Art. 8
Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del
mediatore del diporto
1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49-ter:
1) al comma 3, dopo le parole: «puo' svolgere» sono inserite le
seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «,
di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle
seguenti: «o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne
possa»;
2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite dalle
seguenti: «per il quale»;
3) al comma 6, dopo le parole: «del codice civile» sono
aggiunte le seguenti: «nonche', per i profili ivi disciplinati, il
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o
svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini
di Paesi terzi»;
4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' nazionale competente
per le attivita' amministrative connesse alla figura professionale
del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;
b) all'articolo 49-quater:
1) al comma 3:
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione
europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi
internazionali in materia»;
1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione
professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane»;
1.3) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non
essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore
a tre anni»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e),
e' organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato,
italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. L'iscrizione al corso e' in ogni caso subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la
gestione del corso»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»;
4) al comma 6:
4.1) all'alinea, le parole: «del luogo in cui e' stata
commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per
il luogo in cui e' stata commessa la violazione»;
4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso e'
disposto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammonimento e'
disposto»;
4.3) alla lettera c), le parole: «nell'esclusione
temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interdizione
temporanea»;
5) al comma 11, lettera d), le parole: «salvo che sia
intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo
che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato
sia estinto»;
6) al comma 13:
6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per
la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e
della giustizia»;
6.2) le parole: «con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono
inserite le seguenti: «limitatamente agli enti di formazione di
diritto interno,» e le parole: «del luogo in cui» sono sostituite
dalle seguenti: «competente per il luogo in cui».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 49-ter e 49-quater
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172), come modificato dalla presente legge:
«Art. 49-ter (Mediatore del diporto). - 1. E'
istituita la figura professionale del mediatore del
diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in
relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o
piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione,
compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da
diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere, anche su
base temporanea e occasionale, esclusivamente l'attivita'
indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o
strumentali e svolge la propria attivita' professionale
senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di
collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza ovvero
da altro rapporto che ne possa compromettere
l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le
funzioni relative all'esercizio della professione, se non
ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per il quale ha
prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo'
ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da
una delle parti di rappresentarla negli atti relativi
all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai
mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli
articoli 1754 e seguenti del codice civile, nonche', per i
profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e
l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i
cittadini di Paesi terzi.
6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita'
nazionale competente per le attivita' amministrative
connesse alla figura professionale del mediatore del
diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.».
«Art. 49-quater (Attivita' del mediatore del
diporto). - 1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e'
soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita'
da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi
dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa
qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei
requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del
diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i
mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n.
478;
d) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e
formazione professionale ovvero di titolo di studio
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
e) aver frequentato un apposito corso
teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per
i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n.
478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per i danni arrecati
nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie
o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di
legge;
g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione previste dal codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non
essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore
a tre anni.
4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3,
lettera e), e' organizzato da enti di formazione di diritto
pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'iscrizione al corso e' in ogni caso subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di
formazione per la gestione del corso.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per
il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma
4.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo
49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale ovvero delle norme di
comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle
seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per il luogo in cui e' stata commessa la violazione:
a) ammonimento, che consiste nell'informare
l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal
compiere altre infrazioni. L'ammonimento e' disposto quando
il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere
che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si
applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di
responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che
egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'interdizione
temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in
responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che
impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita'
professionale. L'inibizione perpetua e' inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la
prosecuzione dell'attivita' professionale da parte
dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e'
disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi
previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della
polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e
dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo
285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera
b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza
non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo,
numeri 1), 2), 3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un
mediatore del diporto la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha facolta' di ordinare la
sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio
professionale dell'attivita' fino alle sentenze che
definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o
cautelare di cui al comma 9 non e' soggetta al limite di
durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere
pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la
propria condotta, ha gravemente compromesso la propria
reputazione e la dignita' della categoria ed e'
obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di
durata superiore a tre anni, o interdizione dalla
professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del
codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per
ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato
sia estinto.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed
iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti
accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel
rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e
della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalita' di iscrizione
nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso
e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3,
lettera e), limitatamente agli enti di formazione di
diritto interno nonche' nel rispetto del principio del
contradditorio e dei principi generali dell'attivita'
amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui e' stata
commessa la violazione.».