Art. 2 
 
                Residenza delle societa' e degli enti 
 
  1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Ai  fini  delle
imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e  gli  enti
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel  territorio
dello Stato la sede legale o la sede  di  direzione  effettiva  o  la
gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva
si intende  la  continua  e  coordinata  assunzione  delle  decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo  complesso.  Per
gestione ordinaria si intende il  continuo  e  coordinato  compimento
degli atti della gestione corrente riguardanti la societa'  o  l'ente
nel suo complesso.  Gli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio  si  considerano  residenti  se  istituiti  in  Italia.  Si
considerano altresi' residenti  nel  territorio  dello  Stato,  salvo
prova contraria, i trust e  gli  istituti  aventi  analogo  contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di  cui  al  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emanato   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti  e  almeno  uno
dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti  nel  territorio
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio  dello
Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato  diverso
da quelli di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera  c),  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  quando,  successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente  nel  territorio  dello
Stato effettui in favore del trust  un'attribuzione  che  importi  il
trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione  o  il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,  nonche'
vincoli di destinazione sugli stessi.»; 
    b) al comma 5-bis, alinea, le parole: «Salvo prova contraria,  si
considera   esistente   nel   territorio   dello   Stato   la    sede
dell'amministrazione di societa' ed enti che detengono partecipazioni
di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se,  in
alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo prova  contraria,
si considerano altresi'  residenti  nel  territorio  dello  Stato  le
societa' ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei  soggetti  di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa». 
  2. All'articolo 5, comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:
«d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato
la sede legale o  la  sede  di  direzione  effettiva  o  la  gestione
ordinaria in via principale.  Per  sede  di  direzione  effettiva  si
intende  la  continua  e  coordinata   assunzione   delle   decisioni
strategiche  riguardanti  la  societa'  o  l'associazione   nel   suo
complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato
compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa'
o l'associazione nel suo complesso». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo  73  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato  la
          sede legale o la sede di direzione effettiva o la  gestione
          ordinaria  in  via  principale.  Per  sede   di   direzione
          effettiva si intende la continua  e  coordinata  assunzione
          delle  decisioni  strategiche  riguardanti  la  societa'  o
          l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
          il  continuo  e  coordinato  compimento  degli  atti  della
          gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel  suo
          complesso. Gli organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio si considerano residenti se istituiti in  Italia.
          Si considerano  altresi'  residenti  nel  territorio  dello
          Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
          analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
          quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
          c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in  cui
          almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari  del
          trust  sono  fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello
          Stato. Si considerano, inoltre,  residenti  nel  territorio
          dello Stato, salvo prova contraria, i  trust  istituiti  in
          uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanato   ai    sensi
          dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
                5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
          residenti nel territorio dello Stato le  societa'  ed  enti
          che  detengono  partecipazioni  di  controllo,   ai   sensi
          dell'articolo 2359, primo comma,  del  codice  civile,  nei
          soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma  1,  se,  in
          alternativa: 
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
                5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di
          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,
          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni.» 
              - Il testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
              d)  si  considerano  residenti   le   societa'   e   le
          associazioni che  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
          imposta hanno nel territorio dello Stato la sede  legale  o
          la sede di direzione effettiva o la gestione  ordinaria  in
          via principale. Per sede di direzione effettiva si  intende
          la  continua  e  coordinata  assunzione   delle   decisioni
          strategiche riguardanti la societa'  o  l'associazione  nel
          suo  complesso.  Per  gestione  ordinaria  si  intende   il
          continuo e coordinato compimento degli atti della  gestione
          corrente riguardanti la societa' o l'associazione  nel  suo
          complesso. 
                  Omissis.»