Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
  49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei  rifiuti  di
  apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano
la pubblicita', anche attraverso la diffusione  mediante  il  proprio
sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui
al comma 3 e al  periodo  di  loro  applicazione,  differenziati  per
ciascuna  apparecchiatura  elencata   nei   raggruppamenti   di   cui
all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  25  settembre
2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023,
n. 40. 
    3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis  sono  pubblicate  e
aggiornate a cura dei sistemi di gestione  individuali  e  collettivi
entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi. 
    3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che
destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti  dai
contributi ambientali alla riduzione  degli  importi  dei  contributi
stessi, assicurano la pubblicita' ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter
anche degli importi dei contributi cosi' determinati». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   (Attuazione   della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE)), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Obblighi dei produttori  di  AEE).  -  1.  I
          produttori  devono  conseguire  gli  obiettivi  minimi   di
          recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V. 
                2.  I  produttori  adempiono   ai   propri   obblighi
          derivanti   dalle   disposizioni   del   presente   decreto
          legislativo mediante  sistemi  di  gestione  individuali  o
          collettivi,   operanti   in   modo   uniforme   sull'intero
          territorio nazionale. 
                3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di
          gestione di cui  al  comma  2,  determinano  annualmente  e
          comunicano al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario
          per  adempiere,  nell'anno  solare  di  riferimento,   agli
          obblighi di raccolta, trattamento, recupero  e  smaltimento
          imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da
          non superare la migliore  stima  dei  costi  effettivamente
          sostenuti.  Il  produttore,  al  momento  della   messa   a
          disposizione  sul  mercato  nazionale   di   un'AEE,   puo'
          applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo,
          indicandolo separatamente nelle proprie fatture di  vendita
          ai distributori. La presenza  del  contributo  puo'  essere
          resa  nota  nell'indicazione  del   prezzo   del   prodotto
          all'utilizzatore finale. 
                3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi
          assicurano la pubblicita', anche attraverso  la  diffusione
          mediante il proprio sito web, delle  informazioni  relative
          al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo  di
          loro    applicazione,    differenziati     per     ciascuna
          apparecchiatura  elencata   nei   raggruppamenti   di   cui
          all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  25  settembre  2007,  n.  185,  come  sostituito  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. 
                3-ter. Le informazioni di cui  al  comma  3-bis  sono
          pubblicate e aggiornate a  cura  dei  sistemi  di  gestione
          individuali  e  collettivi  entro   trenta   giorni   dalla
          determinazione del valore dei contributi. 
                3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui  al
          comma 2, che destinano in tutto o in parte  gli  avanzi  di
          gestione  provenienti  dai   contributi   ambientali   alla
          riduzione degli importi dei contributi  stessi,  assicurano
          la pubblicita' ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli
          importi dei contributi cosi' determinati.».