Art. 2
Residenza delle societa' e degli enti
1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle
imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio
dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la
gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva
si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Per
gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento
degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente
nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si
considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo
prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno
dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il
trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche'
vincoli di destinazione sugli stessi.»;
b) al comma 5-bis, alinea, le parole: «Salvo prova contraria, si
considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione di societa' ed enti che detengono partecipazioni
di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo prova contraria,
si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato le
societa' ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa».
2. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato
la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si
intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato
compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa'
o l'associazione nel suo complesso».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.»
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in
via principale. Per sede di direzione effettiva si intende
la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel
suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della gestione
corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso.
Omissis.»