Art. 7 
 
Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore  della  gestione
                              dei RAEE 
 
  1.  All'articolo  178-ter,  comma  6,  lettera  e),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dopo  le  parole:  «del  presente
articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti  di
legge stabiliti per le diverse filiere». 
  2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento,  in
almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1  per
cento, in almeno un raggruppamento, o almeno  pari  all'1  per  cento
risultante  dalla   somma   delle   percentuali   in   ogni   singolo
raggruppamento»; 
    b) all'articolo 33: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Al Centro di  coordinamento  devono  iscriversi  anche  i
sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici  e  i  sistemi  di
gestione individuali  o  collettivi  di  RAEE  fotovoltaici.  Possono
altresi' iscriversi i sistemi individuali e  collettivi  di  gestione
dei RAEE professionali»; 
      2) al comma 5, alinea, dopo  le  parole:  «sistemi  collettivi»
sono inserite le seguenti: «e individuali». 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 178-ter,  comma  6,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
          materia ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi  in  materia
          di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
          responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
          requisiti: 
                  a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
          tutti i pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere
          di  riferimento,  compresi  i  produttori   che   immettono
          prodotti  sul  mercato  nazionale,  le  organizzazioni  che
          attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
          derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,  i
          gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita'  locali
          e, ove applicabile, gli operatori per il  riutilizzo  e  la
          preparazione per il riutilizzo e le  imprese  dell'economia
          sociale; 
                  b)  definizione  in  linea  con  la  gerarchia  dei
          rifiuti degli obiettivi di gestione dei  rifiuti,  volti  a
          conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti  per
          il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il
          raggiungimento degli obiettivi di cui al  presente  decreto
          ed  alle  direttive  94/62/CE,  2000/53/CE,  2006/66/CE   e
          2012/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
          definiscono, ove opportuno,  altri  obiettivi  quantitativi
          e/o qualitativi considerati  rilevanti  per  il  regime  di
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle
          informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
          dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
          da tali prodotti, specificando i flussi  dei  materiali  di
          rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini  della  lettera
          b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui  al
          comma 8; 
                  d) adempimento degli oneri amministrativi a  carico
          dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto  del
          principio di equita' e proporzionalita' in  relazione  alla
          quota   di   mercato   e   indipendentemente   dalla   loro
          provenienza; 
                  e) assicurazione  che  i  produttori  del  prodotto
          garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
          loro prodotto e ai detentori  di  rifiuti  interessati  dai
          regimi di responsabilita'  estesa  del  produttorecirca  le
          misure  di  prevenzione  dei  rifiuti,  i  centri  per   il
          riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo,  i  sistemi
          di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della
          dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
          detentori di rifiuti  a  conferire  i  rifiuti  ai  sistemi
          esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
          caso, mediante incentivi economici. 
                2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 
                  a) una copertura geografica della rete di  raccolta
          dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica  della
          distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
          aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti  sono
          piu' proficue e  fornendo  un'adeguata  disponibilita'  dei
          sistemi di raccolta  dei  rifiuti  anche  nelle  zone  piu'
          svantaggiate; 
                  b) idonei mezzi finanziari  o  mezzi  finanziari  e
          organizzativi per soddisfare gli obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  c)   meccanismi   adeguati   di    autosorveglianza
          supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al
          soggetto di cui al comma 4, per valutare: 
                    1. la  loro  gestione  finanziaria,  compreso  il
          rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
                    2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati  in
          conformita' del comma 1, lettera c)  e  delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
                  d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
          degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma  1,
          lettera b), e, nel caso  di  adempimento  collettivo  degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore, informazioni altresi' su: 
                    1. proprieta' e membri; 
                    2. contributi finanziari versati da produttori di
          prodotti per unita' venduta o per  tonnellata  di  prodotto
          immessa sul mercato; 
                    3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 
                3. I produttori, in adempimento  ai  propri  obblighi
          derivanti  dalla  responsabilita'  estesa  del  produttore,
          versano un contributo finanziario affinche' lo stesso: 
                  a) copra i seguenti costi per  i  prodotti  che  il
          produttore immette sul mercato nazionale: 
                    1) costi della raccolta differenziata di  rifiuti
          e del loro successivo trasporto; 
                    2)  costi  della  cernita   e   del   trattamento
          necessario per raggiungere  gli  obiettivi  dell'Unione  in
          materia  di  gestione  dei  rifiuti  tenendo  conto   degli
          introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti
          derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle  materie
          prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni
          di deposito non reclamate; 
                    3) costi necessari a raggiungere altri  traguardi
          e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 
                    4)  costi  di  una  congrua   informazione   agli
          utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
          del comma 1, lettera e); 
                    5) costi della raccolta e della comunicazione dei
          dati a norma del comma 1, lettera c); 
                  b)  nel  caso  di  adempimento   collettivo   degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore,  sia  modulato,  ove  possibile,  per   singoli
          prodotti  o  gruppi  di  prodotti  simili,  in  particolare
          tenendo  conto  della  loro   durevolezza,   riparabilita',
          riutilizzabilita' e  riciclabilita'  e  della  presenza  di
          sostanze pericolose, adottando in  tal  modo  un  approccio
          basato sul ciclo di  vita  e  in  linea  con  gli  obblighi
          fissati dalla pertinente normativa dell'Unione  e,  se  del
          caso,  sulla  base  di  criteri  armonizzati  al  fine   di
          garantire il buon funzionamento del mercato interno; 
                  c) non  superi  i  costi  che  sono  necessari  per
          fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo  efficiente
          in termini di costi. Tali  costi  sono  stabiliti,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 
                4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica  ai
          regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
          direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
          della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
          alla lettera a) del comma 3 puo'  essere  derogato,  previa
          autorizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, ove  ricorra  la  necessita'  di
          garantire  la  corretta   gestione   dei   rifiuti   e   la
          sostenibilita'  economica  del  regime  di  responsabilita'
          estesa, a condizione che: 
                  a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                  b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per  raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                  c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore  istituiti  prima  del   4   luglio   2018   per
          raggiungere  gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
          costi necessari; 
                  d) e a  condizione  che  i  rimanenti  costi  siano
          sostenuti   da   produttori   originali   di   rifiuti    o
          distributori. 
                5. La deroga non puo' essere utilizzata  per  ridurre
          la quota dei costi sostenuti  dai  produttori  di  prodotti
          nell'ambito  dei  regimi  di  responsabilita'  estesa   del
          produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 
                6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita la funzione di  vigilanza  e
          controllo  sul  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore e, in particolare: 
                  a) raccoglie in formato elettronico i dati  di  cui
          al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma  8  e  ne
          verifica la correttezza e la provenienza; 
                  b) analizza i  bilanci  di  esercizio  ed  effettua
          analisi  comparative  tra  i  diversi  sistemi   collettivi
          evidenziando eventuali anomalie; 
                  c)  analizza  la  determinazione   del   contributo
          ambientale di cui al comma 3; 
                  d) controlla che vengano raggiunti  gli  obbiettivi
          previsti negli accordi di programma stipulati  dai  sistemi
          di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
          e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; 
                  e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
          del presente articolo e degli ulteriori requisiti di  legge
          stabiliti  per  le  diverse  filiere  per  ciascun  sistema
          istituito e per tutti i soggetti responsabili. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
          di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 
                8.  Al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di
          vigilanza  e  controllo  di  cui  al  comma  6,  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e' istituito il Registro nazionale dei  produttori  al
          quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
          estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui  al  comma  7;  in
          caso di produttori con sede legale in  altro  Stato  Membro
          dell'Unione   che   immettono   prodotti   sul   territorio
          nazionale, ai fini di  adempiere  agli  obblighi  derivanti
          dall'istituzione di un regime  di  responsabilita'  estesa,
          questi designano una persona giuridica o  fisica  stabilita
          sul territorio nazionale quale  rappresentante  autorizzato
          per  l'adempimento  degli  obblighi   e   l'iscrizione   al
          Registro. 
                9. I soggetti  di  cui  al  comma  8  trasmettono  al
          Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
          cui al comma 7: i dati  relativi  all'immesso  sul  mercato
          nazionale dei  propri  prodotti  e  le  modalita'  con  cui
          intendono  adempiere  ai   propri   obblighi;   i   sistemi
          attraverso  i  quali  i  produttori  adempiono  ai   propri
          obblighi, in forma individuale e associata, con  statuto  e
          annessa documentazione relativa al proprio progetto;  entro
          il 31 maggio di ogni anno il bilancio in  caso  di  sistemi
          collettivi, il rendiconto  dell'attivita'  di  gestione  in
          caso di sistemi individuali; entro il  31  maggio  di  ogni
          anno  una  relazione  sulla  gestione   relativa   all'anno
          precedente contenente gli  obiettivi  raggiunti  ovvero  le
          ragioni che, eventualmente, impediscono  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  recupero  e  riciclo  previsti  e  le
          relative  soluzioni,  le  modalita'  di   raccolta   e   di
          trattamento implementate, le voci di  costo  relative  alle
          diverse operazioni di gestione, inclusa la  prevenzione,  i
          ricavi  dalla  commercializzazione  dei  materiali  e   dal
          riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro  il
          30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione
          e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio
          di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
          successivo  dettagliando  le   voci   di   costo   che   lo
          compongono.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, comma  10-bis,
          e  33  del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.   49
          (Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (I sistemi collettivi). - (Omissis) 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in  almeno
          un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
          dalla   somma   delle   percentuali   in    ogni    singolo
          raggruppamento. 
              (Omissis)» 
              «Art. 33 (Centro di coordinamento).- 1.  Il  Centro  di
          coordinamento, istituito  e  disciplinato  ai  sensi  degli
          articoli 9, commi 1  e  3,  11  e  12  del  regolamento  25
          settembre 2007, n. 185,  ha  la  forma  del  consorzio  con
          personalita'   giuridica   di   diritto   privato   ed   e'
          disciplinato ai sensi dell'articolo  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          nel presente decreto legislativo. Il consorzio e'  composto
          da  tutti  i  sistemi  collettivi  di  gestione  dei   RAEE
          provenienti dai nuclei domestici, che vi  aderiscono  entro
          30 giorni dalla loro  costituzione,  e  da  due  componenti
          nominati  rispettivamente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del
          presente decreto, il  Centro  di  coordinamento  predispone
          apposito elenco,  in  cui  i  titolari  degli  impianti  di
          trattamento dei RAEE sono  tenuti  ad  iscriversi  mediante
          semplice  comunicazione  e  senza  ulteriori  oneri,  ed  a
          comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate  entro
          il 30 aprile di ogni anno. 
              3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i
          sistemi individuali di gestione  dei  RAEE  domestici  e  i
          sistemi  di  gestione  individuali  o  collettivi  di  RAEE
          fotovoltaici.  Possono  altresi'   iscriversi   i   sistemi
          individuali   e   collettivi   di   gestione    dei    RAEE
          professionali. 
              4. Il Centro di coordinamento adegua  lo  statuto  alle
          disposizioni del  presente  decreto  legislativo  entro  90
          giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e  le  successive
          modifiche  sono  approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  60  giorni
          dalla presentazione. 
              5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le
          relative modalita' e condizioni, la raccolta, il  ritiro  e
          la  gestione  dei  RAEE  in  modo  omogeneo  su  tutto   il
          territorio nazionale da  parte  dei  sistemi  collettivi  e
          individuali  per   il   conferimento   agli   impianti   di
          trattamento. In particolare il Centro di  coordinamento  ha
          il compito di: 
                a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti  ai  centri
          di  raccolta  comunali  in  modo  omogeneo  su   tutto   il
          territorio nazionale da parte di ogni  sistema  collettivo,
          nel  rispetto  del   principio   di   concorrenza   e   non
          discriminazione, al fine di incrementare  la  raccolta  dei
          RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli  obiettivi  di
          raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal
          presente decreto legislativo; 
                b) collaborare alla definizione della metodologia  di
          cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4; 
                c)  supportare  il  Comitato   di   vigilanza   nella
          definizione  criteri  oggettivi  di  quantificazione  delle
          quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte  di
          istituti scientifici e di ricerca; 
                d) assicurare risposte tempestive alle  richieste  di
          ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando  a  tal
          fine metodologie telematiche; 
                e) raccogliere e rendicontare i  dati  relativi  alla
          raccolta e al trattamento  sulla  base  delle  informazioni
          acquisite ai sensi dell'articolo 34; 
                f) trasmettere annualmente all'ISPRA le  informazioni
          di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione  della
          relazione di cui all'articolo 31, comma 1; 
                g) stipulare specifici accordi con le associazioni di
          categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di
          indirizzo, al  fine  di  assicurare  adeguati  ed  omogenei
          livelli di trattamento e qualificazione  delle  aziende  di
          settore; 
                h) assicurare il  monitoraggio  dei  flussi  di  RAEE
          distinti per categoria di cui agli Allegati  I  e  III  del
          presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi
          sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA  e
          il Comitato di vigilanza e controllo; 
                i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE  un
          programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere
          al Comitato di vigilanza e controllo. Tale  programma  deve
          contenere indicazioni specifiche anche  con  riguardo  agli
          obiettivi  di  recupero  dei  RAEE   stabilite   per   ogni
          categoria; 
                l) coordinare e garantire il  corretto  trasferimento
          delle informazioni  di  cui  all'articolo  27  fornite  dai
          produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
          trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici,
          mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. 
              6. Il Centro di coordinamento puo'  svolgere  i  propri
          compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi  ed
          altri  soggetti  esterni   purche'   venga   garantita   la
          riservatezza dei dati trattati».