Art. 10
Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e
imprese l'offerta di servizi di connettivita' di elevata qualita',
senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle
piu' recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle
regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione
europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche
previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non
sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria
e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene
all'intensita' di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m,
per quanto attiene all'intensita' di campo magnetico H, e a un valore
pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densita' di potenza D.
3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio
2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in particolare il Ministro della sanita'» sono
sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;
b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «,
e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta
e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti,
apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui
all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attivita' di
monitoraggio ambientale e consentire una piu' efficiente e razionale
gestione dello spettro elettromagnetico».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. Lo Stato
esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in
quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
di normative omogenee in relazione alle finalita' di cui
all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al
coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati, informando annualmente il
Parlamento su tale attivita', in particolare il Ministro
della salute promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza
nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca
epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di
approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi
elettromagnetici a bassa e alta frequenza, e il Ministro
delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e
l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad
impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi
civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di
implementare e sostenere le attivita' di monitoraggio
ambientale e consentire una piu' efficiente e razionale
gestione dello spettro elettromagnetico;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,
con particolare riferimento alle priorita' di intervento,
ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento
delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle
implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione
e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i
gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli
esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il
paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una
permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
«Conferenza unificata»;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme
restando le disposizioni previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri
dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il
Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il
regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui
lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non
siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma
2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e
la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita'
previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e
13».
- Il decreto de Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
28 agosto 2003, reca: «Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz».