Art. 8 
 
Modifiche alla disciplina per lo svolgimento  della  professione  del
                        mediatore del diporto 
 
  1.  Al  codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 49-ter: 
      1) al comma 3, dopo le parole: «puo' svolgere» sono inserite le
seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «,
di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle
seguenti: «o di  rappresentanza  ovvero  da  altro  rapporto  che  ne
possa»; 
      2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite  dalle
seguenti: «per il quale»; 
      3) al comma  6,  dopo  le  parole:  «del  codice  civile»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche', per i profili  ivi  disciplinati,  il
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati
membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  o
svizzeri, e l'articolo 49 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per  i  cittadini
di Paesi terzi»; 
      4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Ai fini  del  presente  codice,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  l'autorita'  nazionale  competente
per le attivita' amministrative connesse  alla  figura  professionale
del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»; 
    b) all'articolo 49-quater: 
      1) al comma 3: 
        1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione
europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in   materia   di
immigrazione   e   di   lavoro,   fatti   salvi   eventuali   accordi
internazionali in materia»; 
        1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) essere in possesso di diploma di istruzione  secondaria
di  secondo  grado  o  di  diploma   di   istruzione   e   formazione
professionale ovvero di titolo di studio  riconosciuto  o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane»; 
        1.3) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          «g)  salvo   che   siano   intervenuti   provvedimenti   di
riabilitazione  o  che  il  reato  sia  estinto,  non  essere   stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  non
essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore
a tre anni»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3,  lettera  e),
e' organizzato da enti di formazione di diritto pubblico  o  privato,
italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. L'iscrizione al corso e' in ogni caso subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato  al  costo  sostenuto  dall'ente  di  formazione  per  la
gestione del corso»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sono  stabiliti  i  criteri  e   le   modalita'   per   il
riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»; 
      4) al comma 6: 
          4.1) all'alinea, le parole: «del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per
il luogo in cui e' stata commessa la violazione»; 
          4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso  e'
disposto»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «L'ammonimento   e'
disposto»; 
          4.3)  alla  lettera   c),   le   parole:   «nell'esclusione
temporanea»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «nell'interdizione
temporanea»; 
        5) al comma  11,  lettera  d),  le  parole:  «salvo  che  sia
intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo
che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il  reato
sia estinto»; 
        6) al comma 13: 
          6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del  made  in
Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  per
la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei  trasporti  e
della giustizia»; 
          6.2)  le  parole:  «con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto delegato  28  agosto  1997,  n.  28»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
          6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono
inserite le seguenti:  «limitatamente  agli  enti  di  formazione  di
diritto interno,» e le parole: «del luogo  in  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «competente per il luogo in cui». 
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli articoli 49-ter e 49-quater
          del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171  (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  49-ter  (Mediatore  del  diporto).  -  1.   E'
          istituita  la  figura  professionale  del   mediatore   del
          diporto. 
                2. E'  mediatore  del  diporto  colui  che  mette  in
          relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due  o
          piu' parti per la conclusione di contratti di  costruzione,
          compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita'  da
          diporto. 
                3. Il mediatore del diporto puo' svolgere,  anche  su
          base temporanea e occasionale,  esclusivamente  l'attivita'
          indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto
          dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
          e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o
          strumentali e svolge  la  propria  attivita'  professionale
          senza essere legato ad alcune delle parti  da  rapporti  di
          collaborazione, di dipendenza, o di  rappresentanza  ovvero
          da   altro   rapporto   che    ne    possa    compromettere
          l'indipendenza. 
                4. Il mediatore del  diporto  non  puo'  delegare  le
          funzioni relative all'esercizio della professione,  se  non
          ad altro mediatore iscritto. 
                5. Dopo la conclusione del contratto per il quale  ha
          prestato la propria opera, il mediatore  del  diporto  puo'
          ricevere incarico dal cantiere costruttore  o  comunque  da
          una delle  parti  di  rappresentarla  negli  atti  relativi
          all'esecuzione del contratto medesimo. 
                6. Fatte salve le disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo e all'articolo 49-quater del presente  codice,  ai
          mediatori del diporto si applica la disciplina di cui  agli
          articoli 1754 e seguenti del codice civile, nonche', per  i
          profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre
          2007, n. 206, per i cittadini di Stati  membri  dell'Unione
          europea o dello Spazio  economico  europeo  o  svizzeri,  e
          l'articolo  49  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  per  i
          cittadini di Paesi terzi. 
                6-bis. Ai fini  del  presente  codice,  il  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e'   l'autorita'
          nazionale  competente  per  le   attivita'   amministrative
          connesse  alla  figura  professionale  del  mediatore   del
          diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.». 
                «Art.  49-quater   (Attivita'   del   mediatore   del
          diporto). - 1. L'attivita' di cui  all'articolo  49-ter  e'
          soggetta a segnalazione certificata di inizio di  attivita'
          da  presentare  alla  Camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura per il  tramite  dello  sportello
          unico  del  comune  competente  per  territorio  ai   sensi
          dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          corredata delle autocertificazioni e  delle  certificazioni
          attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
                2. La Camera di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti  diversi
          dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7 dicembre 1995, n. 581, assegnando  ad  essi  la  relativa
          qualifica  con  effetto  dichiarativo  del   possesso   dei
          requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
          professionale. 
                3. Possono svolgere la professione del mediatore  del
          diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) essere cittadino  italiano  o  di  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o,  se   cittadino   di   Stati   non
          appartenenti all'Unione europea, essere in  regola  con  le
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  immigrazione  e  di
          lavoro, fatti salvi  eventuali  accordi  internazionali  in
          materia; 
                  b) eta' minima di 18 anni; 
                  c)  requisiti  di  onorabilita'  previsti   per   i
          mediatori marittimi di cui alla legge  12  marzo  1968,  n.
          478; 
                  d) essere in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di diploma  di  istruzione  e
          formazione  professionale  ovvero  di  titolo   di   studio
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  e)   aver    frequentato    un    apposito    corso
          teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per
          i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo  1968,  n.
          478; 
                  f) aver  stipulato  una  polizza  di  assicurazione
          della  responsabilita'  civile   per   i   danni   arrecati
          nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie
          o di terzi, del cui operato  essi  rispondono  a  norma  di
          legge; 
                  g) salvo che  siano  intervenuti  provvedimenti  di
          riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   o   per
          tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
          personali o a misure di  prevenzione  previste  dal  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  non
          essere stati condannati a una pena detentiva non  inferiore
          a tre anni. 
                4. Il  corso  teorico-pratico  di  cui  al  comma  3,
          lettera e), e' organizzato da enti di formazione di diritto
          pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti  dal
          Ministero   delle   infrastrutture   e    dei    trasporti.
          L'iscrizione al  corso  e'  in  ogni  caso  subordinata  al
          pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
          diritto  commisurato  al  costo  sostenuto   dall'ente   di
          formazione per la gestione del corso. 
                5. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti sono stabiliti i criteri e le  modalita'  per
          il riconoscimento degli enti di formazione di cui al  comma
          4. 
                6. Il  mediatore  del  diporto  di  cui  all'articolo
          49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di
          deontologia   professionale   ovvero   delle    norme    di
          comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle
          seguenti sanzioni disciplinari  disposte  dalla  Camera  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
          per il luogo in cui e' stata commessa la violazione: 
                  a)   ammonimento,   che   consiste   nell'informare
          l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme  alle
          norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal
          compiere altre infrazioni. L'ammonimento e' disposto quando
          il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere
          che l'incolpato non commetta altre infrazioni; 
                  b) censura, che consiste nel biasimo formale  e  si
          applica quando la gravita'  dell'infrazione,  il  grado  di
          responsabilita',  i  precedenti  dell'incolpato  e  il  suo
          comportamento successivo al fatto inducono a  ritenere  che
          egli non incorrera' in un'altra infrazione; 
                  c)  sospensione,  che  consiste   nell'interdizione
          temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si
          applica per infrazioni consistenti in  comportamenti  e  in
          responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni
          per irrogare la sola sanzione della censura; 
                  d)   inibizione   perpetua   dell'attivita',    che
          impedisce in via definitiva lo  svolgimento  dell'attivita'
          professionale.  L'inibizione  perpetua  e'   inflitta   per
          violazioni  molto  gravi  che  rendono   incompatibile   la
          prosecuzione   dell'attivita'   professionale   da    parte
          dell'incolpato. 
                7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c),  e'
          disposta per una durata non superiore a 12 mesi. 
                8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi
          previsti dal codice penale, nei seguenti casi: 
                  a) mancata stipula o  sopravvenuta  mancanza  della
          polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f); 
                  b)  emissione  del  decreto   di   fermo   di   cui
          all'articolo  384  del  codice  di   procedura   penale   e
          dell'ordinanza di custodia cautelare  di  cui  all'articolo
          285 del codice di procedura penale; 
                  c) interdizione dai pubblici uffici per una  durata
          non superiore a tre anni; 
                  d)   ricovero   in   un    ospedale    psichiatrico
          giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13,  lettera
          b); 
                  e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
          cui all'articolo 219 del codice penale; 
                  f) applicazione di una delle  misure  di  sicurezza
          non detentive  previste  dall'articolo  215,  comma  terzo,
          numeri 1), 2), 3) del codice penale. 
                9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un
          mediatore del diporto la Camera  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  ha  facolta'  di  ordinare  la
          sospensione   cautelare   del    medesimo    dall'esercizio
          professionale  dell'attivita'  fino   alle   sentenze   che
          definiscono il grado di giudizio. 
                10. La sospensione obbligatoria di cui al comma  8  o
          cautelare di cui al comma 9 non e' soggetta  al  limite  di
          durata stabilito dal comma 7. 
                11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo'  essere
          pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con  la
          propria condotta,  ha  gravemente  compromesso  la  propria
          reputazione  e  la   dignita'   della   categoria   ed   e'
          obbligatoria nei seguenti casi: 
                  a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o  di
          durata  superiore  a  tre  anni,   o   interdizione   dalla
          professione per uguale durata; 
                  b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
          nei casi indicati dall'articolo  222,  secondo  comma,  del
          codice penale; 
                  c) assegnazione ad una colonia agricola  o  ad  una
          casa di lavoro; 
                  d)  condanne  per  delitto   contro   la   pubblica
          amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
          pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il  commercio,
          il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per
          ogni altro delitto  non  colposo  per  il  quale  la  legge
          commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
          a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo  che  siano
          intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il  reato
          sia estinto. 
                12. Le sanzioni di cui al comma 6  sono  annotate  ed
          iscritte  per  estratto  nel  REA.  A  detti  provvedimenti
          accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel
          rispetto delle procedure previste dal capo V della legge  7
          agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 
                13. Con decreto da adottare, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il
          Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con
          i Ministri dell'economia e delle finanze, per  la  pubblica
          amministrazione, delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          della  giustizia,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalita' di  iscrizione
          nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso
          e i criteri per le prove  di  esame  di  cui  al  comma  3,
          lettera  e),  limitatamente  agli  enti  di  formazione  di
          diritto interno nonche'  nel  rispetto  del  principio  del
          contradditorio  e  dei  principi  generali   dell'attivita'
          amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni
          disciplinari di cui al comma 6 per le  violazioni  disposte
          dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura  competente  per  il  luogo  in  cui  e'  stata
          commessa la violazione.».