Art. 4
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza
e di interoperabilita' del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture
ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi
pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una
determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per
l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
materia di sicurezza e di interoperabilita' del trasporto
ferroviario, di un piano di intervento recante le modalita' operative
del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il
trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua,
sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi,
i ruoli e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto conto
delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e
delle mansioni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attivita' e delle
dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito
il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi
decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono definite le modalita' di applicazione in
ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003,
n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di
interoperabilita' del trasporto ferroviario.
3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i gestori delle
infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in
coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso,
predispongono, sulla base di una determinazione e
valutazione dei rischi, procedure operative per
l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea in materia di sicurezza e di interoperabilita' del
trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le
modalita' operative del soccorso qualificato lungo la rete
ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati.
Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una
specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli
e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto
conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli
formativi e delle mansioni.».