301. Alle finalita' dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa. 302. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al presente comma nonche' le modalita' di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione. 303. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 913 e' sostituito dal seguente: « 913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purche' determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonche' quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nel limite del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalita'. Le attivita' ammesse a finanziamento devono terminare entro il 31 dicembre 2027 »; b) dopo il comma 913 e' inserito il seguente: « 913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori e' prorogato al 31 dicembre 2026 »; c) al comma 914 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e' prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate ». 304. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-bis: 1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »; 2) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »; 3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »; b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 »; d) al comma 8: 1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »; 2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »; e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ». 305. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilita' a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea. 306. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) puo' destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. 307. Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 308. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). 309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnicoamministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310. 310. Le risorse del fondo di cui al comma 308 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 311. Al fine di favorire la partecipazione di universita', enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiani alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025 Osaka, nonche' di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal Commissariato generale per EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 312. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilita' sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 313. I contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale. 314. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalita' per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio nonche' il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio. 315. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria »; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria ». 316. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e all'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia: a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualita'; b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa; c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico; d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con un'eta' anagrafica non superiore a trentacinque anni; e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilita' delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale; f) previsione, per le testate locali espressione delle realta' territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso; g) valorizzazione, con riferimento alle edizioni su carta, delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali; h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; i) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure. 317. Con il regolamento di cui al comma 316 sono individuate le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare. 318. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 319. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili. 320. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente: « 389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu' abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e' attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ». 321. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate. 322. Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui ai commi da 315 a 321 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva. 323. All'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: « settore navale » sono inserite le seguenti: « , incluso quello subacqueo, » e, al quarto periodo, dopo le parole: « trasformazione e revisione di navi, motori, » sono inserite le seguenti: « sistemi elettronici, ». 324. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 325. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa e' concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. 326. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente: « 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ». 327. Per le finalita' di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024. 328. Per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' autorizzata, per l'anno scolastico 2024/ 2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 329. Per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025. 330. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalita' e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo e' assegnata priorita' alle attivita' di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). 331. In coerenza con gli obiettivi della missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, e in conformita' con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare « Per la scuola » 2014/2020; b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, per le quali restano ferme le finalita' e le limitazioni gia' previste in relazione alla misura; c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalita' di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. 332. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, e' incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. 333. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonche' di attivita' finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 334. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta dagli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 335. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « ordinari stanziamenti di bilancio, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli gia' autorizzati da espressa disposizione legislativa, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonche' per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali ». 336. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 337. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea: 1) dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilita', »; 2) dopo le parole: « di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »; b) al comma 2, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della cultura »; c) alla rubrica, la parola: « straordinario » e' soppressa. 338. Il Ministro della cultura puo' disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonche' dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali. 339. Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana dell'arte contemporanea » ad una citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla citta' assegnataria del titolo e' attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 340. Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 341. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 342. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unita' di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 343. Per l'attuazione del comma 342 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552 rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 344. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 342 e' incrementato di ulteriori 800 unita' per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 345. Per l'attuazione del comma 344 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento. 346. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessita' di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per l'anno 2024, a euro 40 milioni per l'anno 2025, a euro 50 milioni per l'anno 2026, a euro 60 milioni per l'anno 2027, a euro 60 milioni per l'anno 2028 e a euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 347. In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 348. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa. 349. Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella: +---------------------------+-------------------+ | | (Importi in euro) | +---------------------------+-------------------+ |Esercito italiano | 6.948.600| +---------------------------+-------------------+ |Marina militare | 2.217.525| +---------------------------+-------------------+ |Aeronautica militare | 2.981.475| +---------------------------+-------------------+ |Capitanerie di porto | 775.125| +---------------------------+-------------------+ |Arma dei carabinieri | 8.000.550| +---------------------------+-------------------+ |Guardia di finanza | 4.449.000| +---------------------------+-------------------+ |Polizia di Stato | 7.426.200| +---------------------------+-------------------+ |Polizia penitenziaria | 2.855.400| +---------------------------+-------------------+ |Vigili del fuoco | 2.645.400| +---------------------------+-------------------+ 350. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole: « l'introduzione, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022, »; b) alla lettera a), le parole: « in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo » sono sostituite dalle seguenti: « che cessa dal servizio ». 351. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025. 352. Al fine di rafforzare l'operativita' dell'Amministrazione dell'interno mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia e' rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: a) in riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024; b) in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025; c) in riduzione di ulteriori 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025. 353. La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di viceprefetto aggiunto di cui al comma 352, lettera c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare. 354. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ». 355. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 354 del presente articolo, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 356. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ». 357. Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) previste dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM puo' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attivita' delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalita' definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentativita' a livello nazionale delle APCSM e' fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024. 358. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 359. Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticita' dal punto di vista della sicurezza, come piazze e vie di citta', parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extraurbane, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 360. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 359 nonche' quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati e i criteri di ripartizione delle somme stanziate dal medesimo comma 359. 361. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonche' in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e' rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 362. Al fine di potenziare l'attivita' di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilita' sociale ed economica, e' autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonche' dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanita'. 363. All'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, » sono inserite le seguenti: « dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', ». 364. Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unita' dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno puo' altresi' avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 365. Ai fini dell'attuazione del comma 364 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l'anno 2024 e di euro 5.299.676 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364. 366. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacita' amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corsoconcorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 367. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 368. Per l'attuazione dei commi 366 e 367 e' autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per l'anno 2024. 369. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM. 370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033. 371. Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva. 372. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 373. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e' aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale. 375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita' di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti. 377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025. 378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', assicurandone la piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: « d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi ». 379. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale. 380. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di 54 unita' di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali. 381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unita' di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti. 383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 e' autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382. 384. In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del Pacchetto di sostegno all'Ucraina (Ukraine Support package) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. 385. Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 386. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attivita' di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 384, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 387. Il contributo allo strumento europeo per la pace e' incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027. 388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. 389. All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e di 274 milioni di euro per l'anno 2024 ». 390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024. 391. E' autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo. 392. Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024: a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, e' prorogata, nel limite massimo di 7.000 unita', fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonche' delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi; b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022; c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024; d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. 393. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, e' ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024. 394. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024. 395. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea. 396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 397. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. 398. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 399. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel Continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana. 400. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.