Art. 2 
 
Promozione  dell'utilizzo  dei  contatori  intelligenti  di   seconda
  generazione e  accesso  ai  dati  di  consumo  tramite  il  sistema
  informativo integrato 
 
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica
promuove,  in  collaborazione  con  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di
formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialita' dei
contatori intelligenti di seconda generazione  a  fini  di  risparmio
energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  L'ARERA  disciplina  gli  obblighi   in   capo   alle   imprese
distributrici di  assicurare  l'informazione  dei  clienti  circa  le
funzionalita'  dei  contatori  intelligenti,   nel   rispetto   delle
condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 210. 
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) nel caso dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  su
richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in  qualita'
di gestore del Sistema  informatico  integrato  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del
Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale  istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, metta i dati del contatore di fornitura relativi  all'immissione
e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas  naturale  a
disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale,
a disposizione di  un  soggetto  terzo  univocamente  designato,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
in un formato facilmente comprensibile che  possa  essere  utilizzato
per  confrontare  offerte  comparabili  ovvero  per  l'erogazione  di
servizi da parte dei predetti soggetti terzi»; 
      2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis) le attivita' funzionali all'attivazione  dei  servizi
abilitati dal  canale  di  comunicazione,  dal  misuratore  verso  il
corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato
per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualita'  di  gestore
del Sistema informatico integrato»; 
        b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          «3-bis. E' istituito presso l'Acquirente  Unico  S.p.A.  un
registro informatico recante l'elencazione  dei  soggetti  terzi  che
accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d).
Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo  gratuito  la
messa a disposizione dei  clienti  finali  di  ciascuna  informazione
concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese
la cronologia di tali accessi e la tipologia di  dati  consultati.  I
costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai  sensi  del  presente
comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi  di
cui al comma 3, lettera d),  secondo  criteri  e  modalita'  definiti
dall'ARERA». 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed  e-bis)
del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del  2014,
rispettivamente modificata e introdotta  dal  comma  3,  lettera  a),
numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno
2023 e a 1.000.000 di euro per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  1,  del
          decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  210  (Attuazione
          della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che abroga la direttiva 2005/89/CE): 
                «Art.  9  (Sistemi  di  misurazione  intelligenti   e
          diritto al contatore intelligente). - 1.  L'ARERA  fissa  i
          requisiti  funzionali  e  tecnici  minimi  dei  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    assicurandone    la    piena
          interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
          dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti,
          nonche' la capacita' di fornire informazioni per i  sistemi
          di gestione energetica dei clienti finali.  Tali  requisiti
          si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche
          in tema di interoperabilita', e  alle  migliori  prassi  e,
          comunque, rispettano le seguenti condizioni: 
                  a) il consumo effettivo di energia  elettrica  deve
          essere accuratamente misurato e devono  essere  fornite  ai
          clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso  assicurando
          la coerenza delle  modalita'  di  rilevazione  tra  le  due
          grandezze  dell'energia  elettrica  immessa   in   rete   e
          prelevata dalla rete e prevedendo la medesima  granularita'
          e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa
          in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri
          e per il  medesimo  arco  temporale  previsti  per  i  dati
          relativi  all'energia  elettrica  prelevata.  I  dati   sui
          consumi storici convalidati devono essere resi  accessibili
          e visualizzabili  ai  clienti  finali,  in  modo  facile  e
          sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I  dati
          sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono  resi
          accessibili ai clienti finali in modo  facile  e  sicuro  e
          senza   costi   aggiuntivi,    attraverso    un'interfaccia
          standardizzata o mediante accesso a  distanza,  a  sostegno
          dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della
          gestione della domanda e di altri servizi; 
                  b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e  della
          comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente
          normativa europea, tenendo conto  delle  migliori  tecniche
          disponibili di cyber-sicurezza e dei costi, alla  luce  del
          principio di proporzionalita'; 
                  c)  la  riservatezza  dei  clienti  finali   e   la
          protezione dei loro dati  devono  risultare  conformi  alla
          normativa  nazionale  ed  europea  sulla  protezione  e  il
          trattamento dei dati personali; 
                  d) l'accesso ai dati di misurazione  e  di  consumo
          dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e  per  le
          finalita'  consentite  dalla  legge  e  dai   provvedimenti
          dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria; 
                  e) gli operatori assicurano  che  i  contatori  dei
          clienti attivi che immettono energia elettrica  nella  rete
          siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete; 
                  f)  se  il  cliente  finale  lo  richiede,  i  dati
          sull'energia elettrica immessa nella  rete  e  sul  consumo
          sono messi a disposizione,  in  conformita'  agli  atti  di
          esecuzione  emessi  dalla  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo 24 della  direttiva  2019/944/Ue,  attraverso
          un'interfaccia  di  comunicazione   standardizzata   ovvero
          mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a  un
          soggetto terzo che rappresenta  il  cliente.  I  dati  sono
          messi   a   disposizione   in   un    formato    facilmente
          comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
          comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita'
          dei  suoi  dati  personali,  estraendoli  dal  contatore  e
          trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi; 
                  g) l'operatore, prima ovvero,  al  piu'  tardi,  al
          momento  dell'installazione  del  contatore   intelligente,
          fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate,
          con  particolare  riferimento  al  pieno   potenziale   del
          dispositivo in termini  di  gestione  della  lettura  e  di
          monitoraggio  del  consumo  di  energia  elettrica   e   al
          trattamento dei suoi dati personali; 
                  h) la misurazione e  il  pagamento  debbono  essere
          assicurati ai clienti  finali  con  la  stessa  risoluzione
          temporale utilizzata per il periodo  di  regolazione  degli
          sbilanciamenti nel mercato interno.» 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  9  (Misurazione  e  fatturazione  dei  consumi
          energetici). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma
          6-quater dell'articolo  1  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti  normativi  e
          di regolazione gia' adottati in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  previa
          definizione di criteri concernenti la fattibilita'  tecnica
          ed economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici
          potenziali, individua  le  modalita'  con  cui  le  imprese
          distributrici, in  qualita'  di  esercenti  l'attivita'  di
          misura: 
                  a)  forniscono  ai  clienti   finali   di   energia
          elettrica    e     gas     naturale,     teleriscaldamento,
          teleraffreddamento  ed  acqua  calda  per   uso   domestico
          contatori di fornitura che  riflettono  con  precisione  il
          consumo  effettivo  e  forniscono  informazioni  sul  tempo
          effettivo di utilizzo dell'energia e sulle  relative  fasce
          temporali; 
                  b)  forniscono  ai  clienti   finali   di   energia
          elettrica    e     gas     naturale,     teleriscaldamento,
          teleraffreddamento  ed  acqua  calda  per   uso   domestico
          contatori  di  fornitura  di  cui  alla  lettera   a),   in
          sostituzione di quelli  esistenti  anche  in  occasione  di
          nuovi allacci in nuovi edifici o a  seguito  di  importanti
          ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 
                2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
          sistema idrico adotta i provvedimenti di cui  alle  lettere
          a) e b) del comma  1,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto per quanto  riguarda
          il  settore  elettrico  e  del   gas   naturale   e   entro
          ventiquattro mesi dalla medesima data per  quanto  riguarda
          il settore del teleriscaldamento,  teleraffrescamento  e  i
          consumi di acqua calda per uso domestico. 
                3. Fatto  salvo  quanto  gia'  previsto  dal  decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
          progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi  di
          misurazione  intelligenti  e  dei  contatori  intelligenti,
          introdotti  conformemente  alle  direttive   2009/72/CE   e
          2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu'  aderenti  alle
          esigenze del  cliente  finale,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'
          provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  tenuto
          conto  dei  relativi  standard   internazionali   e   delle
          raccomandazioni della Commissione  europea,  predispone  le
          specifiche   abilitanti   dei   sistemi   di    misurazione
          intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di
          esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi,
          affinche': 
                  a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano
          ai clienti finali informazioni sulla fatturazione  precise,
          basate sul consumo effettivo e  sulle  fasce  temporali  di
          utilizzo  dell'energia.   Gli   obiettivi   di   efficienza
          energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali   siano
          pienamente    considerati    nella    definizione     delle
          funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
          agli operatori di mercato; 
                  b) sia garantita la  sicurezza  dei  contatori,  la
          sicurezza nella comunicazione dei dati  e  la  riservatezza
          dei  dati  misurati  al  momento   della   loro   raccolta,
          conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
          alla normativa vigente in materia di protezione  dei  dati.
          Ferme   restando   le   responsabilita'   degli   esercenti
          dell'attivita' di misura previste dalla normativa  vigente,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico  assicura  il  trattamento  dei  dati   storici   di
          proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
          indipendenti  rispetto  agli  operatori  di   mercato,   ai
          distributori  e  ad  ogni  altro  soggetto,  anche  cliente
          finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
          potenziale  conflitto  di  interessi,  anche  attraverso  i
          propri  azionisti,  secondo   criteri   di   efficienza   e
          semplificazione; 
                  c) nel caso dell'energia elettrica e  su  richiesta
          del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado
          di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa  nella
          rete direttamente dal cliente finale; 
              d) nel caso dell'energia elettrica e del gas  naturale,
          su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A.,
          in qualita' di gestore del Sistema informatico integrato di
          cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  agosto
          2010, n. 129, per il tramite del  Portale  dei  consumi  di
          energia elettrica e di  gas  naturale  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, metta i  dati  del  contatore  di  fornitura  relativi
          all'immissione e al prelievo  di  energia  elettrica  e  al
          prelievo del  gas  naturale  a  disposizione  del  medesimo
          cliente finale o, su sua richiesta formale, a  disposizione
          di un soggetto terzo univocamente designato,  nel  rispetto
          della  normativa  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali, in un formato facilmente comprensibile che possa
          essere  utilizzato  per  confrontare  offerte   comparabili
          ovvero per l'erogazione di servizi da  parte  dei  predetti
          soggetti terzi; 
                  e) siano adeguatamente considerate le funzionalita'
          necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11; 
                  e-bis) le attivita' funzionali all'attivazione  dei
          servizi  abilitati  dal  canale   di   comunicazione,   dal
          misuratore verso il corrispondente dispositivo  di  utenza,
          avvengano   in   modo   centralizzato   per   il    tramite
          dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualita'  di  gestore  del
          Sistema informatico integrato. 
                3-bis. E' istituito presso l'Acquirente Unico  S.p.A.
          un registro informatico recante l'elencazione dei  soggetti
          terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi  del
          comma 3, lettera d). Il registro di cui  al  primo  periodo
          garantisce a titolo gratuito la messa  a  disposizione  dei
          clienti finali di  ciascuna  informazione  concernente  gli
          accessi ai dati da parte dei soggetti  terzi,  comprese  la
          cronologia  di  tali  accessi  e  la  tipologia   di   dati
          consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico  S.p.A.
          ai sensi  del  presente  comma  sono  posti  a  carico  dei
          soggetti terzi fornitori di servizi  di  cui  al  comma  3,
          lettera  d),   secondo   criteri   e   modalita'   definiti
          dall'ARERA. 
                3-bis. E' istituito presso l'Acquirente Unico  S.p.A.
          un registro informatico recante l'elencazione dei  soggetti
          terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi  del
          comma 3, lettera d). Il registro di cui  al  primo  periodo
          garantisce a titolo gratuito la messa  a  disposizione  dei
          clienti finali di  ciascuna  informazione  concernente  gli
          accessi ai dati da parte dei soggetti  terzi,  comprese  la
          cronologia  di  tali  accessi  e  la  tipologia   di   dati
          consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico  S.p.A.
          ai sensi  del  presente  comma  sono  posti  a  carico  dei
          soggetti terzi fornitori di servizi  di  cui  al  comma  3,
          lettera  d),   secondo   criteri   e   modalita'   definiti
          dall'ARERA. 
                4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
          sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
          di    misura    assicurino    che,    sin    dal    momento
          dell'installazione dei contatori di  fornitura,  i  clienti
          finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
          lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 
                5.  Per  favorire   il   contenimento   dei   consumi
          energetici attraverso la contabilizzazione dei  consumi  di
          ciascuna unita' immobiliare e la suddivisione  delle  spese
          in base ai consumi effettivi delle medesime: 
                  a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
          fornitura di acqua calda ad un edificio o a  un  condominio
          siano effettuati  tramite  allacciamento  ad  una  rete  di
          teleriscaldamento o di teleraffrescamento,  o  tramite  una
          fonte di riscaldamento o raffreddamento  centralizzata,  e'
          obbligatoria, entro il 30 giugno 2017,  l'installazione,  a
          cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
          di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di  calore
          di  collegamento  alla  rete  o  del  punto  di   fornitura
          dell'edificio o del condominio; 
                  b) nei condomini  e  negli  edifici  polifunzionali
          riforniti da una fonte di  riscaldamento  o  raffreddamento
          centralizzata o da una rete di teleriscaldamento  o  da  un
          sistema  di  fornitura  centralizzato  che   alimenta   una
          pluralita'  di  edifici,  e'  obbligatoria  l'installazione
          entro il 30  giugno  2017,  a  cura  del  proprietario,  di
          sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di  calore
          o di raffreddamento o di acqua calda  per  ciascuna  unita'
          immobiliare,  nella  misura   in   cui   sia   tecnicamente
          possibile, efficiente in termini di costi  e  proporzionato
          rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
          termini di costi puo' essere valutata con riferimento  alla
          metodologia indicata nella norma UNI  EN  15459.  Eventuali
          casi  di  impossibilita'  tecnica  alla  installazione  dei
          suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza  in
          termini  di  costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi
          energetici potenziali, devono essere riportati in  apposita
          relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
                  c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
          tecnicamente possibile o non sia efficiente in  termini  di
          costi  e  proporzionato  rispetto  ai  risparmi  energetici
          potenziali, per la misura del riscaldamento si  ricorre,  a
          cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera   b),
          all'installazione  di   sistemi   di   termoregolazione   e
          contabilizzazione del calore individuali  per  quantificare
          il consumo di calore  in  corrispondenza  a  ciascun  corpo
          scaldante posto all'interno delle  unita'  immobiliari  dei
          condomini o degli edifici  polifunzionali,  secondo  quanto
          previsto norme tecniche vigenti, salvo che  l'installazione
          di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
          costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
          UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini  di
          costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi   energetici
          potenziali, devono essere riportati in  apposita  relazione
          tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
                  d) quando i condomini o gli edifici  polifunzionali
          sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o
          da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
          corretta suddivisione delle spese connesse  al  consumo  di
          calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
          immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
          calda per il fabbisogno  domestico,  se  prodotta  in  modo
          centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso  tra  gli
          utenti finali attribuendo una quota di  almeno  il  50  per
          cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
          In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti,
          a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  secondo   i
          millesimi, i metri quadri o  i  metri  cubi  utili,  oppure
          secondo  le  potenze  installate.   E'   fatta   salva   la
          possibilita', per  la  prima  stagione  termica  successiva
          all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
          che la suddivisione si determini in base ai soli  millesimi
          di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
          sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
          ove  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
          disposizione si sia gia' provveduto  all'installazione  dei
          dispositivi  di  cui  al  presente  comma  e  si  sia  gia'
          provveduto alla relativa suddivisione delle spese. 
                5-bis. Ferme restando le condizioni  di  fattibilita'
          tecnica ed efficienza in termini di costi, i  contatori  di
          fornitura,   i   sotto-contatori    o    i    sistemi    di
          contabilizzazione del calore individuali di cui al comma  5
          che  siano  installati  dopo  il  25  ottobre  2020,   sono
          leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1°  gennaio
          2027, tutti i predetti sistemi sono dotati  di  dispositivi
          che ne permettono la lettura da remoto. 
                5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere  b)  e
          c), non possono essere derogati nel caso  di  condomini  di
          nuova costruzione o  di  edifici  polifunzionali  di  nuova
          costruzione. 
                5-quater. Al fine di informare  gli  utenti  riguardo
          alla ripartizione delle spese per  i  prelievi  di  energia
          termica volontari e involontari di cui al comma 5,  lettera
          d), con  particolare  riferimento  ai  casi  in  cui  siano
          comprovate, tramite apposita relazione tecnica  asseverata,
          differenze di fabbisogno termico per metro  quadro  tra  le
          unita' immobiliari costituenti il condominio  o  l'edificio
          polifunzionale superiori al 50  per  cento,  l'ENEA,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sottopone   al   Ministero   dello
          sviluppo economico una guida che  indichi  le  ripartizioni
          delle spese suggerite in  relazione  ai  fattori  quali,  a
          titolo non esaustivo, la  zona  climatica,  le  prestazioni
          energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione. 
                6.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  normativi  e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  individua  le
          modalita' con cui, se tecnicamente possibile: 
                  a) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'
          di vendita di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale  al
          dettaglio provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014,
          le  informazioni  sulle  fatture  emesse  siano  precise  e
          fondate  sul  consumo  effettivo  di  energia,  secondo  le
          seguenti modalita': 
                    1) per consentire al cliente finale  di  regolare
          il  proprio  consumo  di  energia,  la  fatturazione   deve
          avvenire  sulla  base  del  consumo  effettivo  almeno  con
          cadenza annuale; 
                    2)  le  informazioni  sulla   fatturazione   sono
          comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a  titolo
          gratuito; 
                    2-bis)  e'  garantita  al   cliente   finale   la
          possibilita' di accedere gratuitamente e  agevolmente  alle
          informazioni relative ai propri consumi; 
                    3) l'obbligo di cui  al  numero  2)  puo'  essere
          soddisfatto anche con un sistema di  autolettura  periodica
          da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
          comunicano  i  dati  dei  propri  consumi  direttamente  al
          fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui  siano
          installati contatori non abilitati  alla  trasmissione  dei
          dati per via telematica; 
                    4) fermo restando quanto previsto al  numero  1),
          la fatturazione si basa sul consumo stimato  o  un  importo
          forfettario unicamente qualora il cliente finale non  abbia
          comunicato  la  lettura  del  proprio  contatore   per   un
          determinato periodo di fatturazione; 
                    5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
          il sistema idrico puo' esentare dai  requisiti  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. 
                  b) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'
          di vendita di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale  al
          dettaglio, nel caso  in  cui  siano  installati  contatori,
          conformemente  alle  direttive  2009/72/CE  e   2009/73/CE,
          provvedono  affinche'   i   clienti   finali   abbiano   la
          possibilita'  di  accedere   agevolmente   a   informazioni
          complementari sui consumi storici che  consentano  loro  di
          effettuare controlli autonomi dettagliati. Le  informazioni
          complementari sui consumi storici comprendono almeno: 
                    1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre  anni
          precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
          di fornitura, se inferiore.  I  dati  devono  corrispondere
          agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
          sulla fatturazione; 
                    2) dati dettagliati corrispondenti  al  tempo  di
          utilizzazione per ciascun giorno, mese e  anno.  Tali  dati
          sono resi disponibili al  cliente  finale  via  internet  o
          mediante l'interfaccia del contatore  per  un  periodo  che
          include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il  periodo
          trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,   se
          inferiore; 
                  b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del
          calore per  riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua  calda
          sanitaria per  uso  domestico  provvedono  affinche'  siano
          rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di
          fatturazione e consumo di cui all'allegato 9. 
                7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  normativi  e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
                  a)  nella  misura  in  cui  sono  disponibili,   le
          informazioni relative alla  fatturazione  energetica  e  ai
          consumi storici dei clienti finali siano rese  disponibili,
          su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore  di
          servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
                  b) ai  clienti  finali  sia  offerta  l'opzione  di
          ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in  via
          elettronica e sia fornita, su  richiesta,  una  spiegazione
          chiara e comprensibile sul modo in cui la loro  fattura  e'
          stata compilata, soprattutto qualora le fatture  non  siano
          basate sul consumo effettivo; 
                  c) insieme alla fattura siano rese  disponibili  ai
          clienti  finali  le  seguenti   informazioni   minime   per
          presentare  un  resoconto  globale  dei  costi   energetici
          attuali: 
                    1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
          effettivo; 
                    2) confronti tra il consumo  attuale  di  energia
          del cliente  finale  e  il  consumo  nello  stesso  periodo
          dell'anno  precedente,  preferibilmente  sotto   forma   di
          grafico; 
                    3) informazioni sui  punti  di  contatto  per  le
          organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia  o
          organismi analoghi, compresi i  siti  internet  da  cui  si
          possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
          di utenza finale ovvero specifiche tecniche  obiettive  per
          le apparecchiature che utilizzano energia; 
                  c-bis)  in  occasione  dell'invio   di   contratti,
          modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
          nei  siti  web  destinati   ai   clienti   individuali,   i
          distributori di energia o le societa' di vendita di energia
          includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti  di
          assistenza   ai   consumatori   riconosciuti    ai    sensi
          dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi  i
          relativi  indirizzi  internet,  dove  i   clienti   possono
          ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza
          energetica  disponibili,  profili  comparativi   sui   loro
          consumi   di   energia,   nonche'   indicazioni    pratiche
          sull'utilizzo di  apparecchiature  domestiche  al  fine  di
          ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco  e'
          predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
          e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
          presente decreto,  ed  e'  aggiornato,  se  del  caso,  con
          cadenza annuale; 
                  d) su richiesta del cliente finale, siano  fornite,
          nelle  fatture,  informazioni  aggiuntive,  distinte  dalle
          richieste  di  pagamento,  per  consentire  la  valutazione
          globale dei consumi energetici e vengano offerte  soluzioni
          flessibili per i pagamenti effettivi; 
                  e) le informazioni e le stime dei costi  energetici
          siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
          e in un formato facilmente comprensibile  che  consenta  ai
          consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
          le modalita' piu' opportune per  garantire  che  i  clienti
          finali accedano a confronti tra i propri consumi  e  quelli
          di un cliente finale medio o di  riferimento  della  stessa
          categoria d'utenza. 
                8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
          sistema idrico assicura che non siano  applicati  specifici
          corrispettivi ai clienti  finali  per  la  ricezione  delle
          fatture,  delle  informazioni  sulla  fatturazione  e   per
          l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. L'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  assicura,
          altresi',  che  le  societa'  di  vendita  di  energia   al
          dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio  a  un
          altro fornitore. Nello  svolgimento  dei  compiti  ad  essa
          assegnati  dal  presente  articolo,  al  fine  di   evitare
          duplicazioni di attivita' e di costi, la  stessa  Autorita'
          si avvale ove necessario del Sistema Informativo  Integrato
          (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8  luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni,  in  legge  13
          agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi  di
          cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63  del  2013,
          convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90. 
                8-bis. Nei condomini e negli  edifici  polifunzionali
          in  cui  sono  installati  i  contatori  di  fornitura,   i
          sotto-contatori o i contabilizzatori di calore  di  cui  al
          comma 5, le informazioni sulla fatturazione e  sul  consumo
          sono affidabili, precise e basate sul consumo  effettivo  o
          sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente
          ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad  eccezione
          dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
          puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura
          periodica da parte degli utenti, in base  al  quale  questi
          ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la
          fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel
          caso in cui l'utente  non  abbia  provveduto  a  comunicare
          l'autolettura per il relativo periodo. 
                8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili
          della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di
          condominio o  altri  soggetti  identificati  dagli  utenti,
          provvedono affinche': 
                  1)   se   disponibili,   le   informazioni    sulla
          fatturazione energetica  e  sui  consumi  storici  o  sulle
          letture dei contabilizzatori di calore degli  utenti  siano
          rese disponibili, su richiesta formale, a un  fornitore  di
          servizi energetici designato dall'utente stesso; 
                  2) gli utenti  possano  scegliere  di  ricevere  le
          informazioni  sulla  fatturazione  e  le  bollette  in  via
          elettronica; 
                  3) insieme alla fattura siano fornite a  tutti  gli
          utenti informazioni chiare e comprensibili  in  conformita'
          dell'allegato 9, punto 3; 
                  4) le informazioni sulla fatturazione  dei  consumi
          siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione
          della  ripartizione  dei  costi  in  relazione  al  consumo
          individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua  calda
          per  uso  domestico   nei   condomini   e   negli   edifici
          polifunzionali  ove  siano  installati  sotto-contatori   o
          contabilizzatori di calore, che e' effettuata  senza  scopo
          di lucro; 
                  5) sia  garantita  all'utente  la  possibilita'  di
          accedere  gratuitamente  e  agevolmente  alle  informazioni
          relative ai propri consumi; 
                  6)  sia  promossa  la   sicurezza   informatica   e
          assicurata la riservatezza e la protezione dei  dati  degli
          utenti conformemente alla normativa, anche europea. 
                8-quater. I costi derivanti dallo  svolgimento  delle
          attivita'  di  cui  al  comma  8-ter,  e   concernenti   la
          contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo
          individuale  effettivo  nei  condomini  e   negli   edifici
          polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti  nella
          misura in cui tali  costi  sono  ragionevoli.  Al  fine  di
          garantire la ragionevolezza dei costi di  cui  al  presente
          comma  l'ENEA,  in  collaborazione  con   il   CTI,   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  pubblica  un  rapporto  contenente
          un'analisi del mercato  e  dei  costi  di  tali  servizi  a
          livello  nazionale,  se  del  caso   suddiviso   per   aree
          geografiche.»