Art. 9 
 
Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del  gas
                              naturale 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Ministero  dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono
condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita'  di  vendita
di  gas  naturale  ai  clienti  finali.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    su    proposta
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA),
sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  (AGCM),
sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita'  e  i  requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza
e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al  comma  1.
Il Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  con  il
medesimo decreto di cui al secondo periodo,  fatto  salvo  il  potere
sanzionatorio attribuito  all'ARERA,  all'AGCM,  al  Garante  per  la
protezione dei dati  personali  e  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli,   esercitato   nell'ambito   delle   rispettive   funzioni,
disciplina  un  procedimento  speciale,  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per  l'eventuale
esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che
tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari  poste
in essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate  e  sanzionate
dalle predette Autorita'. L'ARERA  formula  la  proposta  di  cui  al
secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione». 
  2. All'articolo 51, comma 6, del codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non e'  valido  se  il
consumatore  non  ha  preliminarmente  confermato  la  ricezione  del
documento contenente tutte le condizioni contrattuali,  trasmesse  su
supporto  cartaceo  o   altro   supporto   durevole   disponibile   e
accessibile». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma  dell'articolo  41  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 17 (Attivita' di vendita ai clienti finali).  -
          1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' operativo  presso  il
          Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  un
          «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale
          a clienti finali»,  relativo  anche  alla  vendita  di  gas
          naturale  liquefatto  attraverso  autocisterne  e  di   gas
          naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas. 
                2. I soggetti che  alla  data  del  presente  decreto
          risultano  autorizzati  alla  vendita  di  gas  naturale  a
          clienti finali, sono direttamente  iscritti  all'elenco  di
          cui al comma 1. 
                3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al
          comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle
          attivita' di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica, su proposta dell'Autorita' di  regolazione  per
          energia,  reti  e  ambiente  (ARERA),  sentita  l'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato  (AGCM),  sono
          definiti  le  condizioni,  i  criteri,  le  modalita'  e  i
          requisiti  tecnici,  finanziari  e  di   onorabilita'   per
          l'iscrizione, la permanenza  e  l'esclusione  dei  soggetti
          iscritti  nell'Elenco  di  cui  al  comma  1.  Il  Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo
          decreto di cui al secondo periodo, fatto  salvo  il  potere
          sanzionatorio attribuito all'ARERA,  all'AGCM,  al  Garante
          per la protezione dei dati personali  e  all'Agenzia  delle
          dogane  e  dei  monopoli,  esercitato   nell'ambito   delle
          rispettive funzioni, disciplina un  procedimento  speciale,
          nel rispetto dei principi stabiliti dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 241, per  l'eventuale  esclusione  motivata  degli
          iscritti dall'Elenco di cui al comma  1,  che  tenga  conto
          anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
          essere nell'attivita'  di  vendita  del  gas,  accertate  e
          sanzionate dalle predette  Autorita'.  L'ARERA  formula  la
          proposta di cui al secondo  periodo  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
                4. L'Elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di
          gas naturale ai  clienti  finali  e'  pubblicato  sul  sito
          internet  del  Ministero   dello   sviluppo   economico   e
          aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha  valore  di
          pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti   i   soggetti
          interessati. 
                5. Per motivi  di  continuita'  del  servizio,  o  su
          segnalazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas,  con  decreto  del   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  le  imprese   distributrici
          possono essere autorizzate in via  eccezionale  a  svolgere
          transitoriamente l'attivita' di vendita ai  clienti  finali
          nell'area  di  loro   operativita'.   Tale   attivita'   e'
          esercitata   a    condizioni    e    modalita'    stabilite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51,  comma  6,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  51  (Requisiti  formali  per  i  contratti   a
          distanza). - (Omissis) 
                6.  Quando  un  contratto  a  distanza  deve   essere
          concluso per telefono, il  professionista  deve  confermare
          l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato  solo  dopo
          aver  firmato  l'offerta  o  dopo  averla   accettata   per
          iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere
          sottoscritto con firma elettronica ai  sensi  dell'articolo
          21  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive modificazioni.  Dette  conferme  possono  essere
          effettuate, se  il  consumatore  acconsente,  anche  su  un
          supporto durevole. In ogni caso il consenso non  e'  valido
          se il consumatore  non  ha  preliminarmente  confermato  la
          ricezione del  documento  contenente  tutte  le  condizioni
          contrattuali,  trasmesse  su  supporto  cartaceo  o   altro
          supporto durevole disponibile e accessibile.».