposizione  a  campi
          elettromagnetici a bassa e alta frequenza,  e  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy effettua  la  raccolta  e
          l'elaborazione dei dati relativi  a  sorgenti  connesse  ad
          impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per  usi
          civili di telecomunicazioni, da  trasmettere  al  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  al  Ministero
          della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di
          implementare  e  sostenere  le  attivita'  di  monitoraggio
          ambientale e consentire una  piu'  efficiente  e  razionale
          gestione dello spettro elettromagnetico; 
                  c)  all'istituzione  del  catasto  nazionale  delle
          sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici,  magnetici  ed
          elettromagnetici e delle zone territoriali interessate,  al
          fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; 
                  d) alla determinazione dei criteri di  elaborazione
          dei piani di risanamento di cui all'articolo  9,  comma  2,
          con particolare riferimento alle priorita'  di  intervento,
          ai tempi di attuazione ed alle modalita'  di  coordinamento
          delle  attivita'  riguardanti  piu'  regioni  nonche'  alle
          migliori tecnologie disponibili  per  quanto  attiene  alle
          implicazioni di carattere economico ed impiantistico; 
                  e) all'individuazione delle tecniche di misurazione
          e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; 
                  f) alla realizzazione di accordi di programma con i
          gestori di elettrodotti  ovvero  con  i  proprietari  degli
          stessi o delle reti di trasmissione o  con  coloro  che  ne
          abbiamo  comunque  la  disponibilita'   nonche'   con   gli
          esercenti  di  impianti  per  emittenza  radiotelevisiva  e
          telefonia  mobile,  al  fine  di  promuovere  tecnologie  e
          tecniche di costruzione degli impianti  che  consentano  di
          minimizzare le emissioni nell'ambiente  e  di  tutelare  il
          paesaggio; 
                  g)   alla   definizione   dei    tracciati    degli
          elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; 
                  h)  alla  determinazione  dei  parametri   per   la
          previsione di  fasce  di  rispetto  per  gli  elettrodotti;
          all'interno di tali fasce di  rispetto  non  e'  consentita
          alcuna  destinazione  di  edifici  ad   uso   residenziale,
          scolastico,  sanitario  ovvero  ad  uso  che  comporti  una
          permanenza non inferiore a quattro ore. 
                2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione  e
          gli obiettivi di qualita', le  tecniche  di  misurazione  e
          rilevamento   dell'inquinamento   elettromagnetico   e    i
          parametri per la previsione di fasce di  rispetto  per  gli
          elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h),  sono
          stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge: 
                  a) per la popolazione, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di  seguito  denominata
          «Conferenza unificata»; 
                  b)  per  i  lavoratori  e  le  lavoratrici,   ferme
          restando le disposizioni previste dal  decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della  sanita',  sentiti  i  Ministri
          dell'ambiente e del lavoro e della previdenza  sociale,  il
          Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti  Commissioni
          parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          unificata. Il medesimo  decreto  disciplina,  altresi',  il
          regime di  sorveglianza  medica  sulle  lavoratrici  e  sui
          lavoratori professionalmente esposti. 
                3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2  non
          siano state raggiunte  le  intese  in  sede  di  Conferenza
          unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
          trenta giorni successivi adotta i decreti di cui  al  comma
          2, lettere a) e b). 
                4. Alla determinazione dei  criteri  di  elaborazione
          dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
          si provvede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, con decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6  e
          la Conferenza unificata. 
                5. Le regioni adeguano  la  propria  legislazione  ai
          limiti  di  esposizione,  ai  valori   di   attenzione   e,
          limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera  d),  numero  2),  agli  obiettivi  di  qualita'
          previsti dai  decreti  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo. 
                6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire  8.000  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2001, 2002 e 2003 per le  attivita'  di  cui  al
          comma  1,  lettera  b),  di  lire  2.000  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui  al  comma
          1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per  ciascuno  degli
          anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione  degli  accordi
          di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
          ulteriori accordi di programma di cui agli  articoli  12  e
          13». 
              - Il decreto de Presidente del Consiglio dei ministri 8
          luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
          28  agosto  2003,   reca:   «Fissazione   dei   limiti   di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita'  per  la  protezione   della   popolazione   dalle
          esposizioni    a    campi    elettrici,    magnetici     ed
          elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100  kHz
          e 300 GHz».