Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
                                 81 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  sicurezza
e di interoperabilita' del trasporto ferroviario»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,   i   gestori   delle   infrastrutture
ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i  servizi
pubblici  di  pronto  soccorso,  predispongono,  sulla  base  di  una
determinazione e valutazione  dei  rischi,  procedure  operative  per
l'attuazione, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea  in
materia  di  sicurezza   e   di   interoperabilita'   del   trasporto
ferroviario, di un piano di intervento recante le modalita' operative
del soccorso  qualificato  lungo  la  rete  ferroviaria,  incluso  il
trasporto degli infortunati.  Ciascun  datore  di  lavoro  individua,
sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei  rischi,
i ruoli e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto  conto
delle relative categorie di inquadramento,  dei  titoli  formativi  e
delle mansioni». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di  lavoro,
          tenendo  conto  della  natura  della  attivita'   e   delle
          dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva,  sentito
          il medico competente ove nominato, prende  i  provvedimenti
          necessari in materia di  primo  soccorso  e  di  assistenza
          medica di emergenza, tenendo conto  delle  altre  eventuali
          persone presenti  sui  luoghi  di  lavoro  e  stabilendo  i
          necessari rapporti con i  servizi  esterni,  anche  per  il
          trasporto dei lavoratori infortunati. 
                2. Le caratteristiche minime  delle  attrezzature  di
          primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la  sua
          formazione,   individuati   in   relazione   alla    natura
          dell'attivita', al numero dei  lavoratori  occupati  ed  ai
          fattori   di   rischio   sono   individuati   dal   decreto
          ministeriale 15  luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi
          decreti ministeriali di  adeguamento  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3. Con appositi decreti  ministeriali,  acquisito  il
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, vengono definite le modalita' di  applicazione  in
          ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003,
          n. 388  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  della
          normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e  di
          interoperabilita' del trasporto ferroviario. 
              3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  i   gestori   delle
          infrastrutture ferroviarie e  le  imprese  ferroviarie,  in
          coordinamento con i servizi pubblici  di  pronto  soccorso,
          predispongono,  sulla  base   di   una   determinazione   e
          valutazione   dei   rischi,   procedure    operative    per
          l'attuazione,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
          europea in materia di sicurezza e di interoperabilita'  del
          trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le
          modalita' operative del soccorso qualificato lungo la  rete
          ferroviaria,  incluso  il  trasporto   degli   infortunati.
          Ciascun datore di  lavoro  individua,  sulla  base  di  una
          specifica determinazione e valutazione dei rischi, i  ruoli
          e le responsabilita'  da  assegnare  al  personale,  tenuto
          conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli
          formativi e delle mansioni.».