Art. 5 
 
Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto 
 
  1. All'articolo 8, comma 6, del  decreto  legislativo  22  dicembre
2000, n. 395, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non
siano previste  sedute  d'esame  nella  provincia  di  residenza,  e'
consentita la partecipazione alle prove  d'esame  anche  in  province
diverse da quella di residenza,  previa  sottoscrizione  di  apposito
protocollo in sede di Conferenza unificata». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 22 dicembre  2000,  n.  395  (Attuazione  della
          direttiva  98/76/CE  del  1°  ottobre  1998  del  Consiglio
          dell'Unione europea, modificativa della direttiva  96/26/CE
          del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso  alla  professione
          di trasportatore su  strada  di  merci  e  di  viaggiatori,
          nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati
          e altri titoli allo scopo  di  favorire  l'esercizio  della
          liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
          dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art 8 (Esame di idoneita' professionale).  -  1.  Le
          prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo
          7, commi 2, 3 e 4, consistono in: 
                  a) sessanta  domande  con  risposta  a  scelta  fra
          quattro risposte alternative; 
                  b) una esercitazione su un caso pratico. 
                2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
          comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due  ore;
          per la valutazione della prova di cui al comma  1,  lettera
          a), sono attribuibili al massimo  sessanta  punti;  per  la
          valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
          attribuibili al massimo quaranta punti. 
                3. Per gli effetti dell'articolo  7,  commi  2  e  3,
          l'esame e' superato se il candidato ottiene  almeno  trenta
          punti per la prova di cui al comma 1,  lettera  a),  almeno
          venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b),  ed
          un  punteggio  complessivo,  risultante  dalla  somma   dei
          punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 
                4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4,  l'esame
          e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per
          la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
          per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
          complessivo,  risultante  dalla  somma  dei   punteggi   di
          entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 
                5. A cura della competente  struttura  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  sono  resi  pubblici
          l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al  comma
          1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova  di
          cui al comma 1, lettera b). 
                6. Possono partecipare alle prove d'esame di  cui  al
          comma  1  le  persone,  maggiori  d'eta',  non   interdette
          giudizialmente  e  non  inabilitate  che  abbiano   assolto
          all'obbligo scolastico e superato un  corso  di  istruzione
          secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
          agli esami di cui al  presente  articolo  presso  organismi
          autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame  presso  la
          provincia nel cui territorio hanno la residenza  anagrafica
          o  l'iscrizione  nell'anagrafe  degli  italiani   residenti
          all'estero ovvero, in  mancanza  di  queste,  la  residenza
          normale. Qualora non siano previste  sedute  d'esame  nella
          provincia di residenza,  e'  consentita  la  partecipazione
          alle prove d'esame anche in province diverse da  quella  di
          residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo  in
          sede di Conferenza unificata.».