art. 1 (commi 301-400)
  301. Alle finalita' dei commi 299 e 300 sono destinate  le  risorse
disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito  di
quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno  2021,
assegna alle aree di crisi industriale non complessa. 
  302. Al fine di assicurare il finanziamento di  interventi  urgenti
di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento  e  ampliamento
di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al  riequilibrio
socioeconomico  e  allo  sviluppo  dei  territori,  nello  stato   di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  7,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026.  Con  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le
categorie di beneficiari, i criteri e le  modalita'  di  riparto  del
fondo di cui al presente comma nonche' le modalita' di  assegnazione,
erogazione  e  revoca  dei  finanziamenti  e  di   monitoraggio   dei
corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi  debbano  essere
identificati da un codice unico di  progetto  (CUP)  e  corredati  di
cronoprogramma procedurale e di realizzazione. 
  303. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 913 e' sostituito dal seguente: 
      «  913.  Le  risorse  finanziarie  derivanti  dalle   eventuali
economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto,  o  in
corso d'opera, purche' determinatesi a seguito  della  conclusione  e
del collaudo, ove previsto,  dell'opera,  nonche'  quelle  costituite
dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati
per  la   realizzazione   dei   progetti   inseriti   nel   Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da  974  a  978,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere  destinate,  nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei  costi
derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri  economici  dei
progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori  ancora  non
appaltati e nel limite del 40 per cento del  finanziamento  concesso,
oltre che di nuovi bandi progettuali per le  medesime  finalita'.  Le
attivita' ammesse  a  finanziamento  devono  terminare  entro  il  31
dicembre 2027 »; 
    b) dopo il comma 913 e' inserito il seguente: 
      « 913-bis. Nel caso in cui i progetti  inseriti  nel  Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da  974  a  978,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse
storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti  locali,  in
casi circoscritti e motivati che  siano  valutati  positivamente  dal
Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana
e la  sicurezza  delle  periferie,  il  termine  di  fine  lavori  e'
prorogato al 31 dicembre 2026 »; 
    c) al comma 914 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Il
termine  per  la  stipulazione  delle  convenzioni  nell'ambito   del
Programma di cui al comma 913 e' prorogato nei limiti  dei  tempi  di
attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate ». 
  304. All'articolo 26 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-bis: 
      1) al primo periodo, le parole: « dal 1°  gennaio  2023  al  31
dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023
al 31 dicembre 2024 »; 
      2) al quinto periodo, le parole:  «  per  l'anno  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »; 
      3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per
l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »; 
    b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; 
    c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500  milioni  per  l'anno
2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 »; 
    d) al comma 8: 
      1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31  dicembre  2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »; 
      2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al
31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal  1°  gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2024 »; 
    e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023
» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31  dicembre  2024  »  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di  cui  al
secondo periodo non si applica agli interventi  di  cui  all'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ». 
  305. Al fine di incentivare forme alternative  di  provvista  dello
Stato italiano mediante il ricorso a linee di  finanziamento  offerte
dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione
europea di cui all'articolo 54, comma 13,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, in sede  di  programmazione  degli  investimenti  e  di
quantificazione   degli   appositi   stanziamenti,   sono    valutati
preliminarmente i progetti proposti dalle  amministrazioni  pubbliche
che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di  finanziamento
e per i medesimi investimenti la propria disponibilita'  a  stipulare
accordi   di   progetto   con   le   organizzazioni   o   istituzioni
internazionali o dell'Unione europea,  per  consentire  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  di  sottoscrivere,  in  rappresentanza
della Repubblica italiana, mutui con  le  predette  organizzazioni  o
istituzioni internazionali o dell'Unione europea. 
  306.   Nell'ambito   dei   piani   triennali   degli   investimenti
immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai sensi dell'articolo 8,  comma  15,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) puo' destinare parte  delle  risorse
finanziarie alla realizzazione e  all'acquisto  di  immobili  per  le
esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento
della rete sanitaria territoriale. 
  307. Le iniziative di investimento, identificate dal  codice  unico
di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di  cui  al  comma
306 sono individuate  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  adottato  entro  il  31
luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  308. Per le medesime finalita' di cui all'articolo  1,  comma  310,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  istituito,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore  del
personale in  servizio  presso  l'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT),  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanita' (ISS),  l'Agenzia
nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia   e   lo   sviluppo
sostenibile  (ENEA),  l'Istituto  nazionale   per   l'analisi   delle
politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione (ISIN),  il  Consorzio  Laboratorio  di
monitoraggio e modellistica ambientale per  lo  sviluppo  sostenibile
(LAMMA),  l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale  ex  ISPESL,
l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per  la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). 
  309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a  14,52
milioni di euro, per la promozione dello  sviluppo  professionale  di
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello  in  servizio  alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine  gli  enti
pubblici di ricerca possono indire procedure  selettive  riservate  a
ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per  l'accesso
al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto
di  cui  al  comma  310.  I  restanti  20,80  milioni  di  euro  sono
finalizzati alla valorizzazione del personale  tecnico-amministrativo
in  ragione   delle   specifiche   attivita'   svolte   nonche'   del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi  nell'ambito  della  ricerca
pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al  comma  310  sono  individuati  i  principi  generali  per  la
definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle  predette  risorse
al   personale   tecnico-amministrativo.    Gli    enti    provvedono
all'assegnazione delle risorse al personale tecnicoamministrativo  in
ragione  della  partecipazione  dello  stesso  ad  appositi  progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati  obiettivi  nell'ambito
della ricerca, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento  del
trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante
la contrattazione collettiva  integrativa,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto di cui al comma 310. 
  310. Le risorse del fondo di cui al comma 308  sono  ripartite  fra
gli enti beneficiari con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  311. Al fine di favorire la  partecipazione  di  universita',  enti
pubblici di ricerca e  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica  italiani  alle  esposizioni  mondiali  EXPO,  a
partire  da  EXPO  2025  Osaka,  nonche'  di  promuovere  l'effettiva
implementazione del progetto definito dal Commissariato generale  per
EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di  investimento  afferenti
all'esposizione, e'  autorizzata  la  spesa  di  1.500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a  1.500.000
euro per ciascuno degli  anni  2024  e  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  312. Nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e' istituito il Fondo per l'Erasmus italiano,  con  una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7  milioni  di  euro
per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di  borse  di  studio  in
favore degli studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea  o  di  laurea
magistrale, che partecipano a programmi di mobilita'  sulla  base  di
convenzioni stipulate ai sensi  dell'articolo  5,  comma  5-bis,  del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 
  313. I  contributi  di  cui  al  comma  312  sono  esenti  da  ogni
imposizione fiscale. 
  314. Con decreto del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  sono  stabiliti  l'ammontare  degli  importi
erogabili per la  singola  borsa  di  studio,  le  modalita'  per  la
richiesta del beneficio e per  l'erogazione  delle  borse  di  studio
nonche'  il  valore  dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio. 
  315. All'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole:  «  il  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione » sono sostituite dalle  seguenti:  «
il  Fondo  unico  per  il   pluralismo   e   l'innovazione   digitale
dell'informazione e dell'editoria »; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  « 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  altresi'
annualmente stabilita, per una percentuale non  superiore  al  5  per
cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza
del Consiglio dei ministri da destinare a misure  di  risoluzione  di
situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese  operanti
nel settore dell'informazione e dell'editoria ». 
  316. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse  finanziarie
del  Fondo  unico  per  il  pluralismo   e   l'innovazione   digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo  1,  comma  1,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato  dal  comma  315
del  presente  articolo,  anche  in  ragione   della   trasformazione
tecnologica  digitale  e  dei  nuovi   contenuti   informativi,   con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle  finanze  e  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, si provvede alla ridefinizione e all'integrazione dei
criteri per  l'erogazione  dei  contributi  a  sostegno  del  settore
dell'editoria  e  dell'informazione,  nel  rispetto  delle   seguenti
previsioni generali regolatrici della materia: 
    a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi,  anche
per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale
con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato  per  le
imprese editrici di quotidiani e di almeno  due  giornalisti  per  le
imprese editrici di periodici, quale garanzia di  un'informazione  di
qualita'; 
    b)  valorizzazione  delle  voci  di  costo   legate   a   modelli
imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa; 
    c) ammissione ai contributi  a  fronte  della  corresponsione  ai
giornalisti di una retribuzione  non  inferiore  alla  soglia  minima
stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro  del  comparto
giornalistico; 
    d)  previsione  di  criteri   premianti   per   l'assunzione   di
giornalisti  e   di   professionisti   in   possesso   di   qualifica
professionale   nel   campo   della   digitalizzazione    editoriale,
comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al  contrasto
del fenomeno delle fake news, con un'eta' anagrafica non superiore  a
trentacinque anni; 
    e) previsione di incentivi o  criteri  premiali  a  fronte  della
comprovata disponibilita' delle imprese all'assunzione di giornalisti
a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale; 
    f) previsione, per le testate locali  espressione  delle  realta'
territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo  erogabile
e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai  giornalisti
assunti a tempo indeterminato in misura superiore  al  numero  minimo
richiesto come requisito di accesso; 
    g) valorizzazione, con riferimento alle edizioni su carta,  delle
voci di costo per  la  produzione  della  testata  che  hanno  subito
incrementi in ragione di eventi eccezionali; 
    h) applicazione di  criteri  premiali  per  l'edizione  digitale,
anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; 
    i) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in
un'ottica di semplificazione delle procedure. 
  317. Con il regolamento di cui al comma  316  sono  individuate  le
disposizioni del decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70,  da
abrogare. 
  318. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo
25-bis del decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo  unico  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
digitale dell'informazione e dell'editoria, di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c), della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  come
modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178. 
  319. Il credito d'imposta  in  favore  delle  imprese  editrici  di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni  2024  e  2025
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute,  rispettivamente
negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60  milioni  di  euro  per
ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del citato  articolo  188  del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al  riconoscimento
del credito d'imposta medesimo  sono  trasferite  nella  contabilita'
speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le
necessarie regolazioni contabili. 
  320. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
    «  389.  A  decorrere  dall'anno   scolastico   2024/2025,   alle
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine  e  grado,
che acquistano  uno  o  piu'  abbonamenti  a  quotidiani,  periodici,
riviste scientifiche e di settore,  anche  in  formato  digitale,  e'
attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione
e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   un
contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e'  emanato  annualmente   il   bando   per
l'assegnazione del contributo di cui al presente  comma,  sulla  base
dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ». 
  321. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono abrogate. 
  322. Restano fermi i criteri  di  ripartizione  delle  risorse  del
Fondo di cui ai commi da 315 a 321 tra la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
destinate,  rispettivamente,   alle   diverse   forme   di   sostegno
all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza  radiofonica  e
televisiva. 
  323. All'articolo 1, comma 712, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, al secondo periodo, dopo le parole:  «  settore  navale  »  sono
inserite le seguenti: « , incluso quello subacqueo, »  e,  al  quarto
periodo, dopo le  parole:  «  trasformazione  e  revisione  di  navi,
motori, » sono inserite le seguenti: « sistemi elettronici, ». 
  324. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  659,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  325. Al  fine  di  assicurare  l'operativita'  della  fondazione  «
Istituto  di  Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo   per   lo   Sviluppo
Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa e' concesso un contributo  pari
a 1 milione di euro per l'anno 2024. 
  326. All'articolo 21 del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,
dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente: 
    « 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di  personale
ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi  4-bis  e
4-bis.1, dalle  istituzioni  scolastiche  statali  del  primo  e  del
secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ». 
  327. Per le finalita'  di  cui  al  comma  326,  il  fondo  di  cui
all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.
112, e' rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024. 
  328. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e'  autorizzata,
per l'anno scolastico 2024/ 2025, la  spesa  di  3.333.000  euro  per
l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 
  329. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,  e'  autorizzata
la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025. 
  330. Ai fini  della  valorizzazione  dei  docenti  impegnati  nelle
attivita' di tutor,  orientamento,  coordinamento  e  sostegno  della
ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai  processi  di
innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo
di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, e' incrementato di 42 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. Le modalita' e i criteri di utilizzo  delle  risorse  di
cui al  presente  comma  sono  definiti  in  sede  di  contrattazione
collettiva   integrativa   nazionale,   in    un'apposita    sessione
contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori  risorse
individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del  comparto
istruzione  e  ricerca,  ovvero   derivanti   da   altre   fonti   di
finanziamento europee. Tra i criteri di cui  al  secondo  periodo  e'
assegnata priorita' alle attivita' di cui  al  primo  periodo  svolte
nelle istituzioni scolastiche individuate  nell'ambito  del  piano  «
Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati  relativi  alla
fragilita' negli apprendimenti,  come  risultanti  dalle  rilevazioni
nazionali dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). 
  331. In coerenza con gli obiettivi della missione 4, componente  1,
riforma 2.2, del PNRR, e in conformita' con le linee di indirizzo sui
contenuti della formazione  del  personale  scolastico  di  cui  alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 16-ter del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59, per  l'integrazione  del  Piano  nazionale  di
formazione del personale docente e per la  formazione  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui  all'articolo  1,  comma
125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' autorizzata la  spesa  di
39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi
oneri si provvede: 
    a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di
euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma  operativo
complementare « Per la scuola » 2014/2020; 
    b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024, a  valere  sulle
risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2, del  PNRR,
per le quali  restano  ferme  le  finalita'  e  le  limitazioni  gia'
previste in relazione alla misura; 
    c) quanto a  2,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  3,  comma
4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
    d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN  «  Scuola  e
competenze » 2021-2027, per le quali restano fermi  i  criteri  e  le
modalita'  di  riparto  alle  istituzioni  scolastiche  previsti  dal
Programma medesimo. 
  332. Al fine di adeguare la  retribuzione  di  posizione  di  parte
variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale  per  la
retribuzione di posizione e risultato,  di  cui  all'articolo  4  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009, sottoscritto in data  15  luglio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del  3  agosto  2010,  e'  incrementato  di
700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti
importi sono  destinati  alla  retribuzione  di  posizione  di  parte
variabile dei dirigenti scolastici. 
  333.  Al  fine  di  sostenere  la  realizzazione  di  una  campagna
nazionale di  scavi  archeologici  a  Pompei  e  negli  altri  parchi
archeologici  nazionali,  di  interventi  per  la  sicurezza   e   la
conservazione nonche' di attivita' finalizzate alla tutela delle aree
e delle zone di interesse archeologico, e' autorizzata la spesa di  4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  334. Al fine di favorire la valorizzazione dei  beni  culturali  di
appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai  visitatori  per  i
servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, gestiti in forma diretta dagli istituti e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del citato codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere  effettuati  anche
mediante strumenti diversi  da  quelli  messi  a  disposizione  dalla
piattaforma  di   cui   all'articolo   5,   comma   2,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  335. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dopo le parole: « ordinari stanziamenti di bilancio, » sono  inserite
le seguenti: «  ivi  inclusi  quelli  gia'  autorizzati  da  espressa
disposizione legislativa, » e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « nonche' per il sostegno, la valorizzazione e la tutela  dei
settori dello spettacolo dal vivo, del cinema  e  dell'audiovisivo  e
della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attivita'
culturali ». 
  336. Al fine di assicurare la  tutela  e  la  valorizzazione  degli
istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in  particolare  delle
aree e dei parchi archeologici, attraverso un  processo  virtuoso  di
manutenzione ordinaria e programmata, e' autorizzata la spesa  di  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  337. All'articolo 28 della legge 14 novembre  2016,  n.  220,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea: 
      1) dopo le parole: « territorio nazionale »  sono  inserite  le
seguenti:  «  e  di  stimolare  gli  investimenti  per  l'adeguamento
funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche  attive,  tenuto
conto anche delle esigenze delle persone con disabilita', »; 
      2) dopo le parole: « di 30 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « fino a
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »; 
    b) al  comma  2,  le  parole:  «  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro » sono sostituite dalle  seguenti:
« Ministro della cultura »; 
    c) alla rubrica, la parola: « straordinario » e' soppressa. 
  338. Il Ministro della cultura puo' disporre con propri decreti che
una quota dei proventi conseguiti in occasione di  concerti,  mostre,
manifestazioni culturali e altri eventi dagli  uffici  del  Ministero
della cultura dotati di  autonomia  o,  in  accordo  con  i  soggetti
interessati,  dagli  enti  controllati  o   vigilati   dal   medesimo
Ministero,  incluse  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  i   teatri
nazionali,  nonche'  dai  teatri  di  tradizione,  dalle  istituzioni
concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale,
al netto dei relativi oneri, sia  versata  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio  finanziario,
con decreti del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  allo  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  cultura  per  essere
destinata  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  dei  beni  e  delle
attivita' culturali. 
  339. Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo  di
« Capitale italiana dell'arte contemporanea » ad una citta' italiana,
sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto
del Ministro della cultura,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Alla citta' assegnataria del titolo  e'  attribuita  la
somma di  1  milione  di  euro  per  interventi  di  realizzazione  e
riqualificazione di aree e spazi destinati alla  fruizione  dell'arte
contemporanea.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente   comma   e'
autorizzata una spesa pari a 1 milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. 
  340. Al fine  di  favorire  la  tutela  del  patrimonio  culturale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 1,694  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2024. 
  341. Al fine di sostenere e  garantire  la  tutela  del  patrimonio
culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge  29
dicembre 2022, n. 197,  e'  rifinanziato  per  un  importo  di  6,794
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  342. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del  concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, anche  in  relazione
alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e  del
terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nonche' a quelle di cui all'articolo 3, comma 2,
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi  sensibili,
l'impiego di un contingente di 6.000 unita' di personale delle  Forze
armate fino  al  31  dicembre  2024.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,  del  decreto-legge  23  maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2008, n. 125. 
  343. Per  l'attuazione  del  comma  342  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di  euro  190.899.776  per  l'anno  2024,  con  specifica
destinazione,  per  l'anno  2024,  di  euro  185.310.224  e  di  euro
5.589.552 rispettivamente per il personale di cui al comma 74  e  per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  344. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo  e  sicurezza
dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del
Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma
342 e' incrementato di ulteriori  800  unita'  per  l'anno  2024.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  345. Per  l'attuazione  del  comma  344  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  euro  34.171.409  per  l'anno  2024,  di  cui   euro
18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172
per gli oneri connessi con il funzionamento. 
  346. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo di conto capitale da ripartire per  le  necessita'
di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi,  dispositivi  di
protezione individuale, attrezzature e infrastrutture  del  Ministero
medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di
Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per  l'anno  2024,  a
euro 40 milioni per l'anno 2025, a euro 50 milioni per l'anno 2026, a
euro 60 milioni per l'anno 2027, a euro 60 milioni per l'anno 2028  e
a euro 40 milioni per ciascuno degli  anni  2029,  2030  e  2031.  Le
predette  risorse   sono   ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  347. In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo  del
personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e' istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro
per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi  al  triennio  2022-2024,  alla  disciplina  degli
istituti normativi nonche' ai  trattamenti  economici  accessori  del
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando  quelli  finalizzati  a
valorizzare   i   servizi   di   natura   operativa    di    ciascuna
amministrazione. In caso  di  mancato  perfezionamento  dei  predetti
provvedimenti negoziali alla data  del  10  gennaio  2025,  l'importo
annuale di cui  al  primo  periodo  e'  destinato,  con  decreto  dei
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e  della
giustizia, all'incremento delle  risorse  dei  fondi  per  i  servizi
istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi
per il trattamento accessorio del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  348. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle  iniziative  per  il
benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la  spesa  di
38.299.275 euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  da
destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la  copertura
sanitaria e infortunistica complementare  e  integrativa  rispetto  a
quanto gia' previsto dalla vigente normativa. 
  349. Le  risorse  di  cui  al  comma  348  sono  ripartite  tra  le
amministrazioni interessate secondo quanto  previsto  dalla  seguente
tabella: 
 
    

          +---------------------------+-------------------+
          |                           | (Importi in euro) |
          +---------------------------+-------------------+
          |Esercito italiano          |          6.948.600|
          +---------------------------+-------------------+
          |Marina militare            |          2.217.525|
          +---------------------------+-------------------+
          |Aeronautica militare       |          2.981.475|
          +---------------------------+-------------------+
          |Capitanerie di porto       |            775.125|
          +---------------------------+-------------------+
          |Arma dei carabinieri       |          8.000.550|
          +---------------------------+-------------------+
          |Guardia di finanza         |          4.449.000|
          +---------------------------+-------------------+
          |Polizia di Stato           |          7.426.200|
          +---------------------------+-------------------+
          |Polizia penitenziaria      |          2.855.400|
          +---------------------------+-------------------+
          |Vigili del fuoco           |          2.645.400|
          +---------------------------+-------------------+

    
 
  350. All'articolo 1, comma 96, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole: « l'introduzione, » sono  inserite
le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022, »; 
    b) alla lettera a), le parole: « in servizio il giorno precedente
la data di entrata in vigore del relativo provvedimento  normativo  »
sono sostituite dalle seguenti: « che cessa dal servizio ». 
  351. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera  a),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal  comma  350
del presente articolo, il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  95,
della medesima legge e' incrementato di 5 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 
  352. Al  fine  di  rafforzare  l'operativita'  dell'Amministrazione
dell'interno mediante  un  riassetto  organizzativo  delle  strutture
centrali  e  periferiche,  la  dotazione   organica   del   personale
appartenente alla carriera prefettizia e' rideterminata, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: 
    a) in riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e  in
incremento di 72 posti nella qualifica di  viceprefetto  aggiunto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2024; 
    b)  in  riduzione  di  ulteriori  20  posti  nella  qualifica  di
viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di
viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025; 
    c)  in  riduzione  di  ulteriori  30  posti  nella  qualifica  di
viceprefetto e in incremento di ulteriori 43 posti nella qualifica di
viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025. 
  353. La riduzione  dei  posti  di  viceprefetto  e  il  conseguente
incremento di quelli di viceprefetto aggiunto di cui  al  comma  352,
lettera c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso  alla
data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero
dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento  a
riposo del titolare. 
  354. All'articolo 46, commi 5  e  6,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, le parole: « al  2023  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « al 2024 ». 
  355. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata  la
spesa di 18  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,
destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal  comma  354  del  presente
articolo, per i  provvedimenti  ivi  previsti.  Le  predette  risorse
aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia  e  delle
Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione  operata,  per
l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  356. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre
2015, n. 157, le  parole:  «  15  milioni  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 milioni ». 
  357. Fino all'emanazione del decreto con il quale il  Ministro  per
la pubblica  amministrazione,  sentiti  i  Ministri  della  difesa  e
dell'economia  e  delle  finanze,  provvede  alla  ripartizione   del
contingente  dei  distacchi  e  dei  permessi   retribuiti   tra   le
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)
previste dall'articolo 1475, comma  2,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e,  in
ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle  Forze  armate  e
delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi
albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi  delle  vigenti
disposizioni   in   materia   di   APCSM   puo'   essere    concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per
lo svolgimento delle attivita'  delle  rispettive  associazioni,  nel
limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a  un
massimo di sette rappresentanti per  ciascuna  associazione,  secondo
modalita' definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023,
il termine per la determinazione della rappresentativita'  a  livello
nazionale delle APCSM e' fissato al 31 gennaio 2024. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024. 
  358. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 356,  pari  a
15 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  359. Per l'installazione di colonnine  per  chiamate  di  emergenza
collegate con le centrali operative  delle  Forze  di  polizia  e  di
pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di  pubblico  che
presentino criticita' dal punto di vista della sicurezza, come piazze
e  vie  di  citta',  parchi,  stazioni   ferroviarie,   stazioni   di
metropolitane,  fermate  di  autobus,   impianti   sportivi,   campus
universitari, autostrade, strade extraurbane, e' autorizzata la spesa
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  360. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sono  determinate  le  modalita'
attuative delle disposizioni di  cui  al  comma  359  nonche'  quelle
concernenti la presentazione delle  richieste  da  parte  dei  comuni
interessati e i criteri di ripartizione  delle  somme  stanziate  dal
medesimo comma 359. 
  361.  Per  il   finanziamento   delle   misure   urgenti   connesse
all'accoglienza  dei  migranti,   anche   a   sostegno   dei   comuni
interessati, nonche' in favore dei minori non accompagnati, il  fondo
di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2023,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2023,
n. 191, e' rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro  per  l'anno
2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di  185.000.000  di  euro
per l'anno 2026. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di
cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto  del
limite di spesa previsto, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Al successivo
riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  362. Al fine di potenziare l'attivita' di prevenzione e  assistenza
sanitaria e sociosanitaria in favore  dei  soggetti  che  versano  in
condizioni di vulnerabilita' sociale ed economica, e' autorizzato  in
favore dell'Istituto nazionale per la promozione della  salute  delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle  malattie  della  poverta'
(INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di
1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2024,  a  valere  sul
Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro  alle  iniziative
destinate  dall'INMP  alla  promozione  delle  conoscenze   e   delle
competenze del personale sanitario e sociosanitario del  SSN  nonche'
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle
tematiche  preventive  e  assistenziali  relative  alla  salute   dei
migranti e  dei  rifugiati  in  collaborazione  con  l'Organizzazione
mondiale della sanita'. 
  363. All'articolo 12-bis,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «  dall'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, »  sono  inserite  le  seguenti:  «
dall'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della   salute   delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie  della  poverta',
». 
  364. Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno  per
corrispondere alle maggiori  esigenze  sopravvenute,  in  particolare
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e delle loro sezioni,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione  organica,
centodiciotto unita' dell'area dei funzionari, prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al  personale  dell'area  del
comparto funzioni centrali -  Triennio  2019-2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento  delle
procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici. Per garantire il reclutamento del  predetto  personale,  il
Ministero dell'interno puo' altresi' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera  b),  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente  comma  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  365. Ai fini dell'attuazione del comma 364 e' autorizzata la  spesa
di euro 1.766.559 per  l'anno  2024  e  di  euro  5.299.676  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di  euro  89.797
per l'anno 2024 e di euro 269.390 annui a  decorrere  dall'anno  2025
per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per  l'anno
2024 e di euro 198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 per  i  buoni
pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro  250.000  per  l'anno
2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche'  di  euro
88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 annui a  decorrere  dall'anno
2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento
del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364. 
  366. Al fine di sopperire con urgenza  alla  carenza  di  segretari
comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in  carriera,  per
rafforzare  la  capacita'  amministrativa  degli  enti   locali,   il
Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla  procedura  per
l'ammissione di 448 borsisti al corsoconcorso selettivo di formazione
per   il   conseguimento   dell'abilitazione   richiesta   ai    fini
dell'iscrizione di  345  segretari  comunali  nella  fascia  iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con
il decreto del Ministero dell'interno  28  ottobre  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  89  del  9  novembre
2021,  una  sessione  straordinaria   del   corso-concorso   di   cui
all'articolo 13, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
  367. Alla sessione  straordinaria  sono  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito il punteggio minimo  di  idoneita',  previsto  dal
bando di concorso di cui al comma 366, ai fini  dell'ammissione  alla
sessione  ordinaria  e  non  collocati  in  posizione  utile  secondo
l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria,  da
svolgere  contestualmente  a  quella  ordinaria,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione
all'Albo dei  vincitori  della  sessione  straordinaria  e'  comunque
subordinata   al   conseguimento   della   relativa    autorizzazione
all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 
  368. Per l'attuazione dei commi 366 e 367 e' autorizzata  la  spesa
nella misura massima di euro 256.928 per l'anno 2024. 
  369. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  di  cui  all'articolo  35  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  anche
attraverso  la  Commissione  per   l'attuazione   del   Progetto   di
Riqualificazione  delle  Pubbliche   Amministrazioni   (RIPAM)   sono
individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM. 
  370. Per l'attuazione di interventi di riforma  della  magistratura
onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,  anche
con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine  di
garantire la continuita' delle funzioni  medesime  e  di  accrescerne
l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia
e' istituito un fondo con una dotazione di euro  177,47  milioni  per
l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni
per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno  2027,  di  euro  151
milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro
145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031,  di
euro 136 milioni per l'anno 2032  e  di  euro  124  milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2033. 
  371. Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al  comma  370,
sono apportate, con legge, le necessarie modifiche  al  capo  XI  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo  di  prevedere
la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati  onorari  in
servizio per coloro che optano per il regime  di  esclusivita'  delle
funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali  funzioni  in  via
non esclusiva. 
  372.  Ai  fini  della  tutela  previdenziale  e  assistenziale,   i
magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il  regime
di esclusivita' delle  funzioni  onorarie,  sono  iscritti  al  Fondo
pensioni   lavoratori    dipendenti    dell'assicurazione    generale
obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni  in  via
non  esclusiva  sono  iscritti  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  373. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai  commi
da 370 a 372, da definire con le  modifiche  previste  ai  sensi  del
comma 371, e' assimilato, ai  fini  fiscali,  al  reddito  da  lavoro
dipendente. 
  374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed  efficienza
dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di
transizione digitale assicurando il  potenziamento  dei  servizi  del
Dipartimento per la transizione digitale della  giustizia,  l'analisi
statistica e  le  politiche  di  coesione,  e  quindi  la  sua  piena
operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni,
con decorrenza non anteriore al  1°  febbraio  2024,  sono  istituiti
un'apposita  struttura  di  livello  dirigenziale  generale  per   la
gestione infrastrutturale e un ufficio di  livello  dirigenziale  non
generale.  Conseguentemente,  la  dotazione  organica  del  personale
dirigenziale del Ministero della  giustizia  -  Dipartimento  per  la
transizione digitale  della  giustizia,  l'analisi  statistica  e  le
politiche di coesione  e'  aumentata  di  una  posizione  di  livello
generale e di una posizione di livello non generale. 
  375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  ed
entro il  30  giugno  2024,  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. 
  376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto
disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia  e'  autorizzato
ad  assumere,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, una unita' di personale dirigenziale  di  livello  non
generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di
mobilita' tra amministrazioni  e  scorrimento  delle  graduatorie  in
corso di validita' alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,   in   aggiunta   alle   ordinarie    facolta'    assunzionali
dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione  digitale
della giustizia, l'analisi statistica e  le  politiche  di  coesione,
previste dalla normativa  vigente.  L'amministrazione  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello  Stato,  entro  trenta  giorni  dalle
assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale  effettivamente
assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti. 
  377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  374  a
376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro
439.741 annui a decorrere dall'anno 2025. 
  378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed  efficienza
dell'azione del Ministero della giustizia  in  materia  di  giustizia
riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per
la  giustizia  minorile  e  di  comunita',  assicurandone  la   piena
operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni,
all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    « d) servizi relativi alla giustizia  minorile  e  di  comunita':
svolgimento dei compiti assegnati  dalla  legge  al  ministero  della
giustizia in materia di  minori;  svolgimento  dei  compiti  relativi
all'esecuzione penale esterna, alla messa  alla  prova  e  alle  pene
sostitutive;  svolgimento  dei  compiti  assegnati  dalla  legge   al
Ministero  della  giustizia  in  materia  di  giustizia   riparativa;
gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi ». 
  379. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con  decorrenza
non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del  Dipartimento  per
la giustizia minorile e di comunita' sono istituiti una struttura  di
livello dirigenziale  generale  per  i  servizi  minorili  e  per  la
giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello  dirigenziale
non generale. Conseguentemente la dotazione  organica  del  personale
dirigenziale del Ministero della  giustizia  -  Dipartimento  per  la
giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di  una  posizione  di
livello generale e di due posizioni di livello non generale. 
  380. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con  decorrenza
non  anteriore  al  1°  febbraio  2024,  la  dotazione  organica  del
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile  e
di comunita'  e'  aumentata  di  54  unita'  di  personale  dell'area
funzionari del comparto funzioni centrali. 
  381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da  378
a 380, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge ed entro il 30 giugno 2024, il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. 
  382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto
disposto dai commi  379  e  380,  il  Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a  tempo
indeterminato, 2 unita' di  personale  dirigenziale  di  livello  non
generale e 54 unita'  di  personale  non  dirigenziale,  appartenenti
all'area  funzionari  del  comparto   funzioni   centrali,   mediante
l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, anche tramite  procedure  di  mobilita'  tra  amministrazioni  e
scorrimento delle graduatorie in corso  di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, in  aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia  minorile
e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.  L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro  trenta
giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le  unita'  di  personale
effettivamente assunte ai sensi dei commi 379  e  380  e  i  relativi
oneri sostenuti. 
  383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  378  a
382 e' autorizzata la spesa di euro 2.756.976  per  l'anno  2024,  di
euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di
euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di
euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di
euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno  2032  e
di euro 3.023.040 annui  a  decorrere  dall'anno  2033.  E'  altresi'
autorizzata  la  spesa  di  euro  500.000   per   l'anno   2024   per
l'espletamento delle procedure concorsuali  e  di  euro  275.868  per
l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere  dall'anno  2025  per  i
maggiori  oneri  di  funzionamento  derivanti  dal  reclutamento  del
contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382. 
  384. In adesione  all'iniziativa  temporanea  assunta  dalla  Banca
europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine  Fund  (EU4U),
nell'ambito del Pacchetto di sostegno  all'Ucraina  (Ukraine  Support
package) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a porre  in  essere  tutti  gli  atti  e
accordi necessari per  la  partecipazione  dello  Stato  italiano  al
programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato,  per  un
importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024,  per
la copertura,  nei  limiti  della  quota  di  spettanza  dello  Stato
italiano, dei potenziali rischi correlati. 
  385. Agli oneri derivanti dal comma 384, pari  a  euro  100.000.000
per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme  disponibili  sulla
contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 37,  comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  386. Per  il  pagamento  delle  commissioni  spettanti  alla  Banca
europea per gli investimenti per le attivita' di gestione svolte  per
l'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 384, e'  autorizzata  la
spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. 
  387.  Il  contributo  allo  strumento  europeo  per  la   pace   e'
incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024,  di  258.889.134
euro per l'anno 2025, di  265.680.411  euro  per  l'anno  2026  e  di
273.980.862 euro per l'anno 2027. 
  388.  Al  fine  di  far  fronte  agli   impegni   derivanti   dalla
sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma  724,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 1  milione
di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee  di  indirizzo  e  le
modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato  fondo,
stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo
comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. 
  389. All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18  ottobre  2023,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2023,
n. 191, dopo le  parole:  «  per  l'anno  2023  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e di 274 milioni di euro per l'anno 2024 ». 
  390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio
dei  ministri  del  28  febbraio  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  58  del  10  marzo  2022,  relativo  all'esigenza   di
assicurare soccorso ed assistenza,  sul  territorio  nazionale,  alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi  internazionale
in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024. 
  391. E' autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre  2024,  nel
limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una  tantum  per
il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali
da parte dei comuni ospitanti  un  significativo  numero  di  persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui  all'articolo
44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91.  Al  riparto  del
contributo di cui al primo periodo  e  al  conseguente  trasferimento
delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i  criteri
e le modalita' previsti dall'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 2 marzo 2023, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri  si  provvede  a
valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo. 
  392. Fatto salvo quanto previsto al comma  391,  nell'ambito  delle
misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1,  lettera  g),
del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie della stessa
ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del
Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del  19  ottobre  2023,
sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle  risorse  allo
scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare  le  risorse
disponibili, cui concorrono le risorse  previste  dall'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del  5  ottobre
2023, pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate
fino al 31 dicembre 2024: 
  a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo  31,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.  A  tali  fini,  e'
prorogata, nel limite massimo di 7.000 unita', fino  al  31  dicembre
2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia  delle  convenzioni
in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonche'  delle  convenzioni
aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a),  del  decreto-legge  2  marzo  2023,  n.  16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.  La  proroga  opera
previa comunicazione del Dipartimento della protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  soggetti  convenzionati  e
trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi; 
  b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022; 
  c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma  1,  lettera
c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parita'
di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle  prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024  e  fino
al 31 dicembre 2024; 
  d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle  regioni  in
qualita' di commissari  delegati  e  dai  presidenti  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge  29   settembre   2023,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. 
  393. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina,  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei  ministri  25  febbraio  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato
dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  2  marzo   2023,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46,  e'
ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, fino al 31 dicembre 2024. 
  394. Il Fondo per le emergenze nazionali, di  cui  all'articolo  44
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e'
rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024. 
  395. I permessi di soggiorno  in  scadenza  al  31  dicembre  2023,
rilasciati ai beneficiari di protezione  temporanea  ai  sensi  della
decisione di esecuzione (UE) 2022/382  del  Consiglio,  del  4  marzo
2022, che accerta l'esistenza di un afflusso  massiccio  di  sfollati
dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validita'  fino  al
31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di  cui  al  primo  periodo
perdono efficacia e sono revocati, anche  prima  della  scadenza,  in
conseguenza  dell'adozione,  da  parte  del   Consiglio   dell'Unione
europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. 
  396. I permessi di soggiorno di cui al  comma  395  possono  essere
convertiti, a richiesta dell'interessato, in  permessi  di  soggiorno
per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta, e si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  397. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per adeguare le  retribuzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui  all'articolo
157 del medesimo decreto. 
  398. Le risorse di  cui  all'articolo  14,  comma  26-ter,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  incrementate
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai
parametri di cui all'articolo 157 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  le  retribuzioni  del  personale
locale  da  impiegare   presso   gli   uffici   della   rete   estera
dell'ICEAgenzia     per     la      promozione      all'estero      e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  399. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il
dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente  nel  Continente
africano e la costruzione di partenariati  su  basi  paritarie,  sono
incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le
risorse da destinare alle  borse  di  studio  a  favore  dei  giovani
studenti dei Paesi africani, inclusi  quelli  di  cittadinanza  o  di
origine italiana. 
  400.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale
della  vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  pubblici,   con   una
dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.