Art. 9
Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas
naturale
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono
condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita
di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM),
sono definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza
e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il
medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la
protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni,
disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale
esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che
tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste
in essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e sanzionate
dalle predette Autorita'. L'ARERA formula la proposta di cui al
secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione».
2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non e' valido se il
consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del
documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su
supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e
accessibile».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Attivita' di vendita ai clienti finali). -
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' operativo presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un
«Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale
a clienti finali», relativo anche alla vendita di gas
naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas
naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto
risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a
clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di
cui al comma 1.
3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al
comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono
definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e i
requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per
l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti
iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo
decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante
per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle
rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli
iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto
anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
essere nell'attivita' di vendita del gas, accertate e
sanzionate dalle predette Autorita'. L'ARERA formula la
proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di
gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito
internet del Ministero dello sviluppo economico e
aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di
pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti
interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le imprese distributrici
possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere
transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali
nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e'
esercitata a condizioni e modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 6, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229), come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a
distanza). - (Omissis)
6. Quando un contratto a distanza deve essere
concluso per telefono, il professionista deve confermare
l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo
aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per
iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere
sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Dette conferme possono essere
effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un
supporto durevole. In ogni caso il consenso non e' valido
se il consumatore non ha preliminarmente confermato la
ricezione del documento contenente tutte le condizioni
contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro
supporto durevole disponibile e accessibile.».