Art. 2
Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda
generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema
informativo integrato
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
promuove, in collaborazione con l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di
formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialita' dei
contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio
energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese
distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le
funzionalita' dei contatori intelligenti, nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su
richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualita'
di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del
Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione
e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a
disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale,
a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato
per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di
servizi da parte dei predetti soggetti terzi»;
2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le attivita' funzionali all'attivazione dei servizi
abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il
corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato
per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di gestore
del Sistema informatico integrato»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. E' istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un
registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che
accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d).
Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la
messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione
concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese
la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I
costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente
comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di
cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalita' definiti
dall'ARERA».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis)
del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014,
rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a),
numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno
2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione
della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE):
«Art. 9 (Sistemi di misurazione intelligenti e
diritto al contatore intelligente). - 1. L'ARERA fissa i
requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di
misurazione intelligenti, assicurandone la piena
interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti,
nonche' la capacita' di fornire informazioni per i sistemi
di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti
si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche
in tema di interoperabilita', e alle migliori prassi e,
comunque, rispettano le seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di energia elettrica deve
essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai
clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando
la coerenza delle modalita' di rilevazione tra le due
grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e
prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularita'
e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa
in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri
e per il medesimo arco temporale previsti per i dati
relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui
consumi storici convalidati devono essere resi accessibili
e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e
sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati
sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi
accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e
senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia
standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno
dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della
gestione della domanda e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della
comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente
normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili di cyber-sicurezza e dei costi, alla luce del
principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la
protezione dei loro dati devono risultare conformi alla
normativa nazionale ed europea sulla protezione e il
trattamento dei dati personali;
d) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo
dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le
finalita' consentite dalla legge e dai provvedimenti
dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria;
e) gli operatori assicurano che i contatori dei
clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete
siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete;
f) se il cliente finale lo richiede, i dati
sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo
sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di
esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue, attraverso
un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero
mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un
soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono
messi a disposizione in un formato facilmente
comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita'
dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e
trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
g) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al
momento dell'installazione del contatore intelligente,
fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate,
con particolare riferimento al pieno potenziale del
dispositivo in termini di gestione della lettura e di
monitoraggio del consumo di energia elettrica e al
trattamento dei suoi dati personali;
h) la misurazione e il pagamento debbono essere
assicurati ai clienti finali con la stessa risoluzione
temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli
sbilanciamenti nel mercato interno.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e
di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa
definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici
potenziali, individua le modalita' con cui le imprese
distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di
misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia
elettrica e gas naturale, teleriscaldamento,
teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico
contatori di fornitura che riflettono con precisione il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo
effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce
temporali;
b) forniscono ai clienti finali di energia
elettrica e gas naturale, teleriscaldamento,
teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico
contatori di fornitura di cui alla lettera a), in
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di
nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti
ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda
il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda
il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di
misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti,
introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle
esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto dei relativi standard internazionali e delle
raccomandazioni della Commissione europea, predispone le
specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione
intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di
esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi,
affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano
ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise,
basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di
utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza
energetica e i benefici per i clienti finali siano
pienamente considerati nella definizione delle
funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la
sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza
dei dati misurati al momento della loro raccolta,
conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti
dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico assicura il trattamento dei dati storici di
proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente
finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i
propri azionisti, secondo criteri di efficienza e
semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta
del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado
di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella
rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale,
su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A.,
in qualita' di gestore del Sistema informatico integrato di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di
energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, metta i dati del contatore di fornitura relativi
all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al
prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo
cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione
di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati
personali, in un formato facilmente comprensibile che possa
essere utilizzato per confrontare offerte comparabili
ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti
soggetti terzi;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita'
necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11;
e-bis) le attivita' funzionali all'attivazione dei
servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal
misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza,
avvengano in modo centralizzato per il tramite
dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di gestore del
Sistema informatico integrato.
3-bis. E' istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.
un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti
terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del
comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo
garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei
clienti finali di ciascuna informazione concernente gli
accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la
cronologia di tali accessi e la tipologia di dati
consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A.
ai sensi del presente comma sono posti a carico dei
soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3,
lettera d), secondo criteri e modalita' definiti
dall'ARERA.
3-bis. E' istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.
un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti
terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del
comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo
garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei
clienti finali di ciascuna informazione concernente gli
accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la
cronologia di tali accessi e la tipologia di dati
consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A.
ai sensi del presente comma sono posti a carico dei
soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3,
lettera d), secondo criteri e modalita' definiti
dall'ARERA.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
di misura assicurino che, sin dal momento
dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti
finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi
energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di
ciascuna unita' immobiliare e la suddivisione delle spese
in base ai consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e'
obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a
cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore
di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di
sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore
o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a
cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei
condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto
previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici
potenziali, devono essere riportati in apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali
sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o
da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di
calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per
cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. E' fatta salva la
possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore della presente
disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia gia'
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita'
tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di
fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di
contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5
che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono
leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi
che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e
c), non possono essere derogati nel caso di condomini di
nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova
costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo
alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia
termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera
d), con particolare riferimento ai casi in cui siano
comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata,
differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le
unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio
polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sottopone al Ministero dello
sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni
delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a
titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni
energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le
modalita' con cui, se tecnicamente possibile:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa'
di vendita di energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014,
le informazioni sulle fatture emesse siano precise e
fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le
seguenti modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare
il proprio consumo di energia, la fatturazione deve
avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con
cadenza annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione sono
comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo
gratuito;
2-bis) e' garantita al cliente finale la
possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle
informazioni relative ai propri consumi;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
comunicano i dati dei propri consumi direttamente al
fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano
installati contatori non abilitati alla trasmissione dei
dati per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1),
la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo
forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia
comunicato la lettura del proprio contatore per un
determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai
numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa'
di vendita di energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE,
provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni
complementari sui consumi storici che consentano loro di
effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni
complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere
agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di
utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati
sono resi disponibili al cliente finale via internet o
mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo
trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore;
b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del
calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano
rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di
fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione
chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e'
stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano
basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia
del cliente finale e il consumo nello stesso periodo
dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di
grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell'invio di contratti,
modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
nei siti web destinati ai clienti individuali, i
distributori di energia o le societa' di vendita di energia
includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di
assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i
relativi indirizzi internet, dove i clienti possono
ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di
ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e'
predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con
cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico assicura che non siano applicati specifici
corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle
fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per
l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. L'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura,
altresi', che le societa' di vendita di energia al
dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un
altro fornitore. Nello svolgimento dei compiti ad essa
assegnati dal presente articolo, al fine di evitare
duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa Autorita'
si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato
(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13
agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di
cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013,
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.
8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali
in cui sono installati i contatori di fornitura, i
sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al
comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo
sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o
sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente
ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione
dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura
periodica da parte degli utenti, in base al quale questi
ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la
fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel
caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare
l'autolettura per il relativo periodo.
8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili
della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di
condominio o altri soggetti identificati dagli utenti,
provvedono affinche':
1) se disponibili, le informazioni sulla
fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle
letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano
rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di
servizi energetici designato dall'utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le
informazioni sulla fatturazione e le bollette in via
elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli
utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita'
dell'allegato 9, punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi
siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione
della ripartizione dei costi in relazione al consumo
individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
per uso domestico nei condomini e negli edifici
polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o
contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo
di lucro;
5) sia garantita all'utente la possibilita' di
accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni
relative ai propri consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e
assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli
utenti conformemente alla normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 8-ter, e concernenti la
contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo
individuale effettivo nei condomini e negli edifici
polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella
misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di
garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente
comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, pubblica un rapporto contenente
un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a
livello nazionale, se del caso suddiviso per aree
geografiche.»