art. 1 (commi 101-200)
  101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi  sede
legale all'estero con una stabile organizzazione  in  Italia,  tenute
all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188
del codice civile, sono tenute a  stipulare,  entro  il  31  dicembre
2024, contratti assicurativi a copertura dei danni  ai  beni  di  cui
all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),
2) e 3),  del  codice  civile  direttamente  cagionati  da  calamita'
naturali  ed  eventi   catastrofali   verificatisi   sul   territorio
nazionale. Per eventi da  assicurare  di  cui  al  primo  periodo  si
intendono i sismi, le  alluvioni,  le  frane,  le  inondazioni  e  le
esondazioni. 
  102. Dell'inadempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  da  parte
delle  imprese  di  cui  al   comma   101   si   deve   tener   conto
nell'assegnazione  di  contributi,  sovvenzioni  o  agevolazioni   di
carattere finanziario  a  valere  su  risorse  pubbliche,  anche  con
riferimento a quelle previste in occasione  di  eventi  calamitosi  e
catastrofali. 
  103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia
assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione,  sia
in forma consortile mediante  una  pluralita'  di  imprese.  In  tale
ultimo  caso  il  consorzio  deve  essere  registrato   e   approvato
dall'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  (IVASS)  che  ne
valuta la stabilita'. 
  104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di  cui
al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o  franchigia
non superiore al 15 per cento del danno  e  l'applicazione  di  premi
proporzionali al rischio. 
  105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro delle imprese e del made in Italy possono  essere  stabilite
ulteriori  modalita'  attuative   e   operative   degli   schemi   di
assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le  modalita'
di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili
di indennizzo nonche' di determinazione e adeguamento  periodico  dei
premi anche tenuto conto  del  principio  di  mutualita'  e,  sentito
l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai  vigenti  atti  di
regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con
riferimento ai limiti della capacita' di assunzione  del  rischio  da
parte delle imprese o del consorzio di cui al comma  103,  e  possono
essere aggiornati i valori di cui al comma 104. 
  106. In caso di accertamento di violazione o elusione  dell'obbligo
a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le
sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma  101  non  si
applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati  da  abuso
edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero
gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. 
  107. Il rifiuto o l'elusione  dell'obbligo  a  contrarre  da  parte
delle  imprese  di  assicurazione   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000. 
  108. Al fine di contribuire all'efficace gestione  del  portafoglio
gestito dalle compagnie assicurative per la copertura  dei  danni  di
cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata a  concedere
a  condizioni  di   mercato,   in   favore   degli   assicuratori   e
riassicuratori del mercato  privato,  mediante  apposita  convenzione
approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura  fino  al
50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti  a  fronte
del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque
non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra  5.000
milioni di euro  e  le  risorse  libere,  al  31  dicembre  dell'anno
immediatamente precedente,  non  impiegate  per  il  pagamento  degli
indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla  contabilita'
della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110. 
  109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture
di cui al comma 108 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita'  e'  registrata
dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli  impegni  assunti  dallo
Stato ai sensi del  presente  comma  sono  computati  ai  fini  della
verifica del rispetto del limite di cui al primo  periodo  del  comma
267. 
  110. Per le finalita' di cui  ai  commi  108  e  109  e'  istituita
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e  delle  risorse  ivi  disponibili
alla data del 1° gennaio 2024, una  sezione  speciale,  con  autonoma
evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro,
alimentata altresi' con le risorse finanziarie versate periodicamente
dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli  oneri
gestionali connessi  alle  coperture  assicurative,  come  risultanti
dalla contabilita' della  SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio  all'esito
dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento,
e al netto delle commissioni  riconosciute  alle  stesse  imprese  di
assicurazione. 
  111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si  applicano
alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali
resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515  e  seguenti,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « e' trasferito da SACE S.p.A. al
Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le  seguenti:
« , al netto dei costi sostenuti  dalla  predetta  societa'  per  gli
impegni riassicurati  dallo  Stato,  ai  sensi  del  presente  comma,
risultanti dalla contabilita' della medesima societa' ». 
  113. Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo  VI  e'
inserito il seguente: 
                            « CAPO VI-bis 
            FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA 
    Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente  capo  si
intende per: 
      a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami  vita"  o  "Fondo":
organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli
intermediari aderenti con lo scopo  di  intervenire  a  tutela  degli
aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese
aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1; 
      b) "prestazioni protette":  diritti  di  credito  spettanti  ai
contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita  a
titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di  pagamento  di
una rendita o ad altro titolo; 
      c) "imprese aderenti": le  imprese  di  assicurazione  indicate
all'articolo 274-ter, commi 1 e 2; 
      d) "intermediari aderenti": gli iscritti  al  registro  di  cui
all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1; 
      e) "aderenti": le  imprese  di  assicurazione  aderenti  e  gli
intermediari aderenti. 
    Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia
assicurativo dei rami vita) - 1. Le imprese di assicurazione italiane
autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami  vita  e
gli iscritti al registro di cui all'articolo  109,  quando  l'importo
dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami  vita  e'  pari  o
superiore a 50 milioni di  euro,  aderiscono  al  Fondo  di  garanzia
assicurativo dei rami vita. 
    2. Le succursali di  imprese  di  assicurazione  extracomunitarie
autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita  in
Italia aderiscono al Fondo di garanzia  assicurativo  dei  rami  vita
italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia  assicurativo
estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito  di
copertura. 
    3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha  natura  di
diritto privato; le risorse finanziarie per  il  perseguimento  delle
sue finalita' sono fornite dagli aderenti  in  conformita'  a  quanto
previsto dal presente capo. 
    4. L'IVASS  determina,  con  regolamento,  la  pubblicita'  e  le
comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare
i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse. 
    5.  Il  Fondo  di  garanzia  assicurativo  dei  rami  vita   puo'
consentire  l'adesione  ad  esso  delle  succursali  di  imprese   di
assicurazione comunitarie che operano in Italia in  uno  o  piu'  dei
rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in  uno  o
piu' dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi. 
    Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria del Fondo  di  garanzia
assicurativo  dei  rami  vita)  -  1.  Il  Fondo  ha  una   dotazione
finanziaria proporzionata alle proprie  passivita'  e  comunque  pari
almeno allo 0,4 per cento dell'importo  delle  riserve  tecniche  dei
rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui  al  titolo  III,
capo II, o secondo un regime  di  solvibilita'  ritenuto  equivalente
conformemente all'ordinamento  dell'Unione  europea,  detenute  dalle
imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
    2. In fase di prima applicazione, il livello  obiettivo  indicato
al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, a partire dal  1°  gennaio
2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine puo'  essere  prorogato
ulteriormente, fino ad un  massimo  di  due  anni,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria
si riduce al di sotto del  livello  indicato  al  comma  1,  essa  e'
ripristinata mediante  il  versamento  di  contributi  periodici.  Il
ripristino avviene entro tre anni, se  la  dotazione  finanziaria  si
riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1. 
    4. La dotazione finanziaria costituisce un  patrimonio  autonomo,
distinto a tutti gli effetti dal patrimonio  del  Fondo  di  garanzia
assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun  aderente,  nonche'
da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo  stesso  Fondo.
Delle obbligazioni  contratte  in  relazione  agli  interventi  e  ai
finanziamenti  disciplinati  dal  presente  capo  il  Fondo  risponde
esclusivamente con la propria  dotazione  finanziaria.  Salvo  quanto
previsto dal presente capo, su di essa non sono  ammesse  azioni  dei
creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle  dei
creditori dei singoli aderenti  o  degli  altri  fondi  eventualmente
istituiti presso lo stesso Fondo. 
    Art.  274-quinquies.  -  (Finanziamento  del  Fondo  di  garanzia
assicurativo dei rami vita e investimento delle  risorse)  -  1.  Per
costituire  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di   garanzia
assicurativo dei rami vita, gli aderenti  versano  contributi  almeno
annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo  stesso  ai  sensi
del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I  contributi
possono assumere la forma di impegni  irrevocabili  di  pagamento  ed
esigibili nei casi previsti  dallo  statuto  del  Fondo  se  cio'  e'
autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso  determinato,
comunque non superiore: 
      a)  al  50  per  cento  dell'importo  totale  della   dotazione
finanziaria del Fondo fino a che la dotazione e' inferiore al 75  per
cento  del  livello  obiettivo  di  cui  al  comma  1   dell'articolo
274-quater; 
      b) al 60 per cento  una  volta  che  sia  stata  raggiunta  una
dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al  comma
1 dell'articolo 274-quater. 
    2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono  proporzionati
all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati  e
al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i  quattro
quinti della  contribuzione  annuale  degli  aderenti.  Essi  possono
essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni  di
valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di
prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione
aderenti sono pari allo 0,4  per  mille  dell'importo  delle  riserve
tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni  di  cui  al
titolo III, capo II, o secondo un  regime  di  solvibilita'  ritenuto
equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea. 
    3.  I  contributi  dovuti  dagli   intermediari   aderenti   sono
determinati in relazione al  volume  complessivo  dei  prodotti  vita
intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non  oltre
un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima  applicazione
i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma
2, lettera d), sono  pari  allo  0,1  per  mille  dell'importo  delle
riserve tecniche  vita  intermediate  e  i  contributi  dovuti  dagli
intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere  a),
b) e c), sono pari allo 0,1  per  mille  della  raccolta  premi  vita
intermediata nell'anno precedente. 
    4. Il Fondo di garanzia  assicurativo  dei  rami  vita,  se  deve
procedere al pagamento delle  prestazioni  protette  e  la  dotazione
finanziaria e' insufficiente,  chiede  agli  aderenti  di  integrarla
mediante il versamento di contributi straordinari non superiori  allo
0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami  vita  per  le  imprese
aderenti e non superiore allo 0,5 per mille  delle  medesime  riserve
tecniche per gli intermediari aderenti. 
    5. L'IVASS puo' disporre il differimento, in tutto  o  in  parte,
del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte  degli
aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita'  o
la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo  massimo
di dodici mesi  ed  e'  rinnovabile  su  richiesta  dell'aderente.  I
contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che
le condizioni per il differimento sono venute meno. 
    6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami  vita  assicura  di
avere accesso a fonti di finanziamento alternative  a  breve  termine
per  far  fronte  alle  proprie  obbligazioni  e  puo'  ricorrere   a
finanziamenti  aggiuntivi  provenienti  da  fonti  ulteriori   e   in
qualsiasi forma prestati. 
    7. La dotazione finanziaria e' investita  in  attivita'  a  basso
rischio e con sufficiente diversificazione. 
    Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo
dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei  rami  vita
tutela gli aventi diritto alle  prestazioni  protette  nei  confronti
delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che  aderiscono  ai  sensi
dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: 
      a) effettua, nei limiti e secondo le modalita'  indicati  negli
articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; 
      b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni  di
cessione di attivita', passivita', aziende, rami  d'azienda,  beni  e
rapporti giuridici individuabili in blocco di cui  all'articolo  257,
comma 2, anche attraverso la prestazione di  garanzie,  se  il  costo
dell'intervento non supera il costo  che  il  Fondo,  secondo  quanto
ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili  al
momento dell'intervento, dovrebbe sostenere  per  l'esecuzione  delle
prestazioni protette; 
      c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti
di imprese di assicurazione aderenti per  prevenire  o  superare  una
situazione di crisi che ne potrebbe determinare  l'assoggettamento  a
liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi  non
supera  il  costo  che  il  Fondo,  secondo  quanto   ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento,   dovrebbe   sostenere   per   l'esecuzione    delle
prestazioni protette. 
    2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo  dei  rami  vita
definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma  1,
lettera c), con particolare riguardo a: 
      a) gli impegni  che  l'impresa  di  assicurazione  beneficiaria
dell'intervento deve assumere per rafforzare  i  propri  presidi  dei
rischi  anche  al  fine  di  non  pregiudicare   l'esecuzione   delle
prestazioni protette; 
      b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti  dall'impresa
di assicurazione ai sensi della lettera a); 
      c) il costo dell'intervento, che non supera  il  costo  che  il
Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere
per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto; 
      d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei
partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in  situazione
di crisi attuale o prospettica. 
    3. L'intervento di cui  al  comma  1,  lettera  c),  puo'  essere
effettuato se l'IVASS ha accertato  che  gli  aderenti  al  Fondo  di
garanzia assicurativo dei rami  vita  sono  in  grado  di  versare  i
contributi straordinari ai sensi dell'articolo  274-quinquies,  comma
4. 
    4. Dopo che il Fondo ha effettuato un  intervento  ai  sensi  del
comma 1, lettera  c),  gli  aderenti  forniscono  allo  stesso  senza
indugio,  se  necessario  sotto  forma  di  contributi  straordinari,
risorse  pari  a  quelle  utilizzate   per   l'intervento,   se,   in
alternativa: 
      a) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a meno  del
50 per cento del livello obiettivo di  cui  all'articolo  274-quater,
comma 1; 
      b) la dotazione finanziaria del Fondo si e' ridotta a  meno  di
due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma
1,  ed  emerge  la  necessita'  di  effettuare  il  pagamento   delle
prestazioni protette. 
    5. Finche' il livello obiettivo di cui  all'articolo  274-quater,
comma 1, non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono  riferite
all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. 
    Art. 274-septies. - (Prestazioni protette ammissibili)  -  1.  Il
Fondo di garanzia assicurativo dei  rami  vita,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro  l'importo
massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto. 
    2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: 
      a) le prestazioni protette a  cui  hanno  diritto  due  o  piu'
soggetti come partecipanti di un ente  senza  personalita'  giuridica
sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; 
      b)  se  la  prestazione  protetta  deve  essere  eseguita   nei
confronti di piu' soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi  e'
considerata nel calcolo; 
      c) si tiene  conto  della  compensazione  di  eventuali  debiti
dell'avente  diritto  alla   prestazione   protetta   nei   confronti
dell'impresa di assicurazione, se  esigibili  alla  data  in  cui  si
producono  gli  effetti  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa, nella misura in cui la compensazione e'  possibile  a
norma delle  disposizioni  di  legge  o  di  previsioni  contrattuali
applicabili. 
    3. Il limite di cui al comma 1 non  opera  con  riferimento  alle
prestazioni protette relative ai  contratti  di  assicurazione  sulla
vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2),  3),
4) e 5). 
    Art. 274-octies. - (Modalita'  di  esecuzione  delle  prestazioni
protette nei casi di liquidazione  coatta  amministrativa)  -  1.  Il
pagamento e' effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo  247,  senza  che  sia  necessario  presentare
alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa  aderente  posta  in
liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo
le informazioni necessarie in merito  alle  prestazioni  protette  su
richiesta del Fondo stesso. Il rimborso e' effettuato in euro o nella
valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto. 
    2. Il Fondo puo' differire il pagamento nei casi: 
      a) di incertezza sulla  sussistenza  o  sulla  titolarita'  del
diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto; 
      b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della
prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera
per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, e' effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 
    3. In deroga al comma 1, se  l'avente  diritto  al  pagamento  e'
sottoposto a un procedimento penale, a  misura  di  prevenzione  o  a
provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di
attivita' illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei  rami  vita
puo' sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni  protette  fino
al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  proscioglimento  o
assoluzione. 
    4.  Il  diritto  all'esecuzione  della  prestazione  protetta  si
estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento  di
avvio  della  liquidazione  coatta  amministrativa.  L'estinzione  e'
impedita dalla proposizione della domanda giudiziale,  salvo  che  il
processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da  parte  del
Fondo. 
    5. Il Fondo, quando  esegue  la  prestazione  protetta  ai  sensi
dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra  nei  diritti
degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di  assicurazione  in
liquidazione  coatta  amministrativa   nei   limiti   dei   pagamenti
effettuati, beneficiando della preferenza di  cui  all'articolo  258,
comma 3. 
    Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di  garanzia  assicurativo
dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: 
      a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative  e
di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attivita'; 
      b) effettua con regolarita', almeno ogni cinque anni, prove  di
resistenza della propria capacita' di effettuare  gli  interventi  di
cui  all'articolo  274-sexies.  A  tal  fine   esso   puo'   chiedere
informazioni  agli  aderenti,  che  sono  conservate  per  il   tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; 
      c)  redige  la  corrispondenza  con  gli  aventi  diritto  alle
prestazioni  protette  nella  lingua  o   nelle   lingue   utilizzate
dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i  contraenti,
gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali  dello
Stato in cui e' stabilita la succursale che ha  emesso  la  copertura
assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta; 
      d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni  e  dati
in suo possesso in ragione della propria attivita' istituzionale; 
      e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale  dei
conti; 
      f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere  alle
spese del suo funzionamento; 
      g) stabilisce nello  statuto  le  modalita'  di  determinazione
della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle
spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso. 
    2. I componenti degli organi del Fondo di  garanzia  assicurativo
dei rami vita e coloro che prestano la loro attivita' per  essi  sono
vincolati al segreto professionale in relazione  alle  notizie,  alle
informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d). 
    3.  Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni   di   amministrazione,
direzione e controllo presso il Fondo di  garanzia  assicurativo  dei
rami vita si applica l'articolo 76. 
    4.  Con  riguardo  agli  atti  compiuti  per  l'esecuzione  delle
prestazioni protette, la responsabilita' del Fondo, dei soggetti  che
vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e  dei
loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. 
    Art. 274-decies. - (Informazioni da fornire al Fondo di  garanzia
assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo  di  garanzia  assicurativo
dei rami vita  puo'  chiedere  ai  propri  aderenti  le  informazioni
necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette. 
    Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS)  -  1.  L'IVASS,  avendo
riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni  assicurative
e alla capacita' del Fondo di eseguire le prestazioni protette: 
      a) approva  lo  statuto,  a  condizione  che  il  Fondo  stesso
presenti caratteristiche adeguate  allo  svolgimento  delle  funzioni
disciplinate dal presente capo e tali da comportare una  ripartizione
equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede
che possano  essere  attuati  gli  interventi  indicati  all'articolo
274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato  di
procedure e sistemi  appropriati  per  selezionare  la  tipologia  di
intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; 
      b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo; 
      c) verifica che la  tutela  offerta  dai  sistemi  di  garanzia
esteri  cui  aderiscono  le  succursali  italiane   di   imprese   di
assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami  vita
in Italia sia equivalente a quella  offerta  dal  Fondo  di  garanzia
assicurativo dei rami vita italiano; 
      d)  definisce  eventuali  procedure  di  coordinamento  con  le
autorita'  degli  Stati  interessati  in  ordine  all'adesione  delle
succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di
garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; 
      e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo  dei
rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticita'  tali
da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso; 
      f) puo' emanare disposizioni attuative  delle  norme  contenute
nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater. 
    2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli  atti  e  degli
eventi  di  maggior  rilievo  relativi  all'esercizio  delle  proprie
funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno,  una  relazione
dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente  e  sul  piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso. 
    Art.  274-duodecies.  -  (Esclusione  dal   Fondo   di   garanzia
assicurativo dei rami vita) - 1. Gli aderenti possono essere  esclusi
dal  Fondo  di  garanzia  assicurativo  dei  rami  vita  in  caso  di
inadempimento  di  eccezionale  gravita'  agli   obblighi   derivanti
dall'adesione al Fondo stesso. 
    2.  L'inadempimento  e'  contestato  dal  Fondo,  previo  assenso
dell'IVASS, concedendo agli aderenti  un  termine  di  sei  mesi  per
adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo
non  superiore  a  tre  mesi,  il  Fondo   comunica   all'impresa   o
all'intermediario aderente l'esclusione. 
    3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal  Fondo
le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla  data  di
ricezione della comunicazione di  esclusione  da  parte  dell'impresa
aderente. Di tale comunicazione l'impresa  di  assicurazione  esclusa
da' tempestiva notizia  agli  assicurati  e  agli  aventi  diritto  a
prestazioni assicurative, secondo le modalita' indicate dall'IVASS. 
    4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da  esso  comporta
la   revoca    dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa  nei  rami  vita  o,  per  gli   intermediari   di   cui
all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro  di  cui
all'articolo  109.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  disporre   la
liquidazione   coatta   amministrativa    dell'impresa    ai    sensi
dell'articolo 245. 
    Art. 274-terdecies. - (Interventi finanziati su base  volontaria)
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  274-sexies,  comma
1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate,  il  Fondo  di
garanzia assicurativo dei rami  vita  puo'  effettuare,  se  previsto
dallo statuto e secondo le modalita'  concordate  tra  gli  aderenti,
interventi mediante risorse  corrisposte  su  base  volontaria  dagli
aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione  finanziaria  prevista
dall'articolo  274-quater.  A  tali  risorse  si  applica  l'articolo
274-quater, comma 4. 
    Art. 274-quaterdecies. -  (Costituzione  di  ulteriori  Fondi  di
garanzia assicurativa dei rami vita) - 1. Decorsi  ventiquattro  mesi
dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami  vita,
i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed  aderire
a schemi ulteriori  di  garanzia,  aventi  le  medesime  finalita'  e
caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies. 
    2.  L'adesione  ad  uno  degli  schemi  di  cui  al  comma  1  e'
equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter. 
    3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ». 
  114. Al comma 1 dell'articolo 113  del  codice  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g)  e'  aggiunta
la seguente: 
    « g-bis) limitatamente  agli  intermediari  di  cui  all'articolo
274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia  assicurativo
dei rami vita o esclusione da esso ». 
  115. Al comma 1 dell'articolo 242  del  codice  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e)  e'  aggiunta
la seguente: 
    « e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei  rami
vita o e' esclusa da esso ». 
  116. Entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, sentito l'IVASS, e' nominato un collegio promotore composto da
tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo
o finanziario, col compito di convocare  l'assemblea  istitutiva  del
Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  introdotto  dal
comma 113, che  procede  alla  nomina  di  un  comitato  di  gestione
provvisorio. Il decreto  di  nomina  stabilisce  gli  emolumenti  dei
componenti del collegio promotore, il  cui  finanziamento  avviene  a
valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del  comma
1 dell'articolo 274-novies del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113. 
  117. Il collegio  promotore,  entro  trenta  giorni  dalla  nomina,
predispone e  comunica  all'IVASS  il  regolamento  interno  con  cui
stabilisce  i   criteri   di   costituzione   e   di   partecipazione
all'assemblea di cui  al  comma  116,  le  modalita'  di  voto  e  le
maggioranze  necessarie  per  deliberare  e  nominare,  nella   prima
convocazione, il comitato di gestione provvisorio. 
  118. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine  previsto  al
comma  117,  il  collegio  promotore   provvede   alla   convocazione
dell'assemblea di cui al  comma  116.  L'assemblea  si  svolge  entro
quarantacinque giorni dalla convocazione. 
  119. Il comitato di gestione provvisorio di cui  al  comma  116  e'
composto da cinque persone. La composizione del comitato di  gestione
provvisorio riflette il rapporto  di  proporzione  fra  le  quote  di
contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti.  Le
decisioni del comitato di gestione provvisorio sono  assunte  con  la
maggioranza dei  suoi  componenti.  Ai  componenti  del  comitato  di
gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  120. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige
lo  statuto  entro  quarantacinque  giorni  dalla  sua  nomina  e  lo
trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva
lo statuto entro trenta giorni. 
  121. Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli
organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo
svolgimento delle attivita' previste dalle presenti disposizioni,  il
comitato di gestione provvisorio di cui al comma  116  amministra  il
Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo  XVI,  capo  VI-bis,  del
codice di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da
stipulare con soggetti dotati  di  esperienza  nella  gestione  delle
crisi di imprese regolate  del  settore  finanziario.  I  poteri  del
comitato di gestione provvisorio di  cui  al  comma  116  comprendono
quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c),  del
codice di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
introdotto dal comma 113. 
  122. I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi 2  e  3,
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
introdotto dal comma 113, sono versati entro  sessanta  giorni  dalla
nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116. 
  123.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un  apposito  fondo  da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  con
una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni
2024, 2025 e 2026. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
protezione civile e  le  politiche  del  mare,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede: 
    a) a individuare la quota delle risorse di cui al  primo  periodo
dell'alinea da destinare: 
      1) alle finalita' di  cui  al  comma  4  dell'articolo  41  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
      2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma  2009
per interventi volti a favorire forme di viabilita' alternativa; 
    b) a definire le modalita' di impiego  e  la  ripartizione  delle
risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2); 
    c) relativamente alle finalita' di cui alla  lettera  a),  numero
1),  all'eventuale  aggiornamento  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12  aprile  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018. 
  124. Per le finalita' di cui al comma 123, lettera a),  numero  2),
e' altresi' autorizzata la spesa di 200.000 euro per  ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente. 
  125. All'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, le parole: « a  1,5  volte  l'importo  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'importo »; 
    b) al comma 11: 
      1) al primo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite
dalle seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le  donne  con
un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o piu' figli, »; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «  Il  predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un
dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte  e  a  2,6  volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno
»; 
      3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento
di pensione anticipata di cui al presente comma e'  riconosciuto  per
un valore lordo mensile massimo  non  superiore  a  cinque  volte  il
trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso  al
sistema pensionistico  ai  sensi  del  comma  6.  Il  trattamento  di
pensione anticipata di cui al presente comma  decorre  trascorsi  tre
mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti »; 
    c) al comma 12, alinea, le parole: « al requisito contributivo di
cui al comma 10 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  ai  requisiti
contributivi di cui ai commi 10 e 11 ». 
  126. In via sperimentale per il  biennio  2024-2025,  gli  iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di
pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i
periodi antecedenti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge compresi tra l'anno del primo e quello  dell'ultimo  contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non  soggetti
a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione,
comunque  versata  e  accreditata,   presso   forme   di   previdenza
obbligatoria,  parificandoli  a  periodi  di  lavoro.  Detti  periodi
possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni,  anche
non continuativi. 
  127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto gia' effettuato ai  sensi  dei  commi  da  126  a  130,  con
conseguente restituzione dei contributi. 
  128. La facolta' di cui  al  comma  126  e'  esercitata  a  domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei  suoi  parenti  e  affini
entro il secondo grado e l'onere e' determinato in  base  ai  criteri
fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  30  aprile
1997, n. 184. 
  129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per  il  riscatto
di cui al comma 126  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro
dell'assicurato  destinando,  a  tal  fine,  i  premi  di  produzione
spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere  e'  deducibile
dal reddito di  impresa  e  di  lavoro  autonomo  e,  ai  fini  della
determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al  comma  126
puo' essere effettuato ai regimi  previdenziali  di  appartenenza  in
unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili,  ciascuna
di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione  di  interessi
per la rateizzazione. La rateizzazione  dell'onere  non  puo'  essere
concessa nei casi in cui i  contributi  di  riscatto  debbano  essere
utilizzati per la immediata liquidazione  della  pensione  diretta  o
indiretta o nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  determinanti  per
l'accoglimento  di  una  domanda  di  autorizzazione  ai   versamenti
volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia'
concessa, la somma ancora dovuta e' versata in unica soluzione.  Alla
data  del  saldo  dell'onere  l'INPS  provvede  all'accredito   della
contribuzione e ai relativi effetti. 
  131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi,  per  i
periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per i  propri  dipendenti  iscritti  alla  gestione  ex
INPDAP  costituita  presso  l'INPS  ai  sensi  dell'articolo  21  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  sono  tenute  a  trasmettere
all'INPS, ai fini  della  corretta  implementazione  delle  posizioni
assicurative individuali, esclusivamente le denunce  mensili  di  cui
all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive  sono
valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024  al
2033. 
  132.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del   comma   131
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato
e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato,
al miglioramento dei saldi di bilancio. 
  133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti  giurisdizionali
passati in giudicato alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  134. All'articolo 1, comma 309, alinea,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, le parole: « Per il periodo 2023-2024 » sono sostituite
dalle seguenti: « Nell'anno 2023 ». 
  135. Nell'anno 2024 la  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: 
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo  INPS,  nella  misura
del 100 per cento; 
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e   con   riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 
      1)  nella  misura  dell'85  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
quattro volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  l'aumento  di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato. Per le pensioni  di  importo  superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
      2)  nella  misura  del  53  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
      3)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      4)  nella  misura  del  37  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      5)  nella  misura  del  22  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS. 
  136. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  179  a  186,
della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una  delle  condizioni
di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento
dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo  e  al  terzo
periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano
nelle condizioni ivi indicate  nell'anno  2024.  L'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementata di 85 milioni di euro per l'anno  2024,
di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di
euro per l'anno 2028. 
  137. Il beneficio di cui al comma  136  non  e'  cumulabile  con  i
redditi di lavoro dipendente  o  autonomo,  ad  eccezione  di  quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite  di  5.000  euro
lordi annui. 
  138. All'articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis: 
      1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola:  «  sessanta  »  e'
sostituita dalla seguente: « sessantuno »; 
      2) alla lettera c), la parola: « sessanta » e' sostituita dalla
seguente: « sessantuno »; 
    b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ». 
  139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »; 
      2) al secondo periodo, le parole: « 31  dicembre  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; 
      3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: «  Per  i
soggetti che maturano i requisiti di cui al primo  periodo  nell'anno
2023, »; 
      4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento
ai soggetti  che  maturano  i  requisiti  di  cui  al  primo  periodo
nell'anno 2024 il  trattamento  di  pensione  anticipata  di  cui  al
presente articolo e' determinato secondo le  regole  di  calcolo  del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata  di  cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo
non superiore a  quattro  volte  il  trattamento  minimo  previsto  a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento
rispetto al momento in cui tale diritto  maturerebbe  a  seguito  del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico  ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 »; 
    b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,  se
maturati  nell'anno  2023  e  trascorsi  sette  mesi  dalla  data  di
maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »; 
    c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi  nove  mesi  dalla
data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno  2024
»; 
    d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ». 
  140. All'articolo 1, comma 286, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
all'articolo  14.1  del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ». 
  141. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 500, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle  risorse  ivi  previste,
ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la  presentazione  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dei  piani   di
riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza  di  crisi,
ai sensi dell'articolo 25-bis,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  e'  autorizzata  la  spesa
massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di  euro  10,5  milioni
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per  l'anno
2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui  al  primo  periodo
del predetto comma 500 anche nell'anno  2024.  Alla  copertura  degli
oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  unico  per  il  pluralismo   e
l'innovazione digitale  dell'informazione  e  dell'editoria,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,  come
modificato dal comma 315 del presente articolo. 
  142. Dal 1° gennaio 2024 e' riconosciuta l'indennita' straordinaria
di continuita' reddituale e  operativa  (ISCRO),  introdotta  in  via
sperimentale dall'articolo 1, comma  386,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente
articolo. L'ISCRO e' erogata dall'INPS. 
  143. L'ISCRO e' riconosciuta, previa domanda, ai soggetti  iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  che  esercitano  per  professione   abituale
attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo  53  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  144. L'ISCRO e' riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  143  che
presentano i seguenti requisiti: 
    a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non
essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 
    b) non essere beneficiari di Assegno  di  inclusione  di  cui  al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
    c)  aver  prodotto  un  reddito  di  lavoro  autonomo,  nell'anno
precedente alla presentazione della  domanda,  inferiore  al  70  per
cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti  nei  due
anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; 
    d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della
domanda,  un  reddito  non  superiore  a  12.000  euro,   annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e  degli  impiegati  rispetto
all'anno precedente; 
    e)  essere  in  regola   con   la   contribuzione   previdenziale
obbligatoria; 
    f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla
data di presentazione della domanda,  per  l'attivita'  che  ha  dato
titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 
  145. La domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno  di  fruizione.  Nella
domanda sono autocertificati i  redditi  prodotti  per  gli  anni  di
interesse.  L'INPS  comunica  all'Agenzia  delle   entrate   i   dati
identificativi dei soggetti  che  hanno  presentato  domanda  per  la
verifica dei requisiti. L'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'INPS
l'esito  dei  riscontri  effettuati  sulla  verifica  dei   requisiti
reddituali con le modalita' e nei termini definiti  mediante  accordi
di cooperazione tra le parti. 
  146. I requisiti di cui al comma  144,  lettere  a)  e  b),  devono
essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO. 
  147. L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media
dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei  due  anni
precedenti all'anno  precedente  alla  presentazione  della  domanda,
spetta  a  decorrere  dal  primo  giorno  successivo  alla  data   di
presentazione della domanda, e' erogata  per  sei  mensilita'  e  non
comporta accredito di contribuzione figurativa. 
  148. L'importo di cui al comma 147 non puo' in ogni  caso  superare
il limite di 800 euro mensili e non puo' essere inferiore a 250  euro
mensili. 
  149. I limiti di importo di  cui  al  comma  148  sono  annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e  degli  impiegati  rispetto
all'anno precedente. 
  150. L'ISCRO non  puo'  essere  richiesta  nel  biennio  successivo
all'anno di inizio di fruizione della stessa. 
  151. La cessazione della  partita  IVA  nel  corso  dell'erogazione
dell'ISCRO  determina  l'immediata  cessazione  della   stessa,   con
recupero delle mensilita' eventualmente erogate dopo la data  in  cui
e' cessata l'attivita'. 
  152. L'ISCRO concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  153. L'ISCRO e' riconosciuta nel limite di spesa di 16  milioni  di
euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  20,8
milioni di euro per l'anno 2026, 21,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro  per
l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030,  22,5  milioni  di
euro per l'anno 2031, 23 milioni di  euro  per  l'anno  2032  e  23,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede  al
monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo,
non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO. 
  154. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, e' disposto
un aumento dell'aliquota di cui  all'articolo  59,  comma  16,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al  comma  143,
pari  a  0,35  punti  percentuali  a  decorrere  dall'anno  2024.  Il
contributo e'  applicato  sul  reddito  di  lavoro  autonomo  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, con gli stessi criteri stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  quale   risulta   dalla   relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 
  155. L'erogazione dell'ISCRO e' condizionata alla partecipazione  a
percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati i criteri e le modalita' di definizione dei  percorsi  di
aggiornamento professionale e del loro  finanziamento.  Il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali monitora  la  partecipazione  ai
percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO. 
  156. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, primo comma, lettera  b),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: « ; per gli eventi di malattia insorti  dal
1° gennaio 2024, ad una indennita' giornaliera nella  misura  del  60
per cento della retribuzione, calcolata ai  sensi  dell'articolo  10,
nei  casi  in  cui  la  malattia  impedisca  totalmente  e  di  fatto
all'assicurato  di  attendere  al   lavoro   ai   sensi   del   regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito  dalla  legge  22
gennaio 1934, n. 244 »; 
    b) all'articolo 10,  primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: « Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6
e 7,  insorti  dal  1°  gennaio  2024,  l'indennita'  giornaliera  e'
calcolata sulla base della  retribuzione  media  globale  giornaliera
percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello
in cui si e'  verificato  l'evento  di  malattia.  Nel  caso  in  cui
l'evento si e' verificato nei primi  trenta  giorni  dall'inizio  del
rapporto di lavoro, l'indennita' giornaliera e'  calcolata  dividendo
l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo  di  riferimento
per il numero dei giorni retribuiti ». 
  157. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa  per  le
pensioni ai  sanitari  (CPS)  e  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli
insegnanti  di  asilo  e  di  scuole  elementari  parificate   (CPI),
liquidate a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  secondo  il  sistema
retributivo per anzianita' inferiori a quindici anni, sono  calcolate
con  l'applicazione  dell'aliquota  prevista  nella  tabella  di  cui
all'allegato II alla presente legge. Per le  anzianita'  superiori  a
quindici anni continua a  trovare  applicazione  la  tabella  di  cui
all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965. 
  158. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di
cui al comma 157 si applica per  la  determinazione  degli  oneri  di
riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali  e'
prevista l'applicazione della tabella di  cui  all'allegato  A  della
legge 26 luglio 1965, n. 965. 
  159. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le
pensioni  agli  ufficiali   giudiziari,   agli   aiutanti   ufficiali
giudiziari ed ai coadiutori (CPUG),  liquidate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianita' inferiori
a quindici anni,  sono  calcolate  con  l'applicazione  dell'aliquota
prevista nella tabella di cui all'allegato II  alla  presente  legge.
Per le anzianita'  superiori  a  quindici  anni  continua  a  trovare
applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16. 
  160. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di
cui al comma 159 si applica per  la  determinazione  degli  oneri  di
riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali  e'
prevista l'applicazione  della  tabella  A  allegata  alla  legge  24
gennaio 1986, n. 16. 
  161. L'applicazione dei commi da 157 a 160 non puo'  comportare  un
trattamento pensionistico  maggiore  rispetto  a  quello  determinato
secondo la normativa vigente prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge e in ogni  caso  la  riduzione  del  trattamento
pensionistico derivante dai medesimi commi e' applicata  in  sede  di
liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate  di
cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e all'articolo 17 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come
rispettivamente modificati dai commi 162 e 163.  Le  disposizioni  di
cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e  nei  casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti  dagli  ordinamenti  di  appartenenza  nonche'  per
collocamento  a  riposo  d'ufficio   a   causa   del   raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di  legge  o
di  regolamento  applicabili   nell'amministrazione.   Al   fine   di
assicurare un efficace assolvimento dei  compiti  primari  di  tutela
della salute e di garantire l'erogazione dei  livelli  essenziali  di
assistenza, per gli iscritti alla CPS nonche' per gli  iscritti  alla
CPDEL che cessano  l'ultimo  rapporto  di  lavoro  da  infermieri  la
riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo e'  a
sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di
posticipo  dell'accesso  al   pensionamento   rispetto   alla   prima
decorrenza utile. 
  162. Il comma 10 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
    « 10. A decorrere dal  1°  gennaio  2019  e  con  riferimento  ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito  se  risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni  e  10  mesi  per  gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico
decorre trascorsi tre mesi dalla data di  maturazione  dei  requisiti
contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti  la
cui pensione e' liquidata a carico della Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni  ai
sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di  asilo
e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni
agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari  ed  ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi  tre
mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di  cui  al
primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre  2024,
trascorsi  quattro  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei  medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati  entro  il  31  dicembre  2025,
trascorsi  cinque  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei   medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati  entro  il  31  dicembre  2026,
trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti
se gli stessi sono maturati entro il 31  dicembre  2027  e  trascorsi
nove mesi dalla data di maturazione dei  medesimi  requisiti  se  gli
stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ». 
  163. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  e,
con riferimento ai soggetti la cui pensione  e'  liquidata  a  carico
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali  (CPDEL),
della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS),  della  Cassa  per  le
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole  elementari  parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali  giudiziari,  agli
aiutanti ufficiali giudiziari ed ai  coadiutori  (CPUG),  i  medesimi
soggetti  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro  il
31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla  data  di  maturazione
dei medesimi requisiti se  gli  stessi  sono  maturati  entro  il  31
dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data  di  maturazione  dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il  31  dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data  di  maturazione  dei  medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il  31  dicembre  2027  e
trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi  requisiti
se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ». 
  164. Tenuto conto di quanto previsto dai commi  da  157  a  165,  i
dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale  nonche'
gli infermieri del Servizio sanitario  nazionale  possono  presentare
domanda di autorizzazione per  il  trattenimento  in  servizio  anche
oltre il  limite  del  quarantesimo  anno  di  servizio  effettivo  e
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. 
  165. A decorrere dal 1° gennaio 2024,  al  fine  di  assicurare  un
efficace e  tempestivo  assolvimento  delle  funzioni  relative  agli
accertamenti sanitari per  il  riconoscimento  delle  prestazioni  di
competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici  nei  ruoli  dell'INPS  e
dell'INAIL  possono  presentare  domanda  di  autorizzazione  per  il
trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di
cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e 2,  comma  5,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. 
  166. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 14 milioni di euro per  l'anno  2025,  di  42
milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di  euro  per  l'anno
2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di  euro
per l'anno 2029, di 464 milioni di  euro  per  l'anno  2030,  di  131
milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro  per  l'anno
2032. 
  167. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze,  missione  1,  Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica
(29), programma 4, Regolazioni  contabili,  restituzioni  e  rimborsi
d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di  cassa,
di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036,  di  164,9  milioni  di  euro
nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro  nell'anno  2038,  di  379,6
milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni  di  euro  nell'anno
2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di  700,9  milioni  di
euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043. 
  168. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito
per i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  dei  call
center, previste dall'articolo 44, comma 7, del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148. 
  169. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per
l'anno 2024, al  finanziamento  dell'indennita'  onnicomprensiva,  di
importo non superiore a 30 euro  giornalieri  per  l'anno  2024,  per
ciascun  lavoratore  dipendente  da  impresa   adibita   alla   pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola
pesca, di  cui  alla  legge  13  marzo  1958,  n.  250,  in  caso  di
sospensione dal lavoro derivante  da  misure  di  arresto  temporaneo
obbligatorio o non obbligatorio. 
  170. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono  stanziate  ulteriori  risorse,  per  un
importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  da
ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. Le regioni possono destinare,  nell'anno  2024,  le  risorse
stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta  a  quelle  residue
dei precedenti finanziamenti,  alle  medesime  finalita'  del  citato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96. 
  171. Il trattamento di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei  lavoratori  sospesi
dal lavoro o  impiegati  a  orario  ridotto,  dipendenti  da  aziende
sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione  giudiziaria,
e'  prorogato  per  gli  anni  2024,  2025  e  2026,  alle   medesime
condizioni, per una durata massima di  complessivi  dodici  mesi  nel
triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni  di  euro  per  ciascun
anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  172. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno  del
reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, per un periodo  massimo  complessivo  di  autorizzazione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi  e
nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  173.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche  ai  fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
e' prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di  19  milioni  di
euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari  a  19  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  174. All'articolo 1, comma  129,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le  parole:  «  50  milioni  di  euro  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  100  milioni  di  euro  ».  All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  175. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero
di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che  hanno  in  corso
piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la
complessita' degli stessi, con decreto del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a  domanda,  in  via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.  148,  in  continuita'  con  le  tutele  gia'
autorizzate, un ulteriore periodo  di  cassa  integrazione  salariale
straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di  salvaguardare  il
livello occupazionale e il patrimonio delle  competenze  dell'azienda
medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non  si  applicano
le procedure e i termini di cui agli articoli 24  e  25  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  176. I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite
di spesa di euro 63.300.000  per  l'anno  2024.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo
del presente comma, pari  a  euro  63.300.000  per  l'anno  2024,  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  177. All'articolo 1, comma 355, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  sesto  periodo  »  sono
sostituite dalle seguenti: « settimo periodo »; 
    b) dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  Con
riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio  2024,  per  i  nuclei
familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000  euro,  calcolato  ai
sensi  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia  gia'  presente
almeno un figlio di eta' inferiore ai dieci  anni,  l'incremento  del
buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro ». 
  178. Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024,
254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro  per  l'anno
2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni  di  euro  per
l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. 
  179. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa  tra  i  genitori,
per la durata massima di un mese fino  al  sesto  anno  di  vita  del
bambino, alla misura dell'80 per  cento  della  retribuzione  »  sono
sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i  genitori,
per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto  anno  di
vita del bambino, alla misura dell'80 per  cento  della  retribuzione
nel limite massimo di un mese e alla misura del 60  per  cento  della
retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata  all'80
per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come  modificato
dal presente comma, si applica  con  riferimento  ai  lavoratori  che
terminano il periodo di congedo di maternita' o, in  alternativa,  di
paternita', di cui rispettivamente al capo  III  e  al  capo  IV  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151  del  2001,
successivamente al 31 dicembre 2023. 
  180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i  periodi  di
paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle  lavoratrici  madri
di tre o piu'  figli  con  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
indeterminato, ad esclusione dei rapporti  di  lavoro  domestico,  e'
riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei  contributi
previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico
del lavoratore fino al mese di compimento del  diciottesimo  anno  di
eta' del figlio piu' piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000  euro
riparametrato su base mensile. 
  181. L'esonero  di  cui  al  comma  180  e'  riconosciuto,  in  via
sperimentale, per i periodi  di  paga  dal  1°  gennaio  2024  al  31
dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con  rapporto
di  lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato,  ad  esclusione  dei
rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del  decimo
anno di eta' del figlio piu' piccolo. 
  182. Per gli esoneri  di  cui  ai  commi  180  e  181  resta  ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  183.  Nella   determinazione   dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo
di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui  all'articolo  3  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, nonche' i prodotti finanziari di raccolta  del
risparmio con obbligo di  rimborso  assistito  dalla  garanzia  dello
Stato. 
  184. All'attuazione della disposizione  di  cui  al  comma  183  si
provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli  oneri
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo  29  dicembre
2021, n. 230, sono  incrementate  di  44  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  186. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, per il  successivo  trasferimento  al  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione  di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2024,  2025  e  2026.  Nel
Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le  risorse  di  cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  187. Al fine di incrementare la  misura  del  reddito  di  liberta'
introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  per  garantire  l'effettiva  indipendenza  economica  e
l'emancipazione delle donne vittime  di  violenza  in  condizione  di
poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e'  incrementato  di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono
ripartite  secondo  criteri  definiti  con   uno   o   piu'   decreti
dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  pari  opportunita',   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  188.  Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  a  quanto  disposto
dall'articolo 26-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e   alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248,  e'  incrementato  di  4  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026  per  le  medesime  finalita'
previste dal citato articolo 26-bis. 
  189.  Al  fine  di  assicurare  un'adeguata  attuazione  del  Piano
strategico  nazionale  sulla  violenza  maschile  contro   le   donne
2021-2023  e  del  correlato   Piano   operativo,   nell'ambito   del
rafforzamento della rete dei servizi pubblici  e  privati  attraverso
interventi di prevenzione,  assistenza,  sostegno  e  accompagnamento
delle donne vittime di violenza, il Fondo per le  politiche  relative
ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma  3,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026.  Le
predette risorse sono destinate, nel  limite  di  spesa  autorizzato,
alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo
periodo sono ripartite  tra  le  regioni  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  190. Al fine  di  rafforzare  la  prevenzione  della  violenza  nei
confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di  rendere
le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
2023, n. 168, a carattere  continuo  e  permanente,  nonche'  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   lettera   e),   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  191. Ai datori di  lavoro  privati  che,  nel  triennio  2024-2026,
assumono donne disoccupate vittime di  violenza,  beneficiarie  della
misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, al fine  di  favorirne  il  percorso  di  uscita  dalla  violenza
attraverso  il  loro  inserimento  nel   mercato   del   lavoro,   e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei  contributi  previdenziali,
con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100
per cento,  nel  limite  massimo  di  importo  di  8.000  euro  annui
riparametrato  e  applicato  su  base  mensile.  In  sede  di   prima
applicazione, la previsione di cui al precedente periodo  si  applica
anche a favore delle donne vittime di violenza  che  hanno  usufruito
della predetta misura  nell'anno  2023.  Resta  ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro  a
tempo determinato, anche in somministrazione,  l'esonero  di  cui  al
comma 191 spetta per dodici mesi dalla data  dell'assunzione.  Se  il
contratto e' trasformato a tempo indeterminato l'esonero si  prolunga
fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto
di cui al primo periodo.  Qualora  l'assunzione  sia  effettuata  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero  spetta  per  un
periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione. 
  193. I benefici di cui ai commi 191 e  192  sono  riconosciuti  nel
limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni  di
euro per l'anno 2025, 3,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  2,5
milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2028.  L'INPS  provvede  al   monitoraggio   delle   minori   entrate
contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora,  anche  in  via
prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al
primo periodo il  medesimo  Istituto  non  prende  in  considerazione
ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi  di  cui  ai
predetti commi. 
  194. All'articolo 19 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    « 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a
case rifugio di cui all'articolo 5-bis del  decreto-legge  14  agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  ottobre
2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e'  istituito  un  fondo,  da  trasferire  al  bilancio
autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  denominato
"Fondo per  la  creazione  di  case  rifugio  per  donne  vittime  di
violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo  5-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ». 
  195. All'articolo 1, comma 215, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «  5  milioni  di  euro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « L'importo  di
cui al primo periodo e' riconosciuto sulla base di  una  convenzione,
di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per  le  politiche
della famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  con
l'Azienda pubblica di servizi alla persona  (ASP)  -  Istituto  degli
Innocenti di Firenze ». 
  196. Per il supporto tecnico-scientifico  al  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri
nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi  di
cui alle lettere da d) a r) del  comma  1250  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di  1.250.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  197. All'articolo 1, comma 613, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite  dalle
seguenti: « per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2024 » e dopo le  parole:  «  1  milione  di  euro  »  sono
inserite le seguenti: « , a decorrere dall'anno 2023, ». 
  198. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b)
e c), e comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali gli interventi programmati e  realizzati  a  valere
sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative
informazioni  dalla  specifica  sezione   del   Sistema   informativo
dell'offerta dei servizi sociali di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), del  decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,
utilizzando come unita' di rilevazione l'ambito territoriale sociale.
Le  regioni  rilevano  altresi'  annualmente,  per   ciascun   ambito
territoriale sociale, ai fini del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle
risorse, il numero e le caratteristiche delle persone  assistite  nel
proprio territorio secondo  le  previsioni  definite  dalla  relativa
programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalita'  sono
assicurati le attivita' di monitoraggio e gli interventi di  garanzia
da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di
cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21  maggio  1998,
n. 162. 
  199. L'erogazione delle risorse destinate alle finalita' di cui  al
comma 198 e relative a ciascuna annualita' e' condizionata  all'esito
del monitoraggio sulla  rendicontazione  effettuato  da  parte  delle
regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello  di  ambito
territoriale sociale, secondo le modalita' previste dall'articolo  89
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma  restando  la
previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge  8
novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito  del  monitoraggio
sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese
da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite  e
versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge  21  maggio
1998, n. 162, nonche' al Fondo di cui all'articolo 3 della  legge  22
giugno 2016, n. 112. 
  200. Alle attivita' di monitoraggio di cui ai commi 198  e  199  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.