Art. 3 
 
                       Servizi di cold ironing 
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di
strutture, opere e impianti  realizzati  sulla  terraferma  necessari
all'erogazione di energia elettrica alle navi  ormeggiate  in  porto.
L'erogazione di energia elettrica da  impianti  di  terra  alle  navi
ormeggiate in porto costituisce un servizio  di  interesse  economico
generale fornito dal gestore  dell'infrastruttura  di  cold  ironing,
individuato  dall'autorita'  competente  nelle  forme  e  secondo  le
modalita'   previste   dalla   normativa    vigente.    Il    gestore
dell'infrastruttura di cui al primo periodo e': 
        a) un cliente finale ai  sensi  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia
elettrica  prelevata  dalla  rete   pubblica   o   dal   sistema   di
distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura e' connessa; 
        b) un consumatore  finale  dell'energia  elettrica,  ai  fini
dell'applicazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Al  fine  di  favorire  la   riduzione   dell'inquinamento
ambientale  nelle  aree  portuali  mediante   la   diffusione   delle
tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA)  adotta  uno  o  piu'  provvedimenti
volti a prevedere uno sconto, per un periodo di  tempo  proporzionato
al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai  punti  di  prelievo
dell'energia elettrica che alimentano le  infrastrutture  di  cui  al
comma 01 del presente articolo»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma
01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle  misure
di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio  di  cold
ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e  di  fornitura
eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura  di  cui
al comma 01 insista su aree portuali gia' affidate in concessione  ai
sensi  dell'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,   n.   84,
l'Autorita' di sistema portuale adotta, anche mediante la  previsione
di apposite clausole negli atti di concessione, le misure  necessarie
a  evitare  che  il  concessionario  possa  beneficiare  di  vantaggi
ingiustificati  ovvero  operare   discriminazioni   tra   i   diversi
utilizzatori». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   34-bis   del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162   (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 34-bis (Cold ironing). - 01. Per infrastruttura
          di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere  e
          impianti    realizzati    sulla    terraferma     necessari
          all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in
          porto. L'erogazione di energia  elettrica  da  impianti  di
          terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio
          di  interesse  economico  generale  fornito   dal   gestore
          dell'infrastruttura   di    cold    ironing,    individuato
          dall'autorita'  competente  nelle  forme   e   secondo   le
          modalita' previste  dalla  normativa  vigente.  Il  gestore
          dell'infrastruttura di cui al primo periodo e': 
                  a)  un  cliente  finale  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione
          delle partite di energia  elettrica  prelevata  dalla  rete
          pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a  cui  tale
          infrastruttura e' connessa; 
                  b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai
          fini dell'applicazione del testo unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
                1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento
          ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle
          tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla  data
          di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti volti  a  prevedere
          uno sconto,  per  un  periodo  di  tempo  proporzionato  al
          predetto fine,  sulle  componenti  tariffarie  a  copertura
          degli oneri generali di  sistema  di  cui  all'articolo  3,
          comma 11, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,
          applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che
          alimentano  le  infrastrutture  di  cui  al  comma  01  del
          presente articolo. 
                1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui
          al   comma   01   trasferiscono   i   benefici    derivanti
          dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e  2  agli
          utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai  quali
          garantiscono condizioni di accesso e di  fornitura  eque  e
          non discriminatorie. Nel caso in  cui  l'infrastruttura  di
          cui al comma 01 insista su aree portuali gia'  affidate  in
          concessione  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge  28
          gennaio  1994,  n.  84,  l'Autorita'  di  sistema  portuale
          adotta, anche mediante la previsione di  apposite  clausole
          negli atti di concessione, le misure necessarie  a  evitare
          che  il  concessionario  possa  beneficiare   di   vantaggi
          ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi
          utilizzatori. 
                2. Alla voce:  «Energia  elettrica»  dell'allegato  I
          annesso  al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e'  aggiunta,
          in fine, la seguente sottovoce: 
                «per la fornitura di  energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh». 
                3. La disposizione di cui al  comma  2  ha  efficacia
          subordinatamente  all'adozione   di   una   decisione   del
          Consiglio  dell'Unione  europea  che  autorizzi,  ai  sensi
          dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del  Consiglio,
          del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare  un'aliquota  di
          accisa ridotta all'energia elettrica fornita per  l'impiego
          di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  le  altre
          amministrazioni competenti. 
                4. L'efficacia della disposizione di cui al  comma  2
          e'   altresi'    subordinata    all'autorizzazione    della
          Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo
          3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,   d'intesa   con   le   altre    amministrazioni
          competenti.»