Art. 6
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano
la pubblicita', anche attraverso la diffusione mediante il proprio
sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui
al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per
ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre
2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023,
n. 40.
3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e
aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi
entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che
destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai
contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi
stessi, assicurano la pubblicita' ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter
anche degli importi dei contributi cosi' determinati».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Obblighi dei produttori di AEE). - 1. I
produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di
recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V.
2. I produttori adempiono ai propri obblighi
derivanti dalle disposizioni del presente decreto
legislativo mediante sistemi di gestione individuali o
collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale.
3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di
gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario
per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli
obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento
imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da
non superare la migliore stima dei costi effettivamente
sostenuti. Il produttore, al momento della messa a
disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, puo'
applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo,
indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita
ai distributori. La presenza del contributo puo' essere
resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto
all'utilizzatore finale.
3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi
assicurano la pubblicita', anche attraverso la diffusione
mediante il proprio sito web, delle informazioni relative
al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di
loro applicazione, differenziati per ciascuna
apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono
pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione
individuali e collettivi entro trenta giorni dalla
determinazione del valore dei contributi.
3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al
comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di
gestione provenienti dai contributi ambientali alla
riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano
la pubblicita' ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli
importi dei contributi cosi' determinati.».