art. 1 (commi 401-500)
  401. Con decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare e' istituita  la  Cabina  di  coordinamento  delle
politiche attive per la riduzione della vulnerabilita' sismica  degli
edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento
« Casa Italia » e dal capo del Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. La  predetta  Cabina  di
coordinamento opera senza nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica ed e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia
e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della  difesa,  della
cultura, dell'istruzione  e  del  merito,  dell'universita'  e  della
ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonche'
dell'Agenzia   del   demanio,   della   Conferenza   delle   regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e  dell'Unione
delle  province  d'Italia  (UPI).  Ai  componenti  della  Cabina   di
coordinamento di cui  al  presente  comma  non  spettano  emolumenti,
compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   di   spese   comunque
denominati. 
  402. Con decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare, su proposta della Cabina di  coordinamento  delle
politiche attive per la riduzione della vulnerabilita' sismica  degli
edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e' approvato il programma di cui  al  comma  400,  declinato
attraverso diverse linee di azione, incluso  il  potenziamento  delle
attivita' finanziate dall'articolo 11  del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, delle quali  sono  responsabili  le  amministrazioni  di
settore. Il programma individua le priorita' di intervento, il quadro
finanziario, le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione e
le modalita' di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo  le  regole
gestionali vigenti in  relazione  alla  quota  di  risorse  destinate
all'integrazione  dei   piani   di   intervento   gia'   in   essere.
All'attuazione  del  programma  possono   concorrere   risorse   gia'
disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio  statale,
nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della  coesione  allo
scopo destinate. 
  403. All'articolo 1, comma  465,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « valutazione degli interventi
» sono aggiunte le seguenti: « nonche'  alle  attivita'  connesse  al
contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione  del  rischio
sismico ». 
  404. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  773,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata  di  1,4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
  405. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge  24  ottobre
2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « per l'anno 2026 ». 
  406. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo  11,  comma  12,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si  applicano  ai  rifinanziamenti
disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi  di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  407. All'articolo 11, comma 11-bis,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo
di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese
o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente  comma,  i
competenti uffici territoriali del Ministero  della  cultura  possono
altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante  ai
competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le
opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni
e alle diocesi ». 
  408. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre
2024, al fine di garantire la continuita'  delle  procedure  connesse
con l'attivita' di ricostruzione. 
  409. E' autorizzata la spesa di 12,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza  tecnica,
all'assistenza  alla   popolazione,   al   contributo   di   autonoma
sistemazione e a interventi sostitutivi per gli  eventi  sismici  che
hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012. 
  410. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano  fino  all'anno  2024
nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per  l'anno  2024.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. 
  411. Le somme disponibili nella contabilita' speciale intestata  al
Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia,  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo  decreto-legge
n. 74 del 2012, sono utilizzate per la prosecuzione  delle  attivita'
di ricostruzione pubblica e privata. 
  412. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n.  229,  dopo  il  comma  4-septies  e'  inserito  il
seguente: 
    « 4-octies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2024. A  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024 ». 
  413. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le  parole:  «  31  dicembre  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le  parole:  «  per
l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ».  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro  per  l'anno
2024. 
  414. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro
470.000 per l'anno 2024. 
  415. Per le  medesime  finalita'  di  cui  all'articolo  50,  comma
9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  il  Commissario
straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016  puo',
con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, del citato decreto-legge n.  189  del  2016,  destinare  ulteriori
unita' di personale agli uffici speciali per la  ricostruzione,  agli
enti locali e  alla  struttura  commissariale,  mediante  ampliamento
delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b)  e  c),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di  7,5
milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine e' autorizzata  la  spesa
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. 
  416. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma  25,  secondo
periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2024. 
  417. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del  decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al  31  dicembre  2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ». 
  418. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2022 e 2023 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 » e le parole: «  ,  al  quinto
anno e al sesto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto,
al sesto e al settimo anno ». 
  419. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: « 31  dicembre  2023  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». 
  420. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017,  n.  172,  le  parole:  «  31  dicembre  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». 
  421. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di  euro  per
l'anno 2024. 
  422. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dicembre 2024 »; 
    b) al comma 16: 
      1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta  2022
» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2023 »; 
      2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il  31
dicembre 2023 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2024 ». 
  423. All'articolo 28,  commi  7  e  13-ter,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole:  «  31  dicembre  2023  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». 
  424. All'articolo 28-bis, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 ». 
  425. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del  sisma  del  2016,
nonche' per i contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  alle
convenzioni con  le  societa'  indicate  all'articolo  50,  comma  3,
lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
la proroga o il rinnovo fino  al  31  dicembre  2024  si  intende  in
deroga, limitatamente alla predetta annualita',  ai  limiti  previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui  agli  articoli  19,  21  e  23  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  426. Per le finalita' di  cui  al  comma  3  dell'articolo  57  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al  comma  3-bis
del citato articolo 57 e' incrementato  di  15  milioni  di  euro,  a
decorrere dall'anno 2024.  Conseguentemente,  le  risorse  trasferite
alle contabilita' speciali dei Commissari straordinari ai  sensi  dei
commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono
rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura
corrispondente  alle  risorse  utilizzate  per   la   stabilizzazione
effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione  delle
strutture  commissariali  nella  medesima   annualita'   per   essere
utilizzate per i processi di ricostruzione. 
  427. Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1  dell'articolo
17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,  e'  incrementato
di 5 milioni di euro per l'anno 2024. 
  428. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni
istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30,  comma  1,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2024. 
  429. All'articolo 1, comma 986, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ,
2022, 2023 e 2024 ». 
  430. Per garantire la continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro
per l'anno 2024. 
  431. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato  al
31 dicembre 2024. Per le attivita' di cui all'articolo 18,  comma  1,
lettera  i-bis),  del  citato  decreto-legge  n.  109  del  2018,  e'
autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024. 
  432. E' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di  5.050.000  euro,
di cui: 
    a) 1.409.000 euro per le finalita' di  cui  all'articolo  31  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
    b) 641.000 euro per le finalita' di  cui  all'articolo  5-septies
del  decreto-legge  3  dicembre  2022,  n.   186,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9; 
    c) 2 milioni di euro per le finalita'  di  cui  all'articolo  18,
comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
    d) 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo  30-ter
del  decreto-legge  22   marzo   2021,   n.   41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
  433. I termini di cui all'articolo 6,  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  prorogati  al
31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad  applicarsi  le
disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato  decreto-legge  n.
32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di  2,6  milioni  di
euro per l'anno 2024. 
  434. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale
di cui all'articolo 14-bis, comma 1,  del  decreto-legge  n.  32  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55  del  2019  si
intende in  deroga,  limitatamente  all'annualita'  2024,  ai  limiti
previsti dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  dei  comparti  del
pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19,  21  e  23  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma  3,  lettere
a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono erogati, sulla base delle istanze di concessione  presentate  ai
sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n.  61  del
2023,  direttamente  dal  Commissario   straordinario   per   importi
complessivamente considerati fino ad un massimo di  20.000  euro,  se
destinati  a  soggetti  privati  non  esercenti  attivita'   sociali,
economiche e produttive, e fino ad un  massimo  di  40.000  euro,  se
destinati  a  soggetti  esercenti  attivita'  sociali,  economiche  e
produttive, nei limiti delle risorse disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo  decreto-legge
n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera  f),  del
suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del  2023,  resta
fermo quanto previsto dal medesimo articolo. 
  436. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di
cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo,  anche
con le modalita' del finanziamento agevolato sulla base di  stati  di
avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle  prestazioni  di
servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
interventi ammessi a contributo. 
  437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui  al  comma
436, i soggetti autorizzati all'esercizio del  credito  operanti  nei
territori delle regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, al fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati,  della  durata
massima  di  venticinque  anni  e  comunque  nel   limite   temporale
dell'autorizzazione  di  spesa  annua  indicato  nel  comma  442  del
presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai  soggetti
titolari  dei  contributi   riconosciuti   ai   sensi   dell'articolo
20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n.  61  del  2023,  nel
limite massimo di 700 milioni  di  euro.  Con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  concesse  le
garanzie dello Stato di cui al  presente  comma  e  sono  definiti  i
criteri e le modalita'  di  operativita'  delle  stesse,  nonche'  le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto  dell'importo  massimo
di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente
comma sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  438. I contratti di  finanziamento  prevedono  specifiche  clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o  ridotto
impiego del finanziamento, ovvero  di  utilizzo  anche  parziale  del
finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei  commi  da
435  a  442.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  contratto  di
finanziamento, il soggetto finanziatore  chiede  al  beneficiario  la
restituzione del capitale, degli interessi  e  di  ogni  altro  onere
dovuto. In mancanza di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono  riversate
in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  al  Fondo  per  la  ricostruzione  di  cui  all'articolo
20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023. 
  439. In caso di accesso ai  finanziamenti  agevolati  accordati  ai
sensi  dei  commi  da  436  a  438,  in  capo  al  beneficiario   del
finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in
compensazione, in misura pari, per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del   credito
d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in
parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.  Il  soggetto  che  eroga  il  finanziamento
agevolato  comunica  con  modalita'  telematiche  all'Agenzia   delle
entrate  gli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari,  l'ammontare   del
finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e  l'importo
delle singole rate. 
  440. Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare,
dall'articolo 50 del medesimo regolamento. 
  441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono  alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  442. Per l'attuazione dei commi da 436  a  441  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al
2048. 
  443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di  mercato  nel
settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della  pesca  generate
da eventi non prevedibili, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste un Fondo per  la  gestione  delle  emergenze,  finalizzato  a
sostenere gli investimenti delle imprese  che  operano  nei  suddetti
settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e 2026. 
  444. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  definiti  le  condizioni  di
crisi, i beneficiari, i criteri e le modalita'  di  erogazione  delle
risorse. 
  445. Agli interventi del Fondo si applicano,  ove  compatibili  con
gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7  e  8  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  446. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il  Fondo
ha altresi' l'obiettivo di  promuovere  interventi  compensativi  per
contribuire a far fronte ai  danni  alle  produzioni  della  pesca  e
dell'acquacoltura, nonche' alle strutture  aziendali,  agli  impianti
produttivi  e  alle  infrastrutture  delle  relative  imprese  e  dei
relativi consorzi, nei limiti delle disponibilita' del Fondo »; 
    b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « eventi  di  portata
catastrofica, » sono inserite le seguenti:  «  eventi  di  diffusione
eccezionale di specie aliene invasive, »; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. Possono  altresi'  beneficiare  degli  interventi  del
presente articolo le imprese e i consorzi  di  acquacoltura  e  della
pesca »; 
    d) all'articolo 5, comma 2,  all'alinea,  le  parole:  «  imprese
agricole di cui al comma  1  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis » e le parole: « nel
settore agricolo » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  nei  settori
agricolo e della pesca » e, alle lettere b) e c), dopo le  parole:  «
credito agrario », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «  e
peschereccio »; 
    e) all'articolo 7,  le  parole:  «  credito  agrario  »,  ovunque
ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  credito  agrario  e
peschereccio ». 
  447. Per le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  448. In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia  di  finanza
pubblica sottoscritto  in  data  16  ottobre  2023  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Presidente   della   Regione
siciliana, e' riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo
di 350 milioni di euro per l'anno  2024,  400  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro
per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni  di
euro per l'anno 2029 e di 630  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2030, al  fine  di  concorrere  progressivamente  all'onere
derivante  dall'innalzamento   della   quota   di   compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria dal  42,50  per  cento  al  49,11  per
cento, di cui all'articolo 1, comma  830,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  449. In attuazione dei punti 1  e  2  dell'accordo  in  materia  di
finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il
Presidente della regione Trentino-Alto Adige  e  i  Presidenti  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano  del  25  settembre  2023,
tenuto conto di quanto gia' attribuito per l'anno 2023, per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027 e' riconosciuto alla  provincia  autonoma
di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma  di
Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate
alle stesse attribuite per gli anni dal 2010  al  2022  a  titolo  di
compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici  ad
uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma  1,  lettera  f),
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto  dei  trasferimenti
statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  450. In attuazione dell'accordo sottoscritto  in  data  7  dicembre
2023 tra il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  i  presidenti
delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  e'  riconosciuto  alle
predette autonomie speciali un contributo  di  105.581.278  euro  per
l'anno 2024 in relazione agli  effetti  finanziari  conseguenti  alla
revisione della disciplina dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del  primo
modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone  fisiche  e
delle altre misure in  tema  di  imposte  sui  redditi,  secondo  gli
importi previsti nella seguente tabella: 
 
                   CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO 
 
    

         +-------------------+-----------------------------+
         |Valle d'Aosta      |                 5.027.679,92|
         +-------------------+-----------------------------+
         |Provincia autonoma |                             |
         |di Bolzano         |                20.971.313,54|
         +-------------------+-----------------------------+
         |Provincia autonoma |                             |
         |di Trento          |                19.476.597,89|
         +-------------------+-----------------------------+
         |Friuli Venezia     |                             |
         |Giulia             |                29.169.602,42|
         +-------------------+-----------------------------+
         |Sardegna           |                30.936.084,55|
         +-------------------+-----------------------------+
         |TOTALE             |               105.581.278,31|
         +-------------------+-----------------------------+

    
 
  451. Agli oneri  derivanti  dal  comma  450  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  452. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2017-2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017-2026 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal 2024  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2027 »; 
    c) al terzo periodo, le parole: « Negli anni 2022 e 2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Negli anni dal 2022 al 2026 ». 
  453. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, in riferimento all'esercizio 2024,  ed  entro  il  30
settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti
possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di  non
essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma  4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 452 del presente articolo. 
  454. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  452  e'
autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per  l'anno  2024,  28
milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026. 
  455. Nelle more dell'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
prestazione (LEP) e dell'attuazione del federalismo  regionale,  alle
regioni  a  statuto  ordinario  che  presentano   un   disavanzo   di
amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto  del  debito
autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500  e'  riconosciuto
per gli anni dal 2024 al 2033 un contributo annuo di euro 20 milioni,
da ripartire, in proporzione all'onere connesso  al  ripiano  annuale
del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti  finanziari  al
31 dicembre 2021, al netto della quota capitale  delle  anticipazioni
di liquidita', sulla base  di  specifica  attestazione  da  parte  di
ciascun  ente  beneficiario,  a  firma  del   legale   rappresentante
dell'ente. 
  456. Il contributo di cui al comma 455 e' ripartito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento
al disavanzo  di  amministrazione  risultante  dai  rendiconti  2021,
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)  entro
il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo. 
  457. I  contributi  di  cui  al  comma  455  sono  prioritariamente
vincolati al ripiano della quota annuale  del  disavanzo  e,  per  la
quota  residuale,  alle  spese  riguardanti  le   rate   annuali   di
ammortamento dei debiti finanziari. 
  458. L'erogazione del contributo di cui al comma 455 e' subordinata
alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per  il
ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri  o
un suo delegato e il Presidente della regione, in cui la  regione  si
impegna  per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta  beneficiaria  del
contributo di cui al medesimo comma 455 ad  assicurare,  per  ciascun
anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse
proprie pari ad almeno la meta' del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso
le seguenti misure, o parte di esse, da adottare per il perimetro non
sanitario  del  bilancio,  da  individuare   per   ciascuna   regione
nell'ambito del predetto accordo: 
    a)  istituzione,  con   legge   regionale,   di   un   incremento
dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga  al  limite  previsto
dalla legislazione vigente; 
    b) valorizzazione delle entrate, attraverso la  ricognizione  del
patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di  locazione  e
ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani
di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo  di
enti ed istituti pubblici e privati; 
    c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli  impegni  di
spesa di parte corrente della missione  1  «  Servizi  istituzionali,
generali e di gestione » degli schemi di bilancio delle  regioni,  ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto  a  quelli  risultanti
dal consuntivo 2021; 
    d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste
nel  piano  delle  partecipazioni  societarie   adottato   ai   sensi
dell'articolo  24  del  testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui  all'articolo  19  del  medesimo  testo
unico; 
    e) misure volte: 
      1) alla riorganizzazione e  allo  snellimento  della  struttura
amministrativa,  ai  fini  prioritari  di  ottenere   una   riduzione
significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle  dotazioni
organiche,  nonche'  dei  contingenti  di  personale   assegnati   ad
attivita' strumentali; 
      2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di
eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 
      3)  al  rafforzamento  della  gestione  unitaria  dei   servizi
strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 
      4) al contenimento della spesa del personale in  servizio,  ivi
incluse le risorse destinate annualmente  al  trattamento  accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale
all'effettiva riduzione delle dotazioni  organiche,  al  netto  delle
spese per i rinnovi contrattuali; 
    f) razionalizzazione dell'utilizzo  degli  spazi  occupati  dagli
uffici pubblici, al fine di conseguire una  riduzione  di  spesa  per
locazioni passive; 
    g)  ulteriori  interventi  di   riduzione   del   disavanzo,   di
contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in  piena
autonomia dall'ente. 
  459. L'accordo di cui al comma 458 e' corredato del  cronoprogramma
delle fasi intermedie, con cadenza semestrale,  di  attuazione  degli
obiettivi  di  cui  al  medesimo  comma.  Per  l'esercizio  2024   il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali. 
  460. Al fine di una quantificazione  dei  debiti  commerciali,  gli
enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per  l'anno
2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il  15  maggio  2024,  il
piano  di  rilevazione  dei  debiti  commerciali  certi,  liquidi  ed
esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne  danno  avviso
tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024
e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del  piano
di  rilevazione,  assegnando  un  termine  perentorio,  a   pena   di
decadenza, non inferiore a sessanta giorni per  la  presentazione  da
parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che  si
riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori  bilancio
sono inserite nella rilevazione  del  debito  pregresso  e  liquidate
previa adozione della deliberazione di  Consiglio  o  di  Giunta  nel
rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118.  La  mancata  presentazione  della  domanda  nei
termini assegnati  da  parte  dei  creditori  determina  l'automatica
cancellazione del credito vantato. 
  461. Valutato l'importo complessivo di tutti i  debiti  censiti  in
base alle richieste pervenute ai sensi del  comma  460,  le  regioni,
entro il 15 giugno 2024,  propongono  individualmente  ai  creditori,
compresi  quelli  che  vantano  crediti  privilegiati,  nel  rispetto
dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o  delle  note  di
debito, la definizione transattiva del credito offrendo il  pagamento
di una somma variabile tra il 40 e l'80  per  cento  del  debito,  in
relazione alle seguenti anzianita' dello stesso: a) 40 per cento  per
i debiti con anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i
debiti con anzianita' maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per  i
debiti con anzianita' maggiore di tre anni; d) 80  per  cento  per  i
debiti con anzianita'  inferiore  a  tre  anni.  La  transazione,  da
accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta  giorni,
prevede  la  rinuncia  ad  ogni  altra  pretesa  e  la   liquidazione
obbligatoria entro venti giorni  dalla  conoscenza  dell'accettazione
della transazione. 
  462.  Nei  confronti  della  liquidita'  derivante  dai  contributi
annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni  annuali  di  cui  al
comma 458,  lettera  a),  non  sono  ammessi  sequestri  o  procedure
esecutive.  Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese   non
determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano
di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e  sino  al
completamento  della  presentazione  da  parte  della  regione  delle
proposte  transattive  di  cui  al  comma  461  non  possono   essere
intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel
predetto piano e i debiti non producono interessi ne'  sono  soggetti
alla rivalutazione monetaria. Le procedure  esecutive  pendenti  alla
predetta data, nelle quali sono scaduti i termini  per  l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e'  stata
rigettata,  sono  dichiarate  estinte  d'ufficio  dal   giudice   con
inserimento  nel  piano  stesso  dell'importo  dovuto  a  titolo   di
capitale, accessori e spese. I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti
dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento
della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non
vincolano l'ente ed il tesoriere,  i  quali  possono  disporre  delle
somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge. 
  463. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e
il monitoraggio delle misure adottate ai fini del  corretto  utilizzo
delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati  dal  collegio  dei
revisori  dei  conti  delle  regioni  con  cadenza  annuale.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo il collegio elabora una  relazione,
da trasmettere al Ministero dell'economia e delle  finanze,  che  dia
conto  dell'esito  positivo  del  controllo.  In  caso   di   mancata
presentazione della predetta  relazione  o  di  relazione  con  esito
negativo, e' sospesa l'erogazione  del  contributo  per  l'annualita'
relativa all'esercizio in corso e per  quelle  successive.  La  prima
verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata  con  riferimento
alla data del 31 dicembre 2024. 
  464. Al fine di  favorire  gli  investimenti  sono  assegnati  alle
regioni a statuto ordinario contributi per investimenti  diretti  nel
limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere  sui
contributi di cui al primo periodo, sono  indicati  nella  tabella  1
allegata al presente comma e possono essere modificati, a  invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il  31
gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
                              TABELLA 1 
 
    

+---------------------------+--------------------+------------------+
|                           |   Percentuale di   | Contributo annuo |
|          Regioni          |      riparto       |    2024-2028     |
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Abruzzo                    |               3,16%|         1.580.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Basilicata                 |               2,50%|         1.250.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Calabria                   |               4,46%|         2.230.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Campania                   |              10,45%|         5.270.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Emilia-Romagna             |               8,51%|         4.255.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Lazio                      |              11,70%|         5.850.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Liguria                    |               3,10%|         1.550.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Lombardia                  |              17,48%|         8.740.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Marche                     |               3,48%|         1.740.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Molise                     |               0,96%|           480.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Piemonte                   |               8,23%|         4.115.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Puglia                     |               8,15%|         4.075.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Toscana                    |               7,82%|         3.910.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Umbria                     |               1,96%|           980.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|Veneto                     |               7,95%|         3.975.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+
|TOTALE                     |             100,00%|        50.000.000|
+---------------------------+--------------------+------------------+

    
 
  465. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di  cui
al comma 464 per la realizzazione di una o piu' opere  pubbliche  per
la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per  interventi
di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico, anche con la finalita' di ridurre  l'inquinamento
ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica
verso fonti rinnovabili. 
  466.  L'atto  di  individuazione  degli   interventi   oggetto   di
finanziamento, completo per ciascun intervento del  codice  unico  di
progetto (CUP) e del relativo importo,  e'  trasmesso,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  467. Le regioni a statuto  ordinario  sono  tenute  a  stipulare  i
contratti di affidamento dei lavori per la realizzazione delle  opere
pubbliche entro i termini di seguito indicati,  decorrenti  dall'atto
di individuazione degli interventi di cui al comma  466:  a)  per  le
opere con costo fino a 150.000 euro, entro tre mesi; b) per le  opere
il cui costo e' compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro, entro dieci
mesi; c) per le opere il cui costo e' compreso  tra  750.001  euro  e
2.500.000 euro, entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo  e'
compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro,  entro  venti  mesi.
Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di  cui  al   periodo
precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui
al comma 469, le somme sono revocate e acquisite  al  bilancio  dello
Stato. 
  468.  I  contributi  per  ciascuno  degli  interventi  oggetto   di
finanziamento, identificati  dal  CUP,  sono  erogati  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato per  il  30  per  cento  previa  verifica  della
stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma  467,
per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei  lavori
e per il restante 20  per  cento  previa  trasmissione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello  Stato  del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi
amministrativi  sono  altresi'  rilevati  tramite   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare  i  tempi
di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e  il  rispetto
del cronoprogramma procedurale. 
  469. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a
468 e' effettuato dalle regioni beneficiarie  attraverso  il  sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  470. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro  per
gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono
gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e
strutturale.  Il  fondo  e'  ripartito  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro  il  31  marzo  2024.  Il  riparto  e'  effettuato  in
proporzione all'onere connesso al ripiano  annuale  del  disavanzo  e
alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023,
al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e  di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun  ente
beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale
rappresentante dell'ente. 
  471. Il contributo non puo' eccedere, per ogni anno, la somma della
quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso  annuale  della
quota capitale del debito finanziario, al netto della quota  capitale
delle anticipazioni di liquidita' e di cassa. Le somme non  assegnate
per eventuali eccedenze rispetto alla somma della  quota  annuale  di
ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del
debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni
di liquidita' e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra
i restanti comuni. 
  472. L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del
comma 470  e'  vincolato  prioritariamente  al  ripiano  della  quota
annuale  del  disavanzo  e,  per  la  quota  residuale,  alle   spese
riguardanti le quote capitali  annuali  di  ammortamento  dei  debiti
finanziari. 
  473. Il contributo si aggiunge agli effetti delle  misure  inserite
nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8,  del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato  del  disavanzo  e
non viene assegnato per quelle annualita'  che  non  sono  ricomprese
nell'arco temporale di durata dell'accordo. 
  474. A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del
contributo e' condizionata alla  verifica,  con  esito  positivo,  da
parte della Commissione per  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali,  di  cui  all'articolo  155  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma
allegato all'accordo relativi all'esercizio  precedente,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  577,  della  legge  30
dicembre  2021,  n.  234,  e  della  riduzione   del   disavanzo   di
amministrazione accertato in  sede  di  approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente per un importo  almeno  pari  agli  effetti
finanziari delle misure inserite nell'accordo per  tale  anno  e  del
contributo di cui al comma 470. 
  475.  Il  personale  di  qualifica  non  dirigenziale  assunto  con
contratto a tempo determinato dai comuni di cui all'articolo 1, comma
567, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui al comma 572 del  suddetto  articolo  1  e  si  sono
avvalsi della facolta' di cui al comma 580 del medesimo articolo puo'
essere assunto con contratto a tempo indeterminato  previa  procedura
selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  476. Gli oneri di spesa per il personale di cui al comma 475,  fino
all'anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a  decorrere
dall'anno  2043,  sono  posti  a  carico  dei  bilanci   dei   comuni
interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e  in  coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale. 
  477. All'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 846, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; 
    b) al comma 850, dopo  le  parole:  «  per  l'anno  2023  »  sono
aggiunte le seguenti: « e a titolo gratuito per l'anno 2024 ». 
  478. Dall'attuazione del comma 477  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  479. All'articolo 5 del decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    « 7. L'obbligo di cui al comma 6  non  si  applica  alle  fatture
emesse da soggetti che  non  siano  stabiliti  nel  territorio  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  nonche'  alle
fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico  di
progetto  (CUP),  nell'ambito  delle  procedure  di  assegnazione  di
incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive  o  della
disciplina in materia di aiuti di Stato, ove  applicabile,  ammettono
il sostenimento delle spese anteriormente  all'atto  di  concessione.
Nei casi di cui al periodo precedente, le  amministrazioni  pubbliche
titolari delle  misure,  anche  nell'ambito  delle  disposizioni  che
disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono  ai
beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la  dimostrazione,
anche   attraverso   idonei   identificativi   da   riportare   nella
documentazione di spesa, ivi  comprese  le  quietanze  di  pagamento,
della correlazione tra la spesa sostenuta e  il  progetto  finanziato
con risorse pubbliche ». 
  480. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni  capoluogo  di
citta' metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il
periodo  di  risanamento  quinquennale  decorrente  dalla   redazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,  e'  riconosciuto
un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024
al 2038, da ripartire in  proporzione  al  disavanzo  risultante  dal
rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023,  anche
su dati di preconsuntivo. 
  481. Il contributo, vincolato prioritariamente  al  ripiano,  anche
anticipato, del disavanzo, e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. 
  482. I comuni di cui al comma 480 hanno facolta' di istituire,  con
apposite   delibere   del   Consiglio   comunale,    un    incremento
dell'addizionale comunale all'IRPEF, in  deroga  al  limite  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
n. 360, non  superiore  a  0,4  punti  percentuali  e  un'addizionale
comunale  sui  diritti  di  imbarco  portuale  e   aeroportuale   per
passeggero non  superiore  a  3  euro  per  passeggero.  La  predetta
facolta'  puo'  essere  esercitata  previa  adozione   delle   misure
finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di
cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della  legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  483. I comuni  di  cui  al  comma  480,  che  si  trovino  a  dover
soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza
della  massa  attiva,  possono  proporre  ai  singoli  creditori   la
definizione transattiva del credito  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  Ai
medesimi enti e' riconosciuta, altresi', la facolta' di ricorrere  ad
un piano  decennale  di  rateizzazione  dei  debiti  per  i  quali  i
creditori  non  hanno  accettato  la   transazione   proposta   dalla
Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da  parte  dei
creditori agli interessi da' diritto a essere  soddisfatti  entro  il
primo biennio. 
  484. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province
per  le  quali,  alla  data  del  1°  gennaio  2024,  e'   in   corso
l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in  stato  di  dissesto
finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo testo  unico,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito  entro  il
30 giugno 2024 con decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in  proporzione  al
disavanzo  di  amministrazione  risultante   dall'ultimo   rendiconto
definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio  2024.
Il  contributo  complessivamente  riconosciuto  a  ciascun  ente   in
attuazione del presente  comma  e'  prioritariamente  destinato  alla
riduzione, anche anticipata, del  disavanzo  di  amministrazione.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025. 
  485. All'articolo 1,  comma  51,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « definitiva ed esecutiva,  »  sono
soppresse. 
  486. Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale,
di proprieta' del comune stesso, da destinare  a  Museo  archeologico
del comune di Poggioreale, e' assegnato un contributo di 200.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 
  487. Per interventi infrastrutturali presso  il  centro  scolastico
unificato  del  comune  di  Montereale  Valcellina  e'  assegnato  un
contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 
  488. In relazione  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle
opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento
alle relative risorse umane, e' istituito nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire  di
parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro  nell'anno
2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e  a  8  milioni  di  euro
nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024,  70  milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di  euro  per  l'anno  2026.  E'
altresi' autorizzata la spesa per interventi di conto capitale  nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro  per
l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di  cui
al presente comma sono ripartite con il provvedimento  e  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 422, della legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  489. Il Commissario straordinario di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica del 4 febbraio 2022 puo'  proporre  al  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di  volontariato  di
protezione civile  iscritte  nell'elenco  centrale  e  negli  elenchi
territoriali delle altre regioni e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attivita'  delle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco  territoriale  della   regione   Lazio   per   l'ordinato
svolgimento  degli  interventi   di   assistenza   alla   popolazione
funzionali allo svolgimento delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma aventi carattere di
particolare rilevanza e impatto.  Il  Dipartimento  della  protezione
civile provvede, nel limite delle risorse di cui  al  comma  490,  al
coordinamento dei concorsi richiesti  e  alla  relativa  attivazione,
anche per il tramite delle  organizzazioni  di  rilievo  nazionale  e
delle strutture di protezione civile  delle  altre  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando  l'applicazione
dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  490. Per l'attuazione del comma 489  puo'  essere  finalizzata  una
quota di risorse nel limite di 5 milioni  di  euro,  nell'ambito  del
riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma
488. 
  491.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  489,  il  Commissario
straordinario provvede: 
    a) alla definizione, d'intesa con la regione  Lazio  e  con  Roma
Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario  degli
eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione
relativa  all'intero  anno  giubilare,  comprensivo  del   piano   di
dispiegamento e accoglienza dei volontari interessati; 
    b) alla trasmissione  al  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri del  quadro  esigenziale,
per la relativa approvazione ed attuazione,  nei  limiti  di  cui  al
comma 490. 
  492. Nell'anno 2025, in  occasione  del  Giubileo  2025,  i  comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  possono
incrementare con le modalita' di cui al suddetto articolo l'ammontare
dell'imposta di soggiorno a carico di  coloro  che  alloggiano  nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per
notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane  nella  disponibilita'
degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a  finanziare
gli interventi connessi agli  eventi  del  Giubileo  2025.  Per  Roma
Capitale e il comune di Venezia i contributi  previsti  dall'articolo
14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui  al
primo periodo. 
  493. All'articolo 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, le parole: « , nonche'  dei  relativi  servizi  pubblici
locali » sono sostituite dalle seguenti: «  e  dei  relativi  servizi
pubblici locali, nonche' i costi relativi al servizio di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti ». 
  494. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.  71
del 14 aprile  2023,  all'articolo  1,  comma  448,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per  l'anno
2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026,  in  euro  8.569.513.365
per l'anno 2027, in euro  8.637.513.365  per  l'anno  2028,  in  euro
8.706.513.365 per  l'anno  2029  e  in  euro  8.744.513.365  annui  a
decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in  euro
6.760.590.365 per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2028,  in  euro
7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno  2030
e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ». 
  495. All'articolo 1, comma 449, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d-quinquies): 
      1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono  sostituite
dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « a 390.923.000 euro per
l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a  501.923.000  euro
per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno  2028,  a  618.923.000
euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno
2030, » sono soppresse; 
      2) al secondo periodo, le parole: 
        « entro il 2026 » sono soppresse; 
      3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023, » sono  sostituite
dalle parole: « anno 2023 e » e le parole: « di 68  milioni  di  euro
per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni
di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per  l'anno  2028,  di
107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse; 
      4) al quinto periodo, le parole: « ed  eventuale  recupero  dei
contributi assegnati » sono soppresse; 
      5) il nono periodo e' soppresso; 
    b) alla lettera d-sexies): 
      1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono  sostituite
dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « ,  a  300  milioni  di
euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono soppresse; 
      2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per
l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello  di
riferimento per gli anni successivi » sono soppresse; 
      3) l'ottavo periodo e' soppresso; 
    c) alla lettera d-octies): 
      1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono  sostituite
dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole « a 100 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse; 
      2) al secondo periodo, le parole: « , entro il 28 febbraio 2022
per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello
di riferimento per gli anni successivi, » sono soppresse; 
      3) il quarto periodo e' soppresso; 
    d) dopo la lettera d-octies) sono aggiunte le seguenti: 
      « d-novies) destinato, a decorrere  dall'anno  2029,  per  euro
1.100.000.000 ai comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna per il  finanziamento  dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido; 
      d-decies) destinato,  a  decorrere  dall'anno  2029,  per  euro
120.000.000 ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna per il  finanziamento  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al  trasporto  degli
alunni con disabilita'; 
      d-undecies) destinato, a decorrere  dall'anno  2031,  per  euro
763.923.000 ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna,  in  proporzione  ai
fabbisogni  standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la
funzione "Servizi sociali"; 
      d-duodecies) a decorrere dall'anno  2030,  le  assegnazioni  in
favore di ciascun comune, come  risultanti  dalle  lettere  da  a)  a
d-undecies), sono ridotte  in  misura  pari  a  euro  71.982.000  per
effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162 ». 
  496. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.  71
del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e
per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
Fondo  speciale  per  l'equita'  del  livello  dei  servizi  con  una
dotazione  pari  a  euro  858.923.000  per  l'anno   2025,   a   euro
1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno  2027,
a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000  per  l'anno
2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui  al  primo
periodo: 
    a) e' destinato, quanto a 390.923.000 euro  per  l'anno  2025,  a
442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027,
a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per  l'anno
2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030,  quale  quota  di  risorse
finalizzata al finanziamento e  allo  sviluppo  dei  servizi  sociali
comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni
a statuto ordinario. I  contributi  di  cui  al  primo  periodo  sono
ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di  riparto  del
fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali  »  e
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  anche
in osservanza  del  livello  essenziale  delle  prestazioni  definito
dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla
luce   dell'istruttoria   condotta   dalla   predetta    Commissione,
l'obiettivo  di  servizio  di  un  rapporto  tra  assistenti  sociali
impiegati nei servizi sociali territoriali  e  popolazione  residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo  periodo,
il Fondo di cui al presente comma e' destinato, per un importo di  68
milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97  milioni  di  euro
per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per  l'anno  2029  e  di  113
milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il  contributo,  entro
il 30 novembre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard,
sulla base  di  un'istruttoria  tecnica  condotta  dalla  Commissione
tecnica per  i  fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna,  con
il supporto di esperti  del  settore,  senza  oneri  per  la  finanza
pubblica e previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. Agli esperti  di  cui  al  precedente  periodo  non
spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti  comunque  denominati.  Con  il  medesimo   decreto   sono
disciplinati  gli  obiettivi  di   servizio   e   le   modalita'   di
monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi  di
servizio e le modalita' di monitoraggio per definire il  livello  dei
servizi  offerti  e  l'utilizzo  delle  risorse   da   destinare   al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni  delle
regioni a statuto ordinario sono  stabiliti,  entro  il  30  novembre
dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base  di  un'istruttoria
tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni  standard
con il supporto di esperti del settore, senza oneri  per  la  finanza
pubblica, e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. In caso di mancata  intesa  oltre  il  quindicesimo
giorno   dalla   presentazione   della   proposta   alla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  il  decreto  di  cui  al  periodo
precedente puo' essere comunque adottato; 
    b) e' destinato ai comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,
della Regione siciliana  e  della  regione  Sardegna,  quanto  a  300
milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni  di  euro  per  l'anno
2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028,  quale
quota di risorse  finalizzata  a  incrementare  in  percentuale,  nel
limite delle risorse disponibili per  ciascun  anno,  il  numero  dei
posti nei servizi educativi per l'infanzia  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  65,
sino al raggiungimento di un livello  minimo  che  ciascun  comune  o
bacino territoriale e' tenuto  a  garantire.  Il  livello  minimo  da
garantire di cui al periodo precedente e' definito quale  numero  dei
posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia,  equivalenti  in
termini di costo standard al servizio a  tempo  pieno  dei  nidi,  in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da  3  a
36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del
servizio privato. In considerazione delle risorse  di  cui  al  primo
periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica  tenendo  anche
conto, ove istituibile, del bacino territoriale di  appartenenza,  il
raggiungimento del livello essenziale  della  prestazione  attraverso
obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di  servizio,  per  fascia
demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza,  e'
fissato con il decreto di cui al sesto periodo,  dando  priorita'  ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di  una  soglia
massima del 28,88 per cento, valida  sino  a  quando  anche  tutti  i
comuni  svantaggiati  non  abbiano  raggiunto  un  pari  livello   di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato
annualmente sino  al  raggiungimento,  nell'anno  2027,  del  livello
minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il
servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le  politiche  di
coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita', previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,  dei  costi
standard per la funzione  «  Asili  nido  »  approvati  dalla  stessa
Commissione. Con il decreto di cui al  sesto  periodo  sono  altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di  asili  nido
da  conseguire,  per   ciascuna   fascia   demografica   del   bacino
territoriale  di  appartenenza,  con  le  risorse  assegnate,  e   le
modalita' di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse  stesse.  I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando  le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle  stesse.  Si
applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126; 
    c) e' destinato ai comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,
della Regione siciliana  e  della  regione  Sardegna,  quanto  a  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a  120  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota  di  risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili  per
ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti  disabili  frequentanti
la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per
raggiungere la sede scolastica.  Il  contributo  di  cui  al  periodo
precedente e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei,  il
Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  il  Ministro  per  le
disabilita' e il Ministro per la famiglia, la  natalita'  e  le  pari
opportunita', previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,  dei  costi
standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione «
Istruzione pubblica » approvati dalla stessa Commissione.  Fino  alla
definizione  dei  LEP,  con  il  suddetto   decreto   sono   altresi'
disciplinati  gli  obiettivi  di  incremento  della  percentuale   di
studenti  disabili  trasportati,  da  conseguire   con   le   risorse
assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. 
  497. Agli oneri di cui al comma 496 si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 494. 
  498. Nel caso in cui,  a  seguito  del  monitoraggio  di  cui  alle
lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  496  del  presente  articolo   e
all'articolo  1,  comma  449,  lettere  d-quinquies),   d-sexies)   e
d-octies), della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  risulti,  per
ciascuno degli anni 2021  e  successivi,  il  mancato  raggiungimento
degli obiettivi assegnati, entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione
del decreto di cui  al  comma  501  del  presente  articolo  per  gli
esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle
certificazioni per  gli  esercizi  2023  e  successivi,  la  societa'
Soluzioni per il sistema  economico  -  SOSE  Spa  invita  l'ente  ad
adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato  raggiungimento
dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora,
decorsi inutilmente i  trenta  giorni,  perduri  l'inadempimento,  la
societa' Soluzioni per il sistema  economico  -  SOSE  Spa  trasmette
specifica comunicazione al Ministero dell'interno  che  provvede  con
proprio decreto al commissariamento dell'ente  o  al  recupero  delle
somme, nel caso in cui  il  comune  certifichi  l'assenza  di  utenti
potenziali nell'anno di riferimento. 
  499. Entro i trenta  giorni  successivi  alla  comunicazione  della
societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il  Ministero
dell'interno  provvede  alla  nomina  di  un   commissario   che   e'
individuato nel sindaco  pro  tempore  del  comune  inadempiente;  il
commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio
della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui
non  sia  stato  raggiunto  l'obiettivo  di  servizio  assegnato,  ad
attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o  il  LEP  sia
garantito.  Nel  caso  in  cui  perduri  l'inadempimento   da   parte
dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un
commissario su designazione del prefetto. 
  500. Le somme di cui al comma 498 restano nella  disponibilita'  di
ciascun  comune  beneficiario  per  essere  destinate  alle  medesime
finalita' originarie; nel caso in cui il comune certifichi  l'assenza
di utenti potenziali,  le  risorse  sono  recuperate  in  favore  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo  1,  commi  128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo
speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui  al  comma  496
del presente articolo.