Art. 3
Servizi di cold ironing
1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di
strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari
all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.
L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi
ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico
generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing,
individuato dall'autorita' competente nelle forme e secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente. Il gestore
dell'infrastruttura di cui al primo periodo e':
a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia
elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di
distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura e' connessa;
b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini
dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento
ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle
tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti
volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato
al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo
dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al
comma 01 del presente articolo»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma
01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure
di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold
ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura
eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui
al comma 01 insista su aree portuali gia' affidate in concessione ai
sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
l'Autorita' di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione
di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie
a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi
ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi
utilizzatori».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 34-bis (Cold ironing). - 01. Per infrastruttura
di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e
impianti realizzati sulla terraferma necessari
all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in
porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di
terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio
di interesse economico generale fornito dal gestore
dell'infrastruttura di cold ironing, individuato
dall'autorita' competente nelle forme e secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente. Il gestore
dell'infrastruttura di cui al primo periodo e':
a) un cliente finale ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione
delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete
pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale
infrastruttura e' connessa;
b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai
fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento
ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle
tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti volti a prevedere
uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al
predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura
degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che
alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del
presente articolo.
1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui
al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti
dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli
utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali
garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e
non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di
cui al comma 01 insista su aree portuali gia' affidate in
concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' di sistema portuale
adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole
negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare
che il concessionario possa beneficiare di vantaggi
ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi
utilizzatori.
2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I
annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunta,
in fine, la seguente sottovoce:
«per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh».
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia
subordinatamente all'adozione di una decisione del
Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi
dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di
accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego
di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre
amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2
e' altresi' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni
competenti.»