Art. 7
Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione
dei RAEE
1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente
articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di
legge stabiliti per le diverse filiere».
2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in
almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per
cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento
risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo
raggruppamento»;
b) all'articolo 33:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i
sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di
gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono
altresi' iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione
dei RAEE professionali»;
2) al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi»
sono inserite le seguenti: «e individuali».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 178-ter, comma 6,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia
di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere
di riferimento, compresi i produttori che immettono
prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che
attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi, i
gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali
e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la
preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia
sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei
rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a
conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per
il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto
ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e
2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi
e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di
responsabilita' estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle
informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di
rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al
comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico
dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del
principio di equita' e proporzionalita' in relazione alla
quota di mercato e indipendentemente dalla loro
provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto
garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai
regimi di responsabilita' estesa del produttorecirca le
misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il
riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi
di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della
dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi
esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta
dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della
distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono
piu' proficue e fornendo un'adeguata disponibilita' dei
sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu'
svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e
organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza
supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al
soggetto di cui al comma 4, per valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il
rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in
conformita' del comma 1, lettera c) e delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di
prodotti per unita' venduta o per tonnellata di prodotto
immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore,
versano un contributo finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il
produttore immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti
e del loro successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento
necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in
materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti
derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie
prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni
di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi
e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli
utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei
dati a norma del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli
prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare
tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di
sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio
basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi
fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del
caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di
garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per
fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente
in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai
regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
alla lettera a) del comma 3 puo' essere derogato, previa
autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ove ricorra la necessita' di
garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita'
estesa, a condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per
raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei
rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano
sostenuti da produttori originali di rifiuti o
distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre
la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti
nell'ambito dei regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e
controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui
al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne
verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua
analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi
evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo
ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi
previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi
di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
del presente articolo e degli ulteriori requisiti di legge
stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema
istituito e per tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di
vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' istituito il Registro nazionale dei produttori al
quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro
dell'Unione che immettono prodotti sul territorio
nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti
dall'istituzione di un regime di responsabilita' estesa,
questi designano una persona giuridica o fisica stabilita
sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato
per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al
Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato
nazionale dei propri prodotti e le modalita' con cui
intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi
attraverso i quali i produttori adempiono ai propri
obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e
annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro
il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi
collettivi, il rendiconto dell'attivita' di gestione in
caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni
anno una relazione sulla gestione relativa all'anno
precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le
ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le
relative soluzioni, le modalita' di raccolta e di
trattamento implementate, le voci di costo relative alle
diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i
ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal
riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il
30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio
di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.»
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 10-bis,
e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
(Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (I sistemi collettivi). - (Omissis)
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno
un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
dalla somma delle percentuali in ogni singolo
raggruppamento.
(Omissis)»
«Art. 33 (Centro di coordinamento).- 1. Il Centro di
coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli
articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25
settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con
personalita' giuridica di diritto privato ed e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
nel presente decreto legislativo. Il consorzio e' composto
da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro
30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti
nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
dello sviluppo economico.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, il Centro di coordinamento predispone
apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di
trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante
semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a
comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro
il 30 aprile di ogni anno.
3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i
sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i
sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE
fotovoltaici. Possono altresi' iscriversi i sistemi
individuali e collettivi di gestione dei RAEE
professionali.
4. Il Centro di coordinamento adegua lo statuto alle
disposizioni del presente decreto legislativo entro 90
giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive
modifiche sono approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni
dalla presentazione.
5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le
relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e
la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e
individuali per il conferimento agli impianti di
trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha
il compito di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri
di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo,
nel rispetto del principio di concorrenza e non
discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei
RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di
raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal
presente decreto legislativo;
b) collaborare alla definizione della metodologia di
cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella
definizione criteri oggettivi di quantificazione delle
quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di
istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di
ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal
fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla
raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni
acquisite ai sensi dell'articolo 34;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni
di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della
relazione di cui all'articolo 31, comma 1;
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di
categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di
indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei
livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di
settore;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE
distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del
presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi
sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA e
il Comitato di vigilanza e controllo;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un
programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere
al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve
contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli
obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni
categoria;
l) coordinare e garantire il corretto trasferimento
delle informazioni di cui all'articolo 27 fornite dai
produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici,
mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.
6. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri
compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed
altri soggetti esterni purche' venga garantita la
riservatezza dei dati trattati».