Art. 5
Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto
1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non
siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, e'
consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province
diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito
protocollo in sede di Conferenza unificata».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della
direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio
dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE
del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori,
nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati
e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato
dalla presente legge:
«Art 8 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Le
prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo
7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra
quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore;
per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera
a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la
valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3,
l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta
punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno
venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed
un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei
punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame
e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per
la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura della competente struttura del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici
l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma
1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di
cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al
comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette
giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la
provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica
o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza
normale. Qualora non siano previste sedute d'esame nella
provincia di residenza, e' consentita la partecipazione
alle prove d'esame anche in province diverse da quella di
residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in
sede di Conferenza unificata.».